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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Bracciano - 26 ottobre 2017 [7726617]

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[doc. web n. 7726617]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Bracciano - 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 440 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), con nota n. 9010 del 26 marzo 2015, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione, accertando che il Comune di Bracciano Cod. fisc.: 80157470586, con sede in Bracciano (Rm), piazza IV Novembre n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale due documenti  allegati a una delibera di giunta avente ad oggetto il "Regolamento per la realizzazione di interventi socio-assistenziali Contributi economici alle persone Commissione del 16 maggio 2014", al cui interno erano presenti rispettivamente il Verbale della Commissione del 16/5/2014, contenente i nominativi delle persone che avevano ottenuto i contributi economici, nonché le schede personali dei singoli interessati, in cui era specificata la presenza di "malattie invalidanti e/o minori", oltrechè il valore dell´Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della situazione familiare. Tale pubblicazione è avvenuta in assenza di idonei presupposti normativi e, quindi, in violazione di quanto previsto dall´art. 19, comma 3 del Codice e con riferimento alle citate schede personali contenenti l´indicazione di "malattie invalidanti e/o minori" degli interessati, in violazione delle disposizioni dell´art. 22, comma 8 del Codice in quanto si è configurata una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute;

VISTO il verbale n. 9421/94066 del 31 marzo 2015 con cui è stata contestata al Comune di Bracciano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella forma aggravata di cui all´art. 164-bis, comma 3 del Codice, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 19, comma 3 e 22, comma 8, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 27 aprile 2015 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali il Comune di Bracciano ha evidenziato come "Per mero disguido tecnico (…) venivano allegate alla delibera anche le schede  che riguardavano gli elementi sensibili dei cittadini partecipanti all´avviso pubblico; l´evento si è verificato in quanto sia le delibere che la pubblicazione delle stesse corre per via informatica e talvolta si può verificare un non adeguato funzionamento del sistema stesso. Di talchè la delibera di Giunta Municipale, veniva pubblicata con il convincimento che le schede di cui sopra, fossero state ablate dal sistema informatico stesso"; il Comune ha richiesto la rateizzazione ai sensi dell´art. 26 della legge n. 689/1981 dell´eventuale importo della sanzione irrogata;

VISTO il verbale dell´audizione della parte redatto in data 8 febbraio 2016, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune di Bracciano, ribadendo quanto argomentato nella memoria difensiva, ha specificato di aver "(…) adottato molteplici procedure (…)" volte a prevenire la condotta oggetto di contestazione, richiedendo, altresì, l´applicazione del minino edittale;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità del Comune di Bracciano in relazione alla contestazione in argomento. Quanto prodotto dal Comune di Bracciano, oltre a non fornire alcun elemento aggiuntivo rispetto a quelli già valutati nell´ambito del procedimento amministrativo della segnalazione conclusosi con la citata nota n. 9010 del 26 marzo 2015 con la quale è stata accertata la violazione che ci occupa, non consente di qualificare alcuno degli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 15 maggio 2006 n. 11012; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Bracciano, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, in allegato a una delibera di giunta, il verbale della Commissione del 16 maggio 2014 e le schede personali dei soggetti che avevano presentato istanza per la concessione di contributi economici, contenenti dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto previsto dall´art. 19, comma 3 del Codice e ha diffuso le citate schede personali contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute ovvero l´indicazione di "malattie invalidanti e/o minori" degli interessati, in violazione delle disposizioni dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui agli artt. 19, comma 3 e 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che, così come già rilevato nel verbale di contestazione in argomento, si configurano i presupposti per l´applicazione della previsione di cui all´art. 164-bis, comma 3 del Codice per l´illecito contestato, ovvero la maggiore rilevanza del pregiudizio per gli interessati i cui dati sulla salute sono stati oggetto di diffusione;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 2.000,00 (duemila) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Bracciano Cod. fisc.: 80157470586, con sede in Bracciano (Rm), piazza IV Novembre n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 3 del Codice, indicata in motivazione frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell´importo di 2.000,00 (duemila) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7726617
Data
26/10/17

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca