g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 gennaio 2018 [8147059]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8147059]

Provvedimento del 18 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 20 del 18 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 ottobre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Bauro, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy s.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione di due URL, specificamente individuati nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili a due articoli pubblicati rispettivamente nel 2011 e 2012 su due diversi blog di informazione in relazione ad alcune vicende giudiziarie nelle quali lo stesso è rimasto coinvolto;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha chiarito che:

- le vicende giudiziarie che lo hanno riguardato, citate negli articoli in questione, si sono concluse in senso a lui favorevole;

- i predetti articoli fanno inoltre riferimento alla vicenda relativa alla locazione ad un noto politico di un immobile del quale egli sarebbe stato erroneamente indicato quale proprietario, quando invece questo sarebbe appartenuto ad  una società della quale egli è stato, per un certo periodo, amministratore;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota datata 9 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 29 novembre 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 13 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 16 novembre 2017 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" in ordine agli URL oggetto di richiesta;

VISTA la nota del 24 novembre 2017 con la quale il ricorrente, preso atto del riscontro di controparte, ha ribadito la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione di tutti gli URL oggetto di richiesta reperibili in associazione al nominativo del medesimo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia