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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Qiu Junjie, nato a Zhejiang - 5 ottobre 2017 [7716594]

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[doc. web n. 7716594]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Qiu Junjie, nato a Zhejiang - 5 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 396 del 5 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Questura di Novara – Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell´immigrazione, nell´ambito dello svolgimento di un´attività istituzionale effettuata in data 15 giugno 2015, ha accertato:

1. con il verbale di contestazione n. 7/AM – Cat. 14E/15/PASI/AMM del 16 giugno 2015, che il sig. Qiu Junjie, nato a Zhejiang (Cina) il 25 febbraio 1988 C. Fisc.: QIU JNJ88B25Z210M, titolare dell´Imp. Ind. Bar 365 di Qiu Junjie P.Iva: 02325540033, con sede in Novara, viale Giulio Cesare n. 162/164, quale titolare del trattamento dei dati ai sensi dell´art. 28 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) effettuato mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza, non provvedeva ad attivare il sistema posto a protezione delle immagini registrate mediante l´utilizzo di una password di accesso, ciò in violazione delle misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice, come richiamate dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680;

2. con il verbale di contestazione n. 8/AM – Cat. 14E/15/PASI/AMM del 16 giugno 2015, che il sig. Qiu Junjie, nato a Zhejiang (Cina) il 25 febbraio 1988 C. Fisc.: QIU JNJ88B25Z210M, titolare dell´Imp. Ind. Bar 365 di Qiu Junjie, quale titolare del trattamento dei dati ai sensi dell´art. 28 del Codice) effettuato mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza, ha conservato le immagini registrate dall´impianto in argomento, dalla data del 1° giugno 2015 al giorno di effettuazione dell´attività di controllo (15 giugno 2015) e quindi per un periodo di 15 giorni, superiore a quello (una settimana) prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, dal punto 3.4 del provvedimento generale dell´Autorità in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTI i due verbali redatti dalla Questura di Novara – Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell´immigrazione in data 16 giugno 2015, con i quali sono state contestate al sig. Qiu Junjie quale titolare dell´Imp. Ind. Bar 365 di Qiu Junjie, rispettivamente, la violazione amministrativa, non definibile in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione alle misure indicate nell´art. 33 e la violazione amministrativa, definibile in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevista dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice e al punto 3.4 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, informandola, solo per tale violazione, della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che, nonostante la Questura di Novara – Divisione Polizia amministrativa non abbia ancora inviato il rapporto amministrativo ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 relativo al verbale di contestazione n. 8/AM – Cat. 14E/15/PASI/AMM del 16 giugno 2015 (definibile in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981), tramite i riscontri effettuati dall´Ufficio mediante verifiche sui tabulati forniti dal Ministero dell´Economia e delle Finanze relativi ai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione dei dati personali, non risulta alcun pagamento effettuato dal sig. Qiu Junjie quale titolare dell´Imp. Ind. Bar 365 di Qiu Junjie;

VISTO lo scritto difensivo datato 8 luglio 2015 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale, relativamente al verbale di contestazione n. 8/AM – Cat. 14E/15/PASI/AMM del 16 giugno 2015, l´Impresa Individuale, individuando alcuni provvedimenti con i quali l´Autorità ha autorizzato l´allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate da impianti di videosorveglianza in deroga a quanto previsto dal punto 3.4 del provvedimento generale dell´Autorità in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, ha evidenziato come "(…) il sottoscritto (titolare dell´Impresa Individuale) aveva subito un´aggressione il 02.06.2015 ed il filmato della videosorveglianza aveva ripreso la scena. Nel filmato di videosorveglianza era inclusa la registrazione di tale aggressione e, per tale motivo, nell´attesa di rivolgersi ad un avvocato e nella difficoltà di estrarre il singolo filmato, il sottoscritto (titolare dell´Impresa Individuale) ha trattenuto la registrazione oltre il termine fino alla data della contestazione (…). Infatti il sottoscritto non riusciva a estrapolare il singolo filmato originale dell´aggressione dal sistema di videosorveglianza (…)".

Riguardo al verbale di contestazione n. 7/AM – Cat. 14E/15/PASI/AMM del 16 giugno 2015, ha osservato come "(…) il deducente precisa che il sistema di accesso alla videosorveglianza era in un locale non accessibile ad estranei, in quanto posto all´interno del bancone inaccessibile alla clientela, nonché l´impianto di videoregistrazione (hard disk) è sito in un armadietto chiuso che lo nasconde alla vista di estranei (…). Non vi sono quindi rilevanti rischi di intrusione al sistema durante l´apertura del locale, né è facilmente rinvenibile il sistema";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità del sig. Qiu Junjie quale titolare dell´Imp. Ind. Bar 365 di Qiu Junjie in relazione alla prima delle due contestazioni; relativamente, infatti, alla violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis inerente la violazione delle misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice per non aver provveduto ad attivare il sistema posto a protezione delle immagini registrate mediante l´utilizzo di una password di accesso, si ritiene che le stesse non forniscano alcun elemento utile volto a confutare quanto argomentato in ordine alla disapplicazione delle misure minime di sicurezza obbligatorie per i trattamenti di dati con strumenti elettronici di cui all´art. 33 del Codice e previste dall´allegato B al medesimo Codice nonché al punto 3.3.1 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza. Relativamente, invece, alla violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter inerente la conservazione delle immagini registrate dall´impianto di videosorveglianza dell´Impresa Individuale oltre il termine di una settimana prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice e dal punto 3.4 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza, si evidenzia come le argomentazioni proposte dalla parte rendono evidente la sussistenza di una  causa di forza maggiore che ha impedito il rispetto delle predette disposizioni;  ed invero, nel corso dell´istruttoria è stata accertata la veridicità di quanto dichiarato relativamente all´aggressione subita dal predetto sig. Qiu Junjie, che ha prodotto copia della relativa denuncia/querela sporta negli uffici della Questura di Novara il giorno successivo al verificarsi della medesima. Tanto premesso, l´impossibilità materiale di estrapolare il filmato originale dal sistema di sorveglianza allegata dalla parte nelle osservazioni difensive – proseguita anche successivamente al controllo effettuato presso la sua impresa e che lo ha costretto a riprendere con il proprio telefono le risultanze del sistema di sorveglianza per poter integrare la denuncia di cui sopra con il filmato in questione – appare del tutto plausibile e non risulta in alcun modo contraddetta dalle risultanze istruttorie, di tal che, integrata la circostanza di cui all´art. 3 della legge n. 698/81, la relativa contestazione deve essere archiviata;

RILEVATO, pertanto, che il sig. Qiu Junjie quale titolare dell´Imp. Ind. Bar 365 di Qiu Junjie ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice ovvero non provvedendo ad attivare il sistema posto a protezione delle immagini registrate mediante l´utilizzo di una password di accesso;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DISPONE

l´archiviazione della contestazione  di cui al verbale n. 8/AM – Cat. 14E/15/PASI/AMM del 16 giugno 2015, relativa alla violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice e al punto 3.4 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

ORDINA

a Qiu Junjie, nato a Zhejiang (Cina) il 25 febbraio 1988 C. Fisc.: QIU JNJ88B25Z210M quale titolare dell´Imp. Ind. Bar 365 di Qiu Junjie P.Iva: 02325540033, con sede in Novara, viale Giulio Cesare n. 162/164, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bisdel Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia