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Provvedimento del 18 gennaio 2018 [8276328]

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[doc. web n. 8276328]

Provvedimento del 18 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 23 del 18 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 ottobre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Riccardo Pellacchia, nei confronti di NMG S.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di ottenere l´accesso ai propri dati personali contenuti in una perizia medico-legale redatta dalla resistente, in qualità di gestore dei sinistri della relativa polizza;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 21 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota datata 23 novembre 2017 con la quale NMG S.r.l. ha:

eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la stessa si limiterebbe a svolgere attività di istruzione dei sinistri per conto di un´altra società alla quale doveva pertanto essere rivolta la relativa istanza, tenuto conto del fatto che "le conseguenze della consegna della perizia medico legale (…) coinvolgono l´assicuratore";

rappresentato che la perizia contiene infatti, oltre a dati di tipo obiettivo, dati di tipo valutativo il cui disvelamento, in virtù della fase precontenziosa esistente fra le parti, potrebbe causare un pregiudizio all´esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento, ragione per la quale la valutazione in ordine all´opportunità di comunicare dette informazioni spetterebbe esclusivamente a quest´ultimo;

sostenuto, nell´ipotesi in cui dovesse essere giudicata priva di rilievo l´eccezione di carattere formale, la sussistenza dei presupposti per invocare la legittima richiesta di differimento del diritto di accesso in ordine alla parte della perizia contenente i dati valutativi, nonché la cessazione della materia del contendere relativamente ai dati di tipo identificativo, o comunque di carattere oggettivo, nella stessa presenti, in quanto comunicati attraverso la trasmissione in allegato dello stralcio del documento richiesto;

VISTA la nota dell´8 gennaio 2018 con la quale il ricorrente, nel ribadire la propria richiesta, ha :

contestato quanto sostenuto da NMG S.r.l. in ordine alla carenza di legittimazione passiva tenuto conto del fatto che è stata quest´ultima ad "invitare l´assicurato (…) a comunicare dati sensibili (…) ai fini della completa istruttoria del sinistro", incaricando il medico fiduciario del "compimento degli accertamenti medici necessari";

ritenuto priva di fondamento l´eccezione di differimento del diritto di accesso in virtù del fatto che l´eventuale disvelamento dei dati valutativi non costituirebbe circostanza idonea a pregiudicare le ragioni di difesa del titolare "in quanto la condizione clinica dissidio riguarda l´interpretazione di una clausola contrattuale ed il quantum dell´indennizzo connesso a tale interpretazione";

CONSIDERATO, in via preliminare e con riguardo all´eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente, che:

dall´esame del testo dell´informativa sottoscritta dal ricorrente all´atto della sottoposizione a visita medica, depositata in atti, risulta che NMG S.r.l. riveste il ruolo di autonomo titolare rispetto ai dati raccolti in relazione alle finalità perseguite con riguardo ai trattamenti effettuati – tra i quali è espressamente inclusa la gestione e liquidazione dei sinistri – ricoprendo altresì la funzione di responsabile del trattamento con riferimento all´esercizio tramite interpello dei diritti di cui all´art. 7 del Codice;

il ricorso deve pertanto, in ordine a tale profilo, ritenersi ammissibile in quanto rivolto nei confronti del soggetto che risulta legittimato a fornire il riscontro richiesto;

RILEVATO, nel merito dell´istanza avanzata con l´atto di ricorso, che la resistente, limitatamente alla parte della perizia contenente dati valutativi, ha invocato la disposizione di cui all´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo in cui dal disvelamento delle informazioni richieste potrebbe derivare un pregiudizio per le esigenze difensive del titolare del trattamento, valutazione che deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal medesimo o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che, nel caso in esame, risultino sufficientemente motivate le ragioni prospettate da NMG S.r.l. a fondamento della predetta richiesta in quanto, benché il ricorrente abbia dedotto che le ragioni di conflitto siano per lo più collegate all´interpretazione di clausole contrattuali e non all´accertamento della sua condizione clinica, può obiettivamente configurarsi fra le parti l´esistenza di una fase precontenziosa che, in virtù della posizione assunta dal ricorrente (che ha ritenuto l´importo liquidato dalla compagnia quale acconto di un maggiore risarcimento che ritiene a lui spettante), può preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria;

RITENUTO quindi che, allo stato, appaia legittimamente invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso – che, una volta cessate le rappresentate esigenze difensive, potrà nuovamente essere esercitato – e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato infondato con riguardo alla richiesta di conoscere integralmente i dati di tipo valutativo contenuti nella perizia medico-legale;

RITENUTO di dover invece dichiarare. ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta di comunicazione dei dati di tipo identificativo e di quelli di contenuto obiettivo, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di NMG S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta di comunicazione dei dati di tipo identificativo e di quelli di contenuto obiettivo contenuti nella perizia medico-legale;

b) dichiara il ricorso infondato con riguardo alla richiesta di comunicazione dei dati di tipo valutativo ritenendo sussistenti i presupposti di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla società resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia