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Ordinanza ingiunzione nei confronti di GSG Enterprise - 9 novembre 2017 [7778166]

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[doc. web n. 7778166]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di GSG Enterprise - 9 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 463 del 9 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza di Patti, con verbale n. 1 del 14 aprile 2015 (notificato il 15 aprile 2015), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla società GSG Enterprise società cooperativa edile (di seguito denominata "GSG"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in San Piero Patti (ME), Contrada Scalitta, n. 92, C.F. 03186580837, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 23, 161, 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice"), ritenuta l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice;

RILEVATO che dall´esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- il procedimento sanzionatorio trae origine da attività di polizia giudiziaria che hanno formato oggetto di comunicazione alla Procura di Patti e di iscrizione nel relativo registro delle notizie di reato (nn. 503/2012 e 763/2013 r.g.n.r.). Come si evince dall´ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti in data 13 luglio 2013, nel marzo/aprile 2013 i Carabinieri di Patti ricevevano alcune querele nei confronti di ignoti, presentate da persone residenti in diverse citta italiane, le quali lamentavano di essere state raggiunte da richieste di pagamento di fatture per l´importo di euro 59,50, a titolo di corrispettivo per la valutazione commerciale delle proprie autovetture;

- dalle indagini emergeva che le fatture erano state emesse dalla società Pascutti Invest & Factoring S.p.A. Inc., con sede nello Stato di Delaware (U.S.A.), la quale agiva nella veste di mero delegato per l´incasso per conto delle società, anch´esse del Delaware, Pronto Value LL e Atlantic Car Value, con riferimento ai servizi resi mediante il sito www.autoprezzo.net, aventi ad oggetto la valutazione on-line di autovetture usate. Dalle testimonianze rese dai denunzianti e degli approfondimenti istruttori è stato possibile accertare che gli utenti che si sono collegati al sito non hanno potuto avvalersi di alcun servizio di valutazione commerciale delle proprie autovetture ma che, nonostante ciò, a seguito dell´inserimento del numero di targa, a distanza di pochi giorni hanno ricevuto le richieste di pagamento di cui sopra;

- dal prosieguo delle indagini si delineava un complicato meccanismo in base al quale diversi soggetti provvedevano (sia tramite il sito www.autoprezzo.net sia attraverso altri canali) alla raccolta dei dati relativi al numero di targa e all´anno di immatricolazione di autovetture. Tali dati, come risulta dall´ordinanza di applicazione di misure cautelari, non sempre erano conferiti dai proprietari delle autovetture molti dei quali hanno dichiarato di non essersi mai avvalsi di servizi di valutazione dei propri veicoli;

- i dati come sopra acquisiti formavano oggetto di interrogazione al Pubblico Registro Automobilistico tramite la società Geoweb S.p.A., che effettua servizi telematici riservati a geometri professionisti, fra i quali le interrogazioni al P.R.A. per scopi non commerciali, in forza di una convenzione con l´Automobile Club d´Italia – ACI. Dalle indagini è emerso che le interrogazioni venivano materialmente effettuate da tale Caliri Salvatore per conto della società GSG Enterprise la quale aveva stipulato un contratto con Geoweb. Proprio il rapporto contrattuale fra Geoweb e GSG ha consentito di ricondurre la titolarità dei trattamenti di dati personali svolti mediante gli accessi al P.R.A. da parte del sig. Caliri, alla GSG medesima. Infatti, all´atto della stipula del contratto, la società aveva presentato una autocertificazione redatta dal sig. Caliri, il quale dichiarava di essere iscritto all´albo dei geometri del collegio di Messina e di essere socio della GSG. Tale ultima circostanza risultava essere falsa poiché il Caliri non era socio della GSG, ma ciò non faceva venir meno lo stretto rapporto funzionale che intercorreva fra la GSG, che dimostrando di annoverare fra i suoi soci un geometra professionista aveva potuto accedere alla convenzione per l´accesso al P.R.A. mediante Geoweb, e il sig. Caliri, che, come risulta dagli atti, aveva materialmente effettuato, nei primi mesi del 2013, oltre 28.000 visure al P.R.A. avvalendosi dell´utenza abilitata a seguito della stipula del contratto fra GSG e Geoweb;

- chiariti i rapporti e le cointeressenze fra i vari soggetti coinvolti nella vicenda, può agevolmente delinerarsi la finalità dei trattamenti di dati personali che devono essere ricondotti alla titolarità di GSG. La società, infatti, attraverso vari canali riconducibili alla Pascutti Invest, il cui legale rappresentante risultava essere anche uno dei soci della GSG, acquisiva dati di targhe automobilistiche che formavano oggetto di successiva interrogazione al P.R.A. da parte del sig. Salvatore Caliri. A seguito delle interrogazioni, la GSG disponeva quindi dei dati anagrafici e degli indirizzi dei proprietari delle autovetture, che utilizzava per richiedere agli stessi, per il tramite della Pascutti Invest, il pagamento di corrispettivi per servizi mai resi o non richiesti (valutazione commerciale delle autovetture);

- sotto il profilo della legittimità dei trattamenti, deve citarsi quanto osservato dal G.I.P. in sede di applicazione delle misure cautelari e cioè che "l´accesso alla banca-dati, ottenuto fraudolentemente dalla GSG Enterprise (che in realtà non possedeva i requisiti richiesti ai fini della stipula della convenzione), con il concorso di tutti i suddetti indagati, deve pertanto ritenersi abusivo o comunque deve ritenersi essere avvenuto contro la volontà effettiva (risultando essa viziata in concreto dall´erronea convinzione dell´esistenza dei requisiti in capo alla società convenzionata) di chi aveva il diritto di escluderlo. […] Inoltre, sono stati ampiamente superati i limiti per cui l´accesso era stato autorizzato, ossia per i compiti precipui della società che, a detta, dell´amministratore richiedente si occupava di "servizi e consulenze", venendo utilizzato, invece, preordinatamente e sistematicamente per gli scopi illeciti lucrosi di cui sopra si è detto". Tali scopi hanno consentito di realizzare guadagni illeciti per oltre 500.000 euro;

- in data 16 gennaio 2015 la Procura di Patti autorizzava la locale Tenenza della Guardia di finanza a utilizzare gli atti del procedimento penale per la contestazione di eventuali violazioni amministrative;

RILEVATO che con il citato verbale del 14 aprile 2015 sono state contestate alla GSG:

- ai sensi dell´art. 161 del Codice, la violazione dell´art. 13, per aver raccolto i dati personali di 27.000 interessati, fra il 1° gennaio 2013 e il 26 giugno 2013, mediante accessi al P.R.A., senza aver reso ai medesimi interessati l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice; in relazione a tale circostanza è stata ritenuta applicabile l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice, poiché la violazione ha coinvolto numerosi interessati;

- ai sensi dell´art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver effettuato i trattamenti di cui sopra senza aver acquisito dagli interessati il consenso previsto dall´art. 23 del Codice e in assenza di una delle cause di esclusione dell´obbligo di acquisire il consenso indicate nel successivo art. 24; anche in questo caso è stata applicata l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice;

LETTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall´Ufficio ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO che la società non ha presentato scritti difensivi né ha richiesto di essere ascoltata, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che deve confermarsi la responsabilità della società GSG in ordine alle violazioni contestate:

a) in primo luogo, sotto il profilo formale, risulta notificato nei termini l´atto di contestazione di violazioni amministrative, giacché la Tenenza di Patti ha ottenuto dalla Procura l´autorizzazione all´utilizzo degli atti per l´eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio in data 16 gennaio 2015 e ha notificato il verbale di contestazione in argomento il 15 aprile dello stesso anno, e quindi nel termine di 90 giorni indicato dall´art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981;

b) con riferimento al merito della vicenda, devono richiamarsi integralmente gli esiti delle indagini penali, sfociati nella ordinanza per l´applicazione di misure cautelari del 13 luglio 2013 e nella richiesta di rinvio a giudizio del 14 ottobre 2014 per i reati di associazione a delinquere e truffa, a carico, fra gli altri, del legale rappresentante della società GSG;

c) deve altresì evidenziarsi che il Garante, con provvedimento dell´11 marzo 2010 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1709295), nel disciplinare la materia degli accessi al Pubblico registro automobilistico ha osservato che "le società del settore automobilistico e le società private di ricerche e consulenze economico-sociali, senza il consenso degli interessati, possono utilizzare i dati personali provenienti dal Pubblico Registro Automobilistico per inviare comunicazioni di particolare interesse per gli utenti, ivi comprese quelle concernenti l´imminente scadenza delle revisioni auto, nonché i moduli relativi ad attività di ricerca economico-sociale o statistica, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice. Al contrario, la compatibilità delle operazioni viene meno -e, quindi, il trattamento dei dati acquisiti presso il P.R.A. deve ritenersi illecito- tutte le volte in cui, per mere finalità di marketing, in tali comunicazioni vengano inserite informazioni di natura commerciale (ad esempio, possibili offerte su pezzi di ricambio o su accessori in vendita presso i centri di revisione), per la cui ricezione i singoli interessati non abbiano rilasciato uno specifico consenso. Infatti, i dati contenuti nel P.R.A., per quanto pubblici, non sono suscettibili di utilizzo per scopi direttamente commerciali o pubblicitari, perché del tutto avulsi dall´interesse pubblico cui è ispirato il sistema";

d) nel caso di specie, è emerso inequivocabilmente che i numerosissimi accessi al P.R.A. effettuati attraverso l´utenza della GSG avevano l´unica finalità di acquisire i dati personali dei proprietari di autovetture, i quali venivano successivamente invitati a pagare una somma a titolo di corrispettivo per il servizio di valutazione commerciale del proprio veicolo, servizio che non risulta sia mai stato reso ad alcuno;

e) i trattamenti svolti devono essere ricondotti alla titolarità della GSG, società che ha stipulato un contratto con Geoweb S.p.A. per l´accesso al Pubblico registro automobilistico e che ha messo a disposizione la relativa utenza ad altro soggetto (il sig. Salvatore Caliri) che ha materialmente svolto circa 27.000 interrogazioni nel corso dell´anno 2013;

f) dagli atti non risulta che GSG abbia fornito agli interessati la necessaria informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice né che abbia acquisito dai medesimi un valido consenso ai sensi del successivo art. 23, posto che le finalità dei trattamenti svolti non sono riconducibili a quelle indicate nel provvedimento del Garante dell´11 marzo 2010, per le quali non è necessario acquisire il consenso;

g) deve pertanto confermarsi la responsabilità di GSG in ordine alle violazioni contestate, nonché la sussistenza dell´ipotesi aggravata di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice, poiché i trattamenti illeciti hanno coinvolto un elevato numero di interessati;

RILEVATO, quindi, che GSG, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice:

- la violazione prevista dall´ art. 161 del Codice, per aver effettuato trattamenti di dati personali mediante accessi al Pubblico registro automobilistico, senza aver reso agli interessati la necessaria informativa ai sensi dell´art. 13, ritenuta l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, poiché la violazione ha coinvolto un numero elevato di interessati;

- la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver effettuato i predetti trattamenti senza aver acquisito dagli interessati uno specifico consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice e in assenza di una delle cause di esclusione dell´obbligo di acquisire il consenso indicate nel successivo art. 24, ritenuta l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro, e l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167, fra le quali quelle in materia di consenso di cui all´art. 23 del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro; visto, altresì, l´art. 164-bis, comma 3, del Codice, che prevede, quando la violazione coinvolge numerosi interessati, l´applicazione nella misura pari al doppio dei  limiti minimo e massimo delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere altresì conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni risultano gravemente lesive dei diritti e delle libertà degli interessati (molti dei quali hanno subito, dalla complessiva vicenda, anche un danno economico);

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini sfavorevoli il fatto che la società si sia del tutto disinteressata del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione delle violazioni amministrative;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che GSG non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stato preso in considerazione il bilancio ordinario d´esercizio per l´anno 2013;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti  elementi (lett. a), b) e d)), valutati nel loro complesso, e tenuto conto inoltre dell´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice, nella misura di:

- euro 36.000 (trentaseimila), per la violazione dell´art. 13 del Codice;

- euro 60.000 (sessantamila), per la violazione dell´art. 23 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla società GSG Enterprise società cooperativa edile, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in San Piero Patti (ME), Contrada Scalitta, n. 92, C.F. 03186580837, di pagare la somma di euro 96.000,00 (novantaseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, ritenuta l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 96.000,00 (novantaseimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia