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Provvedimento del 7 dicembre 2017 [7778370]

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[doc. web n. 7778370]

Provvedimento del 7 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 526 del 7 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 10 ottobre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Carmine Aldo Catacchio, nei confronti dell´Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, stabilimento ospedaliero "Di Venere", con il quale la ricorrente, reiterando le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

l´accesso ai dati personali del fratello defunto contenuti nella corrispondente cartella clinica detenuta dalla resistente, anche mediante l´acquisizione della "copia cartacea integrale della cartella clinica e dei relativi allegati";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha, in particolare, rappresentato la necessità di conoscere i dati richiesti non solo allo scopo di accertare eventuali negligenze nel trattamento sanitario e terapeutico impartito al fratello, deceduto presso la predetta struttura l´11 gennaio 2017, ma anche "al fine di scongiurare il pericolo di eventuale familiarità della patologia che ha causato il decesso";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTE le note del 24 e 27 ottobre 2017 con la quale la resistente ha rappresentato di aver provveduto a mettere a disposizione della ricorrente copia cartacea della cartella clinica oggetto di ricorso consentendone il ritiro direttamente da parte dell´interessata o di un suo delegato;

VISTA la nota del 6 novembre 2017 con la quale la ricorrente, avendo conseguito copia integrale della cartella clinica del fratello, ha dichiarato di ritenere ormai cessata la materia del contendere;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia