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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Famicord Italia s.r.l. - 23 novembre 2017 [7924844]

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[doc. web n. 7924844]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Famicord Italia s.r.l. 23 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 491 del 23 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 21866/97157 del 27 luglio 2015 formulata da questa Autorità, ha svolto presso Famicord Italia s.r.l. P.Iva: 06640340961, con sede in Milano, viale Giustiniano n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 10 settembre 2015, dai quali è risultato che la società ha effettuato trattamenti di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute al fine di consentire la conservazione, presso laboratori di società terze con sedi ubicate in paesi appartenenti anche all´Unione Europea, di cellule staminali contenute nel sangue del cordone ombelicale, prelevato al momento della nascita del bambino, omettendo di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1 lett. b) e 38 del Codice. La medesima attività di controllo ha consentito di accertare che la società ha effettuato un trattamento di dati personali degli interessati raccogliendoli attraverso un form inserito all´interno del sito Internet www.famicord.it , senza fornire l´informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTI i verbali nn.rr. 76 e 77 entrambe datati 30 settembre 2015 (che qui si intendono integralmente richiamati) con cui sono state contestate a Famicord Italia s.r.l. la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice e la violazione amministrativa prevista dall´art. 163 del Codice, in relazione all´art. 37,  informandola, per le due violazioni, della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto, per entrambe le contestazioni, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 20 novembre 2015 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale, relativamente al verbale di contestazione n. 76, la società, evidenziando come essa sia "(…) di modestissime dimensioni economiche  e di recente operatività", ha rilevato che "(…) l´asserita violazione del disposto di cui all´art. 161 D. Lgs. 196/2003, così come compendiato dall´art. 3 della L. 689/81, manca in realtà dell´elemento soggettivo. Colui il quale ha errato nell´impaginazione del sito di Famicord s.r.l., data l´elevata tecnicità e specializzazione che questo comporta, è colui che ha avuto l´incarico di aggiornare il sito internet (…)", ove sul punto ha altresì rilevato come "(…) il sito della scrivente società, al momento del sopralluogo degli accertatori, era ancora in fase di aggiustamento, non funzionando ancora perfettamente". Diversamente, riguardo al verbale di contestazione n. 77 inerente la violazione dell´obbligo di notificazione al Garante di cui all´art. 37 del Codice, ha illustrato le condotte volte a sostanziare gli elementi utili all´applicazione del disposto di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, specificando di aver avviato la procedura volta a effettuare la notificazione al Garante, documentando altresì, con riferimento a entrambe le contestazioni, le "(…) modestissime dimensioni economiche  e (la) recente operatività (…)";

VISTO il verbale dell´audizione delle parti redatto in data 13 giugno 2016 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato nella memoria difensiva;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione alle due contestazioni in argomento. Preso atto della rilevanza delle argomentazioni volte all´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice in relazione alla violazione dell´art. 37 del Codice di cui al verbale di contestazione n. 77, si rileva come quanto argomentato riguardo al verbale di contestazione n. 76, non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426); inoltre, quanto argomentato circa il fatto che l´errata impaginazione del sito web, privo dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice, sarebbe ascrivibile al soggetto al quale è stato conferito l´incarico di aggiornare il sito in questione, non può costituire idonea giustificazione in quanto spetta alla società, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28, del Codice, stabilire, tra l´altro, le modalità del trattamento medesimo, assicurando il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che risultano essere avvenuti presso Famicord Italia s.r.l. sia trattamenti di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute al fine di consentire la conservazione, presso laboratori di società terze con sedi ubicate in paesi appartenenti anche all´Unione Europea, di cellule staminali contenute nel sangue del cordone ombelicale, prelevato al momento della nascita del bambino (art. 4 comma 1, lett. a) e d) del Codice) senza effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1 lett. b) del Codice, in relazione al trapianto di organi e tessuti, sia trattamenti di dati personali degli interessati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) raccolti attraverso un form inserito all´interno del sito Internet www.famicord.it, senza fornire l´informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono, per la violazione di cui all´art. 13 del Codice, le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice deve essere determinato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice deve essere determinato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), per un importo complessivo, per entrambe le violazioni, pari a euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Famicord Italia s.r.l. P.Iva: 06640340961, con sede in Milano, viale Giustiniano n. 2, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e163 del Codice, come indicato in motivazione frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell´importo di 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta) euro ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia