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Provvedimento del 25 gennaio 2018 [8344575]

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[doc. web n. 8344575]

Provvedimento del 25 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 40 del 25 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 ottobre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Davide Vendramin nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di:

- ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento ai dati afferenti ad accordi negoziali, interventi o installazioni, reclami telefonici, incluse tutte le comunicazioni telefoniche intercorse con il call center della resistente, e, in particolare, una telefonata avvenuta nel periodo agosto-settembre 2015;

- conoscere le modalità del trattamento dei dati a lui riferiti;

- ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di avere aderito, nei mesi di agosto-settembre 2015, ad una offerta di Telecom denominata "Tutto", che consentiva di usufruire "di internet alla tariffa concordata";

- di avere ricevuto, nei mesi successivi, alcune fatture di importo particolarmente elevato, "dovute a traffico dati erroneamente imputato a consumo", che, secondo la resistente, sarebbero state emesse in un periodo precedente all´adesione all´offerta sopra indicata;

- di essersi pertanto rivolto a Telecom al fine di verificare la data, le modalità e i termini in cui si sarebbe perfezionato il contratto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 23 novembre 2017 con la quale Telecom:

- ha ricostruito, in via preliminare, le modalità e i tempi attraverso i quali si sarebbe svolto il rapporto contrattuale con il ricorrente, precisando che la richiesta di accesso ai dati dallo stesso avanzata è motivata dalle contestazioni rispetto a fatture emesse nei suoi confronti;

-  nel merito delle richieste:

• ha rappresentato che i dati in proprio possesso riferiti al ricorrente (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, estremi del documento di riconoscimento, recapito telefonico) sono stati da questi forniti in occasione della richiesta di attivazione di un´utenza telefonica avvenuta in data 12 marzo 1999, trattati per finalità amministrative, per la gestione di reclami e contenziosi, per adempiere agli obblighi di legge e con modalità cartacee e/o strumenti informatici e telematici;

• ha fornito l´elenco dei dati riferiti ai reclami avanzati dall´interessato, precisando al riguardo "che non esiste il verbal ordering citato dal ricorrente", atteso che, trattandosi di una comunicazione relativa ad una variazione di offerta, tale procedura non trova applicazione;

VISTA la nota del 24 novembre 2017 con la quale il ricorrente ha contestato quanto affermato dalla resistente, principalmente in merito ai profili contrattuali del rapporto;

VISTA la nota del 17 gennaio 2018 con la quale la resistente, riguardo alle ulteriori osservazioni formulate dal ricorrente -nel precisare che le stesse non vertono su tematiche in materia di protezione dei dati personali, ma su profili contrattuali- ha ribadito di avere fornito al ricorrente tutte le informazioni dallo stesso richieste nel proprio atto introduttivo;

CONSIDERATO che l´odierno ricorso può essere esaminato solo in merito alle istanze in materia di protezione dei dati personali avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, con esclusione dei profili di carattere contrattuale interessanti le parti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, con dichiarazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 400,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 400,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia