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Provvedimento del 29 dicembre 2017 [8017228]

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[doc. web n. 8017228]

Provvedimento del 29 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 568 del 29 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 2 ottobre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Giampaolo Zancan nei confronti di Google, con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di un URL, specificamente individuato nell´interpello e richiamato nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibile nella lista dei risultati di ricerca restituiti dal motore Google digitando il proprio nome e cognome;

CONSIDERATO che la ricorrente ha rappresentato:

che tale Url rimanda ad un´ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 17 gennaio 2012 "emessa dal Tribunale di Alessandria nell´ambito di un procedimento penale per usura risalente all´anno 2012 che ha riguardato il padre" per fatti rispetto ai quali risulta del tutto estranea;

di essere interessata dalla vicenda solo in relazione alla questione giuridica dell´applicabilità dell´esimente di cui all´art. 649 c.p. essendo al contempo figlia dell´imputato ed ex coniuge della parte offesa;

che tale indicizzazione, anche attraverso l´anteprima del link, sarebbe idonea a fornire una fuorviante e non veritiera ricostruzione dei fatti tale da far erroneamente presumere che la ricorrente sia in qualche modo coinvolta nella vicenda processuale del padre, peraltro archiviata dal G.I.P.  il 21 giugno 2013 su richiesta dello stesso P.M.;

la perdurante indicizzazione del contenuto oggetto di contestazione sarebbe fonte di pregiudizio per la propria dignità e reputazione personale della ricorrente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota datata 20 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 30 novembre 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 1°dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 25 ottobre 2017 e la successiva memoria dell´8 novembre 2017 con le quali Google Inc. e Google Italy s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, hanno dichiarato di non poter accogliere l´istanza di rimozione avanzata dalla ricorrente, stante l´insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti enucleati come indicativi del diritto all´oblio nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, (c.d. "sentenza Costeja") e ulteriormente precisati nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014, considerato in particolare che:

non ricorre l´elemento temporale, dato che la pagina indicizzata rimanda "a una decisione recente (17 gennaio 2012) con cui un Tribunale della Repubblica rimette una questione di tutto rilievo alla Corte costituzionale";

le informazioni riportate nel documento giuridico indicizzato non sarebbero fuorvianti stante la chiara indicazione, ivi contenuta, del ruolo svolto dalla ricorrente nella vicenda;

l´interesse pubblico a conoscere il contenuto di un provvedimento pubblicato, "a beneficio della collettività", su un sito istituzionale quale quello della Gazzetta Ufficiale prevale, nel caso di specie, sul diritto all´oblio invocato dalla ricorrente;

VISTA la memoria di replica del 2 novembre 2017 e le successive note a verbale depositate all´audizione del 30 novembre 2017 con le quali la ricorrente, richiamandosi alle considerazioni già svolte nell´atto di ricorso, ha:

- sostenuto che l´Url oggetto di contestazione non risulta indicizzato da altri motori di ricerca come "Bing" e "Yahoo!" e "Virgilio";

- rilevato come nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale intervenute sulla vicenda in questione le proprie generalità siano state omesse o anonimizzate;

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della sentenza Costeja emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 prevedono, tra i criteri generali da tenere presenti nei casi di esercizio del diritto all´oblio al fine di effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione, quello del trattamento pregiudizievole per l´interessato (punto 8);

RILEVATO che, come affermato anche dalle citate Linee Guida (punto 4), le Autorità di Protezione dei Dati (APD) "tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata;

TENUTO CONTO che le informazioni oggetto del presente ricorso si riferiscono ad una vicenda giudiziaria risalente ad oltre quattro anni fa relativa a fatti rispetto ai quali la ricorrente risulta del tutto estranea e che per le modalità con cui le stesse vengono associate alla medesima possono "generare un´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante" con un conseguente impatto "sproporzionatamente negativo" sulla stessa, anche alla luce del contenuto dell´abstract che segue il titolo dell´Url;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso ordinando alla resistente di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell´Url indicato nell´atto introduttivo;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´Url indicato nell´atto introduttivo.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia