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Provvedimento del 28 settembre 2017 [7689269]

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[doc. web n. 7689269]

Provvedimento del 28 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 389 del 28 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 15 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Cataldo Torelli nei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale il ricorrente, in qualità di erede della propria madre deceduta, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

- l´accesso ai dati personali relativi alla de cuius contenuti nei libretti, conti correnti e polizze assicurative dai quali si possano evincere le movimentazioni di carattere finanziario,  effettuate anche da persona delegata alla riscossione, "dall´anno 1996 o-in via subordinata-dal 2005 al 2015 (anno del decesso)";

-  la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, nel rappresentare di avere avanzato tale richiesta al fine di ricostruire l´asse ereditario e quindi la propria quota di legittima, ha altresì precisato di non avere ricevuto alcun riscontro alle istanze precedentemente avanzate al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria inviata in data 4 luglio 2017 con la quale Unicredit S.p.A., nel precisare che il mancato riscontro alle richieste dell´interessato è stato causato da un disguido, ha comunicato di avere aderito alle richieste del ricorrente, avendo "provveduto in data 30 giugno 2017 ed in data 4 luglio 2017 a trasmettere quanto richiesto", allegando la documentazione citata;

VISTA la comunicazione del 1° agosto 2017 con la quale il ricorrente ha dichiarato che la resistente avrebbe fornito solo parzialmente la documentazione richiesta, risultando mancante "una sintesi del portafoglio titoli e delle polizze assicurative sia in ordine al periodo maggio 2005 […] sia in merito al periodo maggio 2015";

VISTE le note datate 3 agosto 2017 con le quali la Banca ha informato questa Autorità di avere adempiuto a quanto richiesto, allegando -quale elemento di prova- la nota trasmessa in pari data al ricorrente, contenente "la documentazione ad integrazione di quella già consegnata", dalla quale risulta che, con riferimento:

- alla polizza assicurativa, trattandosi di un rapporto intercorso tra la de cuius e un soggetto terzo -in particolare, la Compagnia Assicuratrice FinecoVita- la richiesta deve essere formulata nei confronti di quest´ultima;

- alla rendicontazione inerente i depositi titoli, è stato inviato inviato l´estratto conto del 4° trimestre 2006, in precedenza non trasmesso "per mero disguido";

VISTA la comunicazione del 5 settembre 2017 con la quale il ricorrente ha dichiarato di non avere alcuna ulteriore osservazione rispetto a quanto dichiarato dalla Banca;

RILEVATO che, con riguardo alle richieste dell´interessato, la Banca ha fornito, seppure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro, con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Unicredit S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´esaustivo riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Unicredit S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia