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Provvedimento del 21 dicembre 2017 [7925152]

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[doc. web n. 7925152]

Provvedimento del 21 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 560 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 1° settembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Bianculli, nei confronti della Ced Digital & Servizi s.r.l. (di seguito, Ced Digital), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la trasformazione in forma anonima dei dati personali a lui riferiti contenuti in un articolo pubblicato nella testata giornalistica on-line "Il Gazzettino.it";

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato la facile reperibilità in internet di informazioni ritenute non più pertinenti in quanto riguardanti vicende che lo hanno coinvolto nel 2012 "i cui procedimenti giudiziali sono espiati";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 13 novembre 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 18 ottobre 2017 con la quale Il Gazzettino S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Casavola e Leonarda Siliato, in qualità  di editore della testata giornalistica on-line, ha fornito riscontro, rilevando:

- in via preliminare:

• che il ricorso sarebbe stato promosso in assenza di uno dei presupposti previsti dalla legge, dal momento che il ricorrente non avrebbe previamente  avanzato al titolare del trattamento l´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, inviandola erroneamente alla Ced Digital, società che invece si occupa della gestione degli abbonamenti delle edizioni digitali della testata on-line;

• che anche nell´informativa presente sul sito della Ced Digital e allegata agli atti, è "specificato che qualsiasi richiesta che riguardi il diritto alla privacy o il diritto all´oblio con riferimento a dati personali contenuti in articoli giornalistici dovrà essere indirizzata all´Editore della testata o del sito internet";

- nel merito, di non poter accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente in quanto si tratta di una notizia che rappresenta "una legittima espressione del diritto di cronaca su un avvenimento di rilevanza ed interesse pubblico", e che deve ritenersi prevalente sul diritto all´oblio invocato dal ricorrente;

PRESO ATTO del riscontro fornito con il quale la Gazzettino S.p.A. ha dichiarato di essere, quale editore della testata on-line, titolare del trattamento posto in essere sul sito "Il Gazzettino.it", soggetto diverso, dunque, da quello nei confronti del quale è stato proposto l´odierno ricorso;

RITENUTO in ragione di quanto sopra, di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, lett. c) e 147, comma 1, del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che da verifiche effettuate dall´Ufficio è emerso che il sito web della testata giornalistica coinvolta risulta strutturato in modo tale da rendere difficoltosa l´identificazione del titolare del trattamento da parte di chi vi accede dall´esterno, non consentendo di risalire agli estremi identificativi dello stesso, mentre è possibile accedere attraverso un rinvio diretto dalla home page al sito della Ced Digital, la cui informativa, prodotta nel corso del procedimento dalla Gazzettino S.p.A., riporta un generico riferimento "all´editore della testata o del sito internet" senza fornirne alcun elemento identificativo;

RITENUTO pertanto necessario, in ragione delle riscontrate difficoltà ad individuare correttamente il titolare del trattamento, avviare un autonomo procedimento per valutare l´opportunità di prescrivere eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito, in modo tale da garantire l´effettivo esercizio dei diritti previsti dal Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia