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Provvedimento del 18 gennaio 2018 [8276254]

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[doc. web n. 8276254]

Provvedimento del 18 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 22 del 18 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 ottobre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Bianculli, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy s.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di tre URL, specificamente individuati nell´interpello preventivo e richiamati nell´atto introduttivo del procedimento, reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili a contenuti ritenuti "obsoleti"  in quanto relativi ad "una sentenza della Corte dei Conti prodotta il 9 maggio 2011";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 8 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 18 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 16 e 24 novembre 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha rappresentato:

- di non poter aderire alle richieste del ricorrente in ragione "di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni di cronaca ancora recenti riconducibili al [suo] ruolo professionale, anche di rilevanza pubblica";

- che uno degli URL indicati rimanda ad un articolo, pubblicato nel mese di marzo 2014 da un´importante testata giornalistica on-line, riportante la notizia di una sentenza con cui la Corte dei Conti ha condannato il ricorrente a risarcire il danno erariale da questi causato all´Ente pubblico presso il quale svolgeva la propria attività lavorativa mediante comportamenti illeciti idonei a configurare gli estremi della truffa; lo stesso articolo dà, altresì, notizia del rinvio a giudizio del ricorrente "per i reati di associazione a delinquere, truffa e falso in relazione ai fatti commessi";

- che la natura giornalistica delle notizie cui rinvia l´URL, nonché il breve lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione delle notizie relative alla condanna da parte della Corte dei Conti e al suo "rinvio a giudizio per gravi reati, contribuisce ad escludere qualsivoglia possibilità di accoglimento della domanda";

- che gli altri due URL, rinviano a pagine pubblicate nel sito istituzionale della Corte dei Conti e in un sito web di informazione giuridica, contenenti il testo di due sentenze emanate dalla Corte dei Conti della Regione Lazio nei confronti del ricorrente e di altre persone coinvolte nella medesima vicenda;

- che, con particolare riferimento alla richiesta di deindicizzazione dell´URL riconducibile alla sentenza pubblicata nel sito della Corte dei Conti, la stessa non può essere disposta dal gestore del motore di ricerca, in quanto "la valutazione in merito all´interesse pubblico dell´informazione pubblicata su un sito istituzionale per scelta dell´ente statale che lo gestisce è svolta prevalentemente da quest´ultimo e risulta implicita nella stessa scelta della pubblicazione";

PRESO ATTO della comunicazione del 9 gennaio 2018, con la quale il ricorrente ha dichiarato "di non essere mai stato rinviato a giudizio o processato o condannato per i reati indicati nell´articolo";

RILEVATO, tutto ciò premesso, che ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ottenere la rimozione di risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell´interessato, occorre, in particolare, tenere conto dei criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

RILEVATO, in particolare, che elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca e che, anche laddove sussista, tale elemento incontra tuttavia un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino riferite a reati gravi dovendo le relative richieste di deindicizzazione essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati pur nel rispetto, comunque, di un´analisi caso per caso (punto 13 delle Linee Guida);

CONSIDERATO che:

- gli URL dei quali è stata chiesta la rimozione attengono ad una vicenda che, pur essendo collegata a fatti avvenuti nel periodo 2001/2005, è stata definita dalla giustizia erariale in epoca più recente (negli anni 2011/2012) con sentenze di condanna a carico del ricorrente;

- i fatti contestati sono stati commessi dall´interessato - nei confronti del quale è stata peraltro individuata una maggiore responsabilità nella vicenda rispetto agli altri soggetti coinvolti e un maggiore apporto causale nella determinazione del danno erariale causato - nell´esercizio della funzione dallo stesso ricoperta, integrando, per tale ragione, una fattispecie rispetto alla quale, proprio in virtù della sua gravità, non può dirsi venuto meno l´interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda (cfr. punto 13 delle Linee guida adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 il 26 novembre 2014);

RITENUTO dunque, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8276254
Data
18/01/18

Tipologie

Decisione su ricorso