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Provvedimento del 21 dicembre 2017 [7909729]

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[doc. web n. 7909729]

Provvedimento del 21 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 559 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 1° settembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Bianculli, nei confronti di Jolly snc di Valentini G. & R. (di seguito, Jolly snc), in qualità di gestore del sito www.altarimini.it, e del sig. Armando Manocchia, in qualità di gestore del sito www.imolaoggi.it con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione del proprio nome e cognome contenuti negli articoli pubblicati sui predetti siti, cui rinviano alcuni Url specificamente indicati nell´interpello preventivo e nell´atto introduttivo, relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è rimasto coinvolto;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato la facile reperibilità in Internet di informazioni ritenute non più pertinenti ed obsolete in quanto riguardanti fatti risalenti al 2012 in relazione ai quali è stata altresì dichiarata l´estinzione del reato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 14 novembre 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 novembre 2017 con la quale Jolly snc ha confermato "l´avvenuta cancellazione dell´articolo nei termini richiesti sul portale d´informazione www.altarimini.it";

VISTA la nota del 3 dicembre 2017 con la quale il sig. Armando Manocchia ha comunicato l´avvenuta cancellazione del nome e del cognome del ricorrente negli articoli pubblicati nel sito www.imolaoggi.it;

VISTA la nota del 12 dicembre 2017 con la quale il ricorrente ha preso atto dei riscontri forniti dai resistenti;

RITENUTO che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambi i resistenti avendo gli stessi fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente come da dichiarazioni rese nel corso del procedimento, della cui veridicità gli stessi rispondono anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia