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Provvedimento del 7 dicembre 2017 [7736833]

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[doc. web n. 7736833]

Provvedimento del 7 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 524 del 7 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 luglio 2017 da XX nei confronti di Planet Group S.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

di conoscere l´origine dei predetti dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile;

di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di comunicazione commerciale;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto in data 19 settembre 2016 sulla propria utenza di telefonia mobile una chiamata volta a promuovere l´abbonamento ai servizi Mediaset Premium e che tale contatto, secondo le dichiarazioni rese dalla stessa Mediaset Premium S.r.l. nell´ambito di altro procedimento dinanzi al Garante, sarebbe stato effettuato da un´operatrice della Planet Group S.r.l. nell´ambito dell´accordo commerciale stipulato fra le due società;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del  19 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 6 novembre 2017 con la quale la resistente, scusandosi per non aver fornito risposta all´interpello preventivo a causa di un disguido legato al trasferimento della propria sede sociale, ha:

- dichiarato che nessun dato personale riferito al ricorrente è presente nei propri sistemi;

- sostenuto che l´utenza in questione "è stata inserita (…) in una campagna commerciale, avente ad oggetto i prodotti e i servizi con marchio Mediaset Premium, per un mero errore di digitazione dell´utenza";

- confermato di aver preso atto dell´opposizione al trattamento dallo stesso manifestata con riguardo a finalità di comunicazione commerciale;

- fornito indicazione rispetto alle restanti richieste di tipo conoscitivo formulate dal ricorrente, anche attraverso il rinvio all´informativa privacy pubblicata sul proprio sito Internet di cui ha comunque allegato copia;

VISTA la nota del 7 novembre 2017 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Planet Group S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7736833
Data
07/12/17

Tipologie

Decisione su ricorso