g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 dicembre 2017 [8017104]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8017104]

Provvedimento del 29 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 569 del 29 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 novembre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Roberto Ventrella, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e di Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di un URL, specificamente individuato nell´atto introduttivo del procedimento, che, reperibile in associazione al proprio nome e cognome, riconduce ad un post all´interno di un blog riferito ad una vicenda giudiziaria nella quale la stessa è stata coinvolta, conclusasi con la sua assoluzione;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata ha rappresentato di aver avanzato più volte, anteriormente alla proposizione del ricorso, richiesta di rimozione di un altro URL, diverso da quello oggetto del presente ricorso, ma riconducibile al medesimo contenuto e di aver ottenuto, infine, detta rimozione, salvo rilevare che la stessa pagina è successivamente ricomparsa sotto il nuovo indirizzo indicato nell´atto introduttivo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 6 dicembre 2017 con la quale la resistente ha comunicato di aver provveduto a rimuovere l´URL oggetto di richiesta "dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google relativi alle query correlate al nome della ricorrente";

VISTA la nota del 14 dicembre 2017 con la quale la ricorrente, ribadendo la propria istanza, ha rappresentato che, nonostante quanto dichiarato dal gestore del motore di ricerca, la pagina indicata risulterebbe ancora reperibile in associazione al proprio nominativo sia attraverso l´URL indicato nell´atto di ricorso che attraverso un ulteriore indirizzo diverso dal precedente;

VISTE le note del 18 e del 19 dicembre 2017 con le quali la resistente, pur precisando che "l´URL in questione risultava già deindicizzato", ha comunicato di aver ripetuto l´operazione di rimozione, confermando che, attualmente, lo stesso "non è più visibile tra i risultati di ricerca relativi al nome della ricorrente" e precisando che l´ulteriore indirizzo indicato nel corso del procedimento non conduce ad alcuna pagina web attiva;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, la richiesta di rimozione dell´URL indicato solo nel corso del procedimento, pur dovendosi dare atto del fatto che, come verificato anche dall´Ufficio, il relativo indirizzo non sembra ricondurre ad alcuna pagina web;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rimozione dell´URL indicato nell´atto introduttivo del procedimento, che, come riscontrato anche dall´Ufficio, a tale data detto URL risultava effettivamente ancora reperibile in rete e che, pertanto il ricorso, sotto tale profilo, deve essere considerato ammissibile;

RITENUTO di dover comunque dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere su di esso, avendo la resistente fornito, nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a rimuovere l´URL oggetto di richiesta;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere con riguardo alla richiesta di rimozione dell´URL indicato nell´atto introduttivo del procedimento;

b) Dichiara inammissibile l´ulteriore richiesta di rimozione avanzata nel corso del procedimento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia