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Provvedimento del 14 dicembre 2017 [7841930]

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[doc. web n. 7841930]

Provvedimento del 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 544 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 agosto 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Pietro Ottolino, nei confronti del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL (di seguito, "SILP CGIL"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile;

di ottenere l´indicazione dell´origine dei dati, delle finalità, modalità e logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati o possano venirne a conoscenza anche in qualità di responsabili o di incaricati;

la cancellazione dei propri dati personali, opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante dall´avvenuta diffusione di un comunicato sindacale – diramato al fine di segnalare l´inidoneità degli interventi posti in essere da parte della Questura competente in occasione degli sbarchi di immigrati avvenuti presso le coste pugliesi nelle giornate del 15 e 16 luglio 2017 – nel quale sarebbero stati utilizzati indebitamente i suoi dati personali per dar conto di specifiche responsabilità a lui attribuibili con riguardo alla cattiva gestione dell´emergenza che avrebbe, peraltro, avuto ricadute sulle condizioni di lavoro del personale impegnato nelle relative operazioni;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 25 settembre 2017 con la quale il sindacato resistente ha rilevato che:

"il documento impugnato con l´odierno ricorso è una nota di denuncia sindacale" e non, come asserito da parte ricorrente, un comunicato stampa essendo lo stesso indirizzato alla Segreteria Nazionale al fine di evidenziare le carenze organizzative riscontrate nella gestione dell´emergenza verificatasi a seguito dei predetti sbarchi, nonché le difficili condizioni di lavoro nelle quali il personale si è trovato conseguentemente ad operare;

il riferimento all´interessato contenuto in detto documento riguarda le decisioni assunte nello svolgimento delle sue specifiche funzioni che, "forse a causa dell´emergenzialità della vicenda", non avrebbero tenuto nel debito conto le esigenze connesse alla "sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro";

il caso in esame esulerebbe dall´ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali – della quale peraltro sarebbe denunciata la violazione senza l´allegazione di motivazioni a suo fondamento – tenuto conto del fatto che il contenuto della nota sopra citata costituirebbe "espressione del diritto di critica sindacale quale specificazione della libertà di manifestazione del pensiero" diretta a formalizzare una denuncia circa l´avvenuta inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

VISTE le note del 18 ottobre e del 3 novembre 2017 con le quali il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha contestato l´utilizzo abusivo dei suoi dati personali – peraltro diffusi, oltreché attraverso la bacheca sindacale, anche tramite la pubblicazione del documento su un  quotidiano locale disponibile on-line (il quale ha tuttavia provveduto, a seguito di sua specifica istanza, ad oscurarne i dati) – eccependo l´assenza di qualsiasi responsabilità in capo a sé per quanto rappresentato all´interno della suddetta nota tenuto conto del fatto che le decisioni in merito competevano a soggetti gerarchicamente sovraordinati e che, in ogni caso, lo stesso non avrebbe partecipato all´organizzazione del servizio di ordine pubblico in quanto, in quelle giornate, assente;

VISTA la nota del 14 novembre 2017 con la quale il resistente, nel ribadire quanto già comunicato, ha precisato che il ricorrente, per sua stessa ammissione, svolge un ruolo di responsabilità nelle gestione delle questioni inerenti l´ordine pubblico e che, proprio in virtù di tale funzione, benché assente dal servizio nei giorni interessati, sarebbe stato contattato dai suoi sottoposti al fine di ricevere indicazioni operative;

CONSIDERATO con riguardo alle richieste del ricorrente di cancellazione e di opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati personali, che nel caso di specie non appaiono sufficientemente dimostrati gli elementi di inesattezza contenuti nel comunicato sindacale oggetto di ricorso;

RITENUTO, pertanto,  che non sussistono i presupposti per l´accoglimento di tali richieste;

RILEVATO che resta tuttavia impregiudicata la facoltà per il ricorrente di adire la competente autorità giudiziaria al fine di tutelare i propri diritti con riferimento a condotte diffamatorie o altrimenti lesive dei diritti della personalità (profili in ordine ai quali questa Autorità non ha competenza);

RILEVATO, inoltre, con riguardo alle richieste dirette ad ottenere informazioni di carattere conoscitivo in ordine al trattamento che lo riguarda, che il sindacato resistente, nonostante parziali, episodiche informazioni, non ha fornito un esaustivo riscontro nel corso del procedimento;

RITENUTO, pertanto, in ordine a tali istanze, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a SILP CGIL di dare conferma al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di comunicare gli stessi in forma intelligibile, nonché di indicare l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano stati o possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di SILP CGIL in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a SILP CGIL di fornire riscontro al ricorrente, nei termini di cui in motivazione, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara che non sussistono presupposti per l´accoglimento delle richieste di cancellazione ed opposizione all´ulteriore trattamento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a SILP CGIL, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice.

Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia