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Provvedimento del 29 dicembre 2017 [7982048]

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[doc. web n. 7982048]

Provvedimento del 29 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 570 del 29 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 29 settembre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Michele Cardone, nei confronti di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., in qualità di società editrice del quotidiano "La Repubblica", con il quale la ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

1) l´aggiornamento dei dati personali che la riguardano contenuti all´interno di due articoli di stampa, pubblicati rispettivamente nelle date del 18 e del 20 ottobre 2008, tuttora disponibili all´interno dell´archivio on-line del giornale; 

2) la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti in altri due articoli pubblicati nelle date del 16 e del 17 febbraio 2015 e conservati all´interno del medesimo archivio;

3) di disporre l´interdizione dell´indicizzazione degli articoli citati dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

4) la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che la ricorrente ha evidenziato il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla perdurante disponibilità, all´interno del predetto archivio, di articoli riferiti a notizie che risultano:

incomplete e non aggiornate, con riguardo a quelli indicati in premessa al punto 1), in quanto non tengono conto dell´evoluzione giudiziaria delle relative vicende in senso a lei favorevole, come documentato mediante il deposito di specifici atti;

palesemente illecite, con riferimento agli altri due, in quanto contenenti l´indebito accostamento della sua persona ad una vicenda riguardante in via principale altro soggetto sottoposto ad un procedimento disciplinare nell´ambito del quale sarebbe stata audita esclusivamente in qualità di testimone;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 24 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 23 ottobre 2017 con la quale la resistente – nell´affermare la liceità del trattamento posto in essere sia ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca, che attualmente in quanto effettuato a fini documentaristici attraverso la conservazione degli articoli all´interno della sezione archivio – ha dichiarato di aver provveduto ad adottare le misure tecniche idonee ad inibire l´indicizzazione degli articoli stessi tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano "associando all´utilizzo del file "Robots.Txt" l´uso dei "Robots Meta Tag"";

VISTA la nota del 27 ottobre 2017 con la quale la ricorrente, nel rilevare la parzialità del riscontro fornito dalla resistente, ha ribadito le restanti richieste avanzate ed alle quali l´editore non ha inteso aderire;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine all´istanza di interdizione dell´indicizzazione degli articoli indicati dall´interessata dai motori di ricerca esterni al sito dell´editore, avendo la resistente fornito idoneo riscontro, sia pure solo nel corso del procedimento;

CONSIDERATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che vada comunque garantito all´interessato il diritto di ottenere l´aggiornamento dei dati personali che lo riguardano qualora eventi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica incidendo in modo significativo sul profilo e sull´immagine della stesso quale emergente da tale rappresentazione, secondo un principio più volte espresso dall´Autorità anche sulla base di quanto deciso in merito dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012 della III sez. Cass. Civ.);

CONSIDERATO, con riguardo agli articoli indicati in premessa al punto 1), che in uno di essi, ed in particolare in quello datato 18 ottobre 2008, appare un errore materiale di stampa per effetto del quale il nome dell´interessata viene indicato in "Patrizia" anziché "Maurizia" senza che ciò risulti, tuttavia, compromettere, in generale, la riferibilità alla ricorrente delle vicende ivi narrate;

RITENUTO pertanto, con riguardo ad entrambi i predetti articoli, che, considerati gli sviluppi della vicenda rappresentati e documentati in atti, il ricorso vada parzialmente accolto con riguardo alla richiesta di aggiornamento dei dati personali dell´interessata, ordinando alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di predisporre, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, idonee misure volte a fornire l´immediata visibilità, all´interno dell´archivio on-line del quotidiano, dell´evoluzione delle notizie in esso riportate (ad esempio mediante inserimento di una nota accanto o sotto al titolo) e in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano sia nel titolo che nell´anteprima dell´articolo stesso (abstract);

RILEVATO, infine, con riguardo alla richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti negli articoli indicati in premessa al punto 2), che:

il trattamento effettuato all´interno di essi non risulta di per sé illecito tenuto conto del fatto che si riferisce a fatti di sicuro interesse pubblico che, pur coinvolgendo in via diretta altro soggetto, hanno comunque riguardato anche l´interessata;

i dati relativi a quest´ultima utilizzati nell´ambito dell´articolo – in quanto limitati al nome di battesimo associato alla sola iniziale del cognome ed in assenza, peraltro, di ulteriori elementi quali, ad esempio, la professione dalla stessa svolta – non risultano idonei a renderla immediatamente identificabile;

tale circostanza, già di per sé, inibisce il rinvenimento dell´articolo, attraverso una ricerca effettuata a partire dal nome e cognome della ricorrente, sia mediante i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano che all´interno dell´archivio di quest´ultimo;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, in ordine a tale richiesta, il ricorso infondato;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito, nonché della parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli articoli di stampa indicati dalla ricorrente;

b) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di porre in essere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, idonee misure volte a fornire l´immediata visibilità, all´interno dell´archivio on-line del quotidiano, dell´evoluzione delle notizie riguardanti la ricorrente riportate negli articoli del 18 e del 20 ottobre 2008 in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano sia nel titolo che nell´anteprima dell´articolo stesso (abstract);

c) dichiara il ricorso infondato in ordine alle richieste riguardanti gli articoli del 16 e del 17 febbraio 2015;

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia