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Provvedimento del 14 dicembre 2017 [7830357]

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[doc. web n. 7830357]

Provvedimento del 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 540 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 settembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni Paolo Noli, nei confronti di Google, con il quale il ricorrente, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

a) in via principale, la rimozione di quattro URL, specificamente richiamati nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto riferite ad un procedimento penale in cui è rimasto coinvolto;

b) in via subordinata, la cancellazione/anonimizzazione dei dati personali contenuti nei suddetti articoli, nonché la cancellazione dei c.d. "tag" idonei a consentirne la indicizzazione in relazione al proprio nominativo da parte dei motori di ricerca generalisti;

c) la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante dalla facile reperibilità su internet di informazioni che collegano il suo nominativo ad un procedimento penale per evasione fiscale in cui è rimasto coinvolto tenuto conto che questo non è ancora definito dal punto di vista giudiziario essendo appena iniziata la fase dibattimentale di primo grado e che lo stesso p.m. titolare delle indagini avrebbe rilasciato il nulla osta alla Guardia di Finanza per la diffusione del relativo comunicato stampa agli organi di informazione purché fossero omesse le identità degli interessati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 3 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 12 ottobre 2017 con la quale Google ha comunicato di aver bloccato uno degli Url specificati nell´atto di ricorso, precisando, rispetto ai restanti Url, che "da un recente esame (…) è emerso che le pagine web specificate non vengono attualmente visualizzate nei nostri risultati di ricerca";

VISTA la nota del 20 ottobre 2017 con la quale il ricorrente ha eccepito che gli Url oggetto di contestazione sarebbero tuttora indicizzati su www.google.fr, ciò comportando un notevole danno all´attività del ricorrente che si svolge in tutto il territorio europeo;

VISTA la nota del 28 novembre 2017, non successivamente contestata dall´interessato, con la quale resistente ha confermato che "tutti gli URL oggetto di ricorso risultano deindicizzati per il nome del ricorrente";

RITENUTO pertanto che, in ordine alle richieste di cui in premessa, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2,  avendo la resistente, con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art.  168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), fornito un sufficiente riscontro in merito, sia pure nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta contenute indicate in premessa;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia