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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ricciotti Corrado - 16 novembre 2017 [7924724]

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[doc. web n. 7924724]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ricciotti Corrado - 16 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 483 del 16 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza di Lugo (RA), con verbale n. 12 del 13 novembre 2014 (notificato in pari data), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato al sig. Ricciotti Corrado, nato a Lugo (RA) il 31 dicembre 1959, residente in Ravenna, via Nigrisoli Bartolo, n. 4, C.F. RCCCRD59T31E730O, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice"); rilevato che con il medesimo atto la Guardia di finanza ha individuato la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito BNL), con sede in Roma, via Altiero Spinelli n. 30, C.F. 00651990582, quale soggetto obbligato in solido per la contestata violazione, ai sensi dell´art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981; rilevato infine che con atto del 16 dicembre 2014 la Guardia di finanza ha rettificato il predetto verbale di contestazione n. 12 nella parte in cui ammetteva la parte al pagamento in misura ridotta, specificando che "riguardo al presente verbale di contestazione […] non è ammesso il pagamento in misura ridotta";

RILEVATO che dall´esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- il 12 novembre 2014, la Guardia di Finanza, Tenenza di Lugo, ha svolto delle attività di accertamento relative al ritrovamento, da parte di un privato cittadino, di documentazione bancaria riferibile a clienti della filiale n. 1 di Ravenna della BNL, accanto ad un cassonetto dei rifiuti situato nei pressi della predetta filiale; il ritrovamento era avvenuto il 14 aprile 2014;

- fra i documenti abbandonati, alcune stampe, contenenti dati personali, recavano il numero di matricola assegnato al dipendente della filiale n. 1 della BNL di Ravenna, sig. Corrado Ricciotti il quale "identificava la documentazione [… ] come proveniente dal suo settore, dal suo ufficio e dalla sua persona, inerente a suoi clienti";

- tali documenti riguardavano ordini di acquisto di titoli finanziari e proposte assicurative in favore di clienti; il numero di matricola del sig. Ricciotti appariva, per quanto riguarda gli ordini di acquisito di titoli, accanto alla dicitura "ordine ricevuto da" e, per quanto riguarda le proposte assicurative, nell´intestazione delle stesse;

- fra la documentazione presa in considerazione dalla Guardia di finanza nel corso dell´accertamento del 12 novembre 2014, vi è la circolare BNL n. 154 del 13 luglio 2010, destinata a "tutte le linee di business e le funzioni" nella quale si premette che "sono incaricati del trattamento i collaboratori di BNL [persone fisiche che lavorano per BNL, in Italia o all´estero, come specificato nella circolare stessa, n.d.r.] che, in ragione delle mansioni/attività lavorative affidate, sono legittimati a trattare dati personali contenuti in archivi, banche dati, atti o documenti, rispetto ai quali BNL risulta essere autonomo Titolare del trattamento" e che "la qualifica di collaboratore quale incaricato è attribuita mediante la documentata assegnazione del collaboratore ad una unità/struttura" e legittima l´incaricato a trattare dati personali "attenendosi alle istruzioni allegate alla presente". Le relative istruzioni prevedono, fra l´altro, "in caso di allontanamento, anche temporaneo, dal posto di lavoro, assicurare che terzi non possano accedere a dati non di loro pertinenza, evitando di lasciare incustoditi documenti contenenti dati personali o cestinare copie di documentazione o materiale intermedio (progetti, appunti, schizzi, supporti elettronici di qualsiasi tipo contenenti informazioni, ecc...) che non sia stato preventivamente distrutto/reso illeggibile" e ribadiscono, in conclusione, "il divieto generalizzato di portare ed utilizzare fuori dai locali dell´azienda documenti o supporti informatici contenenti dati personali";

- gli atti di cui sopra sono stati acquisiti nell´ambito delle attività di polizia giudiziaria avviate a seguito del ritrovamento del materiale cartaceo, dalle quali ha tratto origine un procedimento penale per violazione dell´art. 169 del Codice. In data 29 settembre 2014, la Guardia di finanza ha ottenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna il nulla-osta per l´utilizzo degli atti dell´indagine penale per fini amministrativi;

RILEVATO che con il citato atto del 13 novembre 2014 è stata contestata al sig. Corrado Ricciotti, ai sensi dell´art. 162, comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui all´art. 33 del Codice e della regola n. 27 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), per aver cestinato documentazione contenente dati personali e dati di natura finanziaria riferibili a persone fisiche clienti di BNL, senza attenersi alle istruzioni impartite dalla Banca al fine di impedire che terzi accedessero ai predetti dati personali; rilevato che, con il medesimo atto, BNL è stato individuato quale soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione, ai sensi dell´art. 6, comma 2, della legge n. 689/1981;

PRESO ATTO  che né il sig. Ricciotti né BNL hanno presentato memorie difensive o chiesto di essere ascoltati, come previsto dall´art. 18, comma 1, della legge n. 689/1981;

RITENUTO che, sulla base della accurata ricostruzione effettuata dalla Guardia di finanza in sede di accertamento e di contestazione della violazione amministrativa, appare pienamente provata la responsabilità del sig. Ricciotti in ordine all´addebito contestato poiché è risultato che la documentazione formata dallo stesso sig. Ricciotti, come evidenziato dal numero di matricola riportato in calce a ciascun atto, contenente dati personali riferibili a clienti della filiale BNL presso la quale lavora il predetto dipendente, è stata cestinata senza che fosse preventivamente distrutta. Il sig. Ricciotti risultava obbligato a svolgere l´operazione di distruzione dei documenti in forza delle istruzioni per il trattamento dei dati personali che lo stesso ha ricevuto dalla Banca in qualità di incaricato. A seguito della omessa distruzione, i documenti formati dal sig. Ricciotti sono stati abbandonati, nel medesimo giorno della loro formazione, in un luogo pubblico nelle immediate adiacenze della filiale della Banca, cosicché il contenuto degli stessi è stato reso conoscibile a terzi;

RILEVATO, quindi, che il sig. Corrado Ricciotti, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di incaricato del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. h), e 30 del Codice, la violazione delle disposizioni previste dagli artt. 33, 35 e 162, comma 2-bis, del Codice e dalla regola n. 27 del disciplinare tecnico di cui all´allegato B) del medesimo Codice, per aver omesso di adottare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati dei clienti della Banca Nazionale del Lavoro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce l´omessa adozione delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso in argomento, può trovare applicazione la diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice, che prevede l´applicazione dei limiti minimo e massimo edittali della sanzione nella misura pari a due quinti, nei casi di minore gravità;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, non emergono elementi sfavorevoli a carico del contravventore;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che il sig. Ricciotti non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, sono state prese in considerazione le informazioni reddituali relative all´anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila), per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, ritenuta la diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1;

RITENUTO di dover individuare, ai sensi dell´art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, BNL quale obbligato in solido con l´autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al sig. Ricciotti Corrado, nato a Lugo (RA) il 31 dicembre 1959, residente in Ravenna, via Nigrisoli Bartolo, n. 4, C.F. RCCCRD59T31E730O, e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito BNL), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Altiero Spinelli n. 30, C.F. 00651990582, quest´ultima in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione, ritenuta la diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

INGIUNGE

ai medesimi di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7924724
Data
16/11/17

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)