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Provvedimento del 29 dicembre 2017 [7979830]

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[doc. web n. 7979830]

Provvedimento del 29 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 573 del 29 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 30 settembre 2017 da XX nei confronti di Graphos srl, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate in data 24 e 29 maggio 2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di avere conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di conoscere l´origine degli stessi, nonché la data e le modalità di rilascio del consenso per il trattamento posto in essere dalla resistente;

- che venga disposta la cessazione del comportamento illegittimo;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di:

- avere ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica, a partire dal mese di maggio 2017, con cadenza quotidiana, alcune e-mail pubblicitarie da parte della società resistente;

- non ritenere soddisfacente il riscontro ricevuto alle proprie istanze dalla stessa resistente, che, nell´affermare "di aver provveduto a disiscrivere l´indirizzo email dalla lista", ha dichiarato di avere rinvenuto il suo nominativo all´interno di un data base acquistato da terzi, "rifiutandosi di dare qualsiasi altra informazione (ivi incluso il nome di chi ha fornito i dati) se non sollecitata da atti giudiziari";

- avere comunque continuato a ricevere e-mail da parte della resistente nonostante la suddetta comunicazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 26 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 24 novembre 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 novembre 2017  con la quale la resistente ha dichiarato:

- di avere reperito il nominativo del ricorrente all´interno di un data base acquistato in occasione di una vendita promozionale offerta via e-mail da una società terza;

- che i contatti con tale società, finalizzati all´acquisto del data base, sono avvenuti esclusivamente attraverso l´indirizzo e-mail dalla stessa fornito (e riportato nella nota di riscontro) e il pagamento è stato effettuato "con transazione tramite Paypal";

VISTA la nota del 30 marzo 2017 con la quale il ricorrente, preso atto di quanto affermato dalla resistente, ha rinnovato le proprie perplessità riguardo al comportamento da questa tenuto e ha ribadito la richiesta "di ristoro delle spese e dei diritti sostenuti";

RILEVATO che nel riscontro fornito nel corso del procedimento la resistente, con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha indicato l´origine dei dati in questione ed ha fornito le scarse informazione a propria disposizione;

RITENUTO, pertanto, con riferimento a detti profili, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO poi che, nonostante la resistente nel riscontro fornito prima della presentazione del ricorso, avesse dichiarato di avere provveduto a cancellare dal proprio data base l´indirizzo e-mail del ricorrente, quest´ultimo ha continuato a ricevere comunicazioni promozionali nella propria casella di posta elettronica ed ha pertanto richiesto la cessazione del comportamento illegittimo, sostanzialmente quindi opponendosi alla prosecuzione di tale trattamento dei suoi dati;

RITENUTO pertanto, in relazione a tale profilo di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, a registrare l´opposizione al trattamento per finalità promozionali da parte del ricorrente, dandone comunicazione a quest´ultimo;

TENUTO CONTO, inoltre, come più volte precisato dall´Autorità, che chi acquisisce una banca dati per le predette finalità "deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario" (v. Provv.ti 29 maggio 2003, doc. web. 29840; 5 aprile 2012, doc. web n. 1891156; 11 febbraio 2016, doc. web n. 4885578);

RILEVATO che, alla luce delle risultanze emerse nel corso dell´istruttoria, questa Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento volto a verificare le modalità del trattamento da questi posto in essere in tale circostanza;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Graphos srl in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di opposizione al trattamento dei dati del ricorrente per finalità promozionali;

b. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle altre istanze avanzate dal ricorrente;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Graphos srl, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda, altresì, che il mancato riscontro alle richieste ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7979830
Data
29/12/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso