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Provvedimento del 25 gennaio 2018 [8364982]

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[doc. web n. 8364982]

Provvedimento del 25 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 30 del 25 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (di seguito "codice di deontologia");

VISTO l´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTA la segnalazione presentata, in data 7 settembre 2016, dal signor XX;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. Il segnalante, già presidente di un consiglio provinciale, lamenta l´indebita pubblicazione dei propri dati identificativi associati ad informazioni sul suo stato di salute nell´ambito di un articolo pubblicato sul quotidiano "XX" - XX dal titolo: XX. In particolare, il segnalante stigmatizza che nell´articolo siano stati resi noti il proprio nome e cognome (unitamente alla carica istituzionale rivestita), la circostanza dell´essersi recato al Pronto Soccorso dell´Ospedale XX unitamente all´informazione sulla patologia diagnosticagli in tale sede, nonostante lo stesso abbia dichiarato di non avere «mai parlato con alcun giornalista e [di non avere] mai formulato né verbalmente né formalmente alcun tipo di lamentela per la lunga attesa».

Il segnalante fa presente altresì che nell´articolo vengono riportate le dichiarazioni che il direttore del citato Pronto Soccorso avrebbe rilasciato in ordine alla gestione delle richieste di intervento presso la struttura ospedaliera, dichiarazioni nelle quali verrebbe fatta menzione anche della propria presenza in quella struttura e della relativa richiesta di intervento.

2.1. Nell´ambito dell´istruttoria avviata dall´Ufficio, XX s.p.a., editore de "XX" e titolare del trattamento, tramite comunicazione del proprio legale del 23 gennaio 2017 contesta l´asserita illiceità del trattamento. In primo luogo obietta che la responsabilità della diffusione dei dati relativi al segnalante non può essere ricondotta al medesimo bensì al medico intervistato. A ciò aggiunge che: a) «il richiamo alla diagnosi è assolutamente pertinente e funzionale per una migliore comprensione del fatto riportato nell´articolo»; b) «le informazioni contenute nell´articolo hanno una loro logica e una loro funzione [cioè] chiarire come la lunga attesa sia conseguenza della non grave patologia di cui era affetto il segnalante, patologia per la quale forse non era nemmeno necessario rivolgersi al pronto soccorso»; c) le informazioni in ogni caso non erano lesive della dignità del segnalante riferendosi a «fatti assolutamente neutri».

2.2. La Direzione medica di presidio dell´Azienda Sanitaria provinciale di XX, interpellata dall´Ufficio, con nota del 9 febbraio 2017 ha trasmesso una comunicazione del direttore sanitario del Pronto Soccorso oggetto del servizio giornalistico nella quale quest´ultimo ‒ nel riscontrare la richiesta dell´Ufficio veicolatagli dalla menzionata Direzione medica, citando (e allegando) altri articoli che si sono occupati del tema, ugualmente pubblicati dal quotidiano "XX" ("Pronto soccorso senza personale attese di quattro ore per una visita" edizione del 25 agosto 2016 e "Appello dell´ASP. Non intasate il pronto soccorso con patologie da codice bianco", edizione del 4 settembre 2016) ‒ dichiara, «senza temere smentite», di «non aver commentato o ribadito nulla in merito al caso in questione» (cfr. nota 27 gennaio 2017, prot. 23/17).

2.3. Con nota dell´8 giugno 2017 il segnalante, pur precisando di ritenere irrilevanti ai fini delle proprie doglianze i precedenti articoli citati dal direttore sanitario, comunica di prendere atto della dichiarazione resa da quest´ultimo senza formulare ulteriori repliche.

2.4. Con nota del 10 novembre 2017 il segnalante replica invece alle osservazioni formulate dalla XX s.p.a., contestandone la veridicità nella parte in cui l´Editore attribuisce la responsabilità della diffusione dei dati al direttore sanitario e precisando che «la parte dell´articolo censurata in cui si fa il nome dello scrivente associandone la patologia diagnosticata dal Pronto Soccorso non risulta affatto virgolettata».

Inoltre ribadisce l´illiceità del trattamento posto in essere dal quotidiano richiamando le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali che sottopongono il trattamento dei dati personali di carattere sanitario ad un regime di maggior tutela, anche quando il trattamento medesimo è effettuato a fini di cronaca giornalistica.

3.1. Indipendentemente dal distinto profilo relativo alla fonte delle notizie relative al segnalante, la vicenda in esame deve essere inquadrata nell´ambito delle disposizioni del Codice volte a contemperare l´esercizio del diritto/dovere di cronaca su fatti di interesse pubblico con il rispetto dei diritti fondamentali della persona, quali sono il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali (artt. 2, 137 e 139 del Codice e art. 1 del codice di deontologia).

In base a tali disposizioni il giornalista può diffondere dati personali, anche in assenza del consenso degli interessati, purché sia rispettato il requisito «dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» e venga comunque salvaguardata la dignità della persona (cfr. art. 137, comma 3, del Codice; art. 6 del codice di deontologia).

3.2. L´articolo oggetto di segnalazione investe un tema di particolare rilievo sociale ─ le criticità nel gestire le richieste di intervento e cura da parte del personale di pronto soccorso nell´ambito di una struttura ospedaliera destinata a servire un ampio bacino di utenza (XX e provincia) ─ tema portato più volte all´attenzione della collettività da parte della stampa locale, come si evince da diversi articoli rinvenibili sul web, oltre a quelli indicati dalla direzione sanitaria  (cfr. nota del 9 febbraio 2017).

3.3. La rilevanza dell´argomento, tale da legittimarne la trattazione da parte degli organi di informazione, non giustifica tuttavia la scelta effettuata dall´autore dell´articolo di rendere noti i dati identificativi del segnalante nonché, oltre a tale informazione, anche quella relativa alla patologia da questi sofferta.

Tali informazioni di dettaglio, infatti, non risultano essenziali ai fini della completezza della notizia, consistente nell´offrire una ricognizione delle problematiche gravanti sulla menzionata struttura di pronto soccorso, evidenziando in particolare le criticità riscontrate nel gestire richieste di intervento di diversa gravità (art. 11, comma 1, lett. d), e 137, comma 3, del Codice; art. 6 del codice di deontologia; v. pure Cass. civ., Sez. I, 16 aprile 2015, n. 7755; né tale assunto trova smentita nella sentenza, citata dall´Editore, della Cass. civ., Sez. III, 31 marzo 2006, n. 7607). Inoltre, la diffusione di tali informazioni pregiudica il diritto alla riservatezza del segnalante rispetto a vicende personali nonché in relazione alle proprie condizioni di salute (con la puntuale indicazione della patologia sofferta) (artt. 1 e 2, comma 1, del Codice).

Diversamente da quanto sostenuto dall´Editore, l´informazione relativa alla tipologia di casi clinici pervenuti al pronto soccorso e alla necessità di graduare gli interventi del personale sanitario in ragione della diversa urgenza, posponendo i casi ritenuti meno urgenti, come quello del segnalante (che tuttavia, nel caso di specie, ha comprovato l´attribuzione di un "codice verde" rispetto alla patologia rilevata), ben poteva essere ugualmente assicurata omettendo la pubblicazione dei dati identificativi dell´interessato (cfr. 1° luglio 2010, doc. web n. 1738303). Né la condotta tenuta da quest´ultimo nell´attesa di ricevere le cure presso la struttura sanitaria risulta in alcun modo aver giustificato la diffusione della notizia del ricorso alle cure della struttura sanitaria e, tantomeno, la natura della patologia accertata in tale sede (cfr. provv. 13 gennaio 2011, doc. web n. 1787902).

3.4. Ed invero, nell´introdurre in termini generali il citato parametro dell´"essenzialità dell´informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico, lo stesso Codice ha inteso garantire un maggiore rigore nella raccolta e nella diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, rimettendo al codice di deontologia previsto dall´art. 139 il compito di individuare più precisi limiti al riguardo. Questi ultimi hanno trovato infatti esplicitazione nell´art. 10 del codice di deontologia, il quale dispone che «il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» (analoghe cautele sono espresse anche nell´art. 5, comma 1, del codice di deontologia).

Resta fermo il diritto del segnalante, nel caso ritenga di aver subito un danno, anche non patrimoniale, per effetto del predetto trattamento di dati personali, di far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all´autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara illecito il trattamento di dati personali relativi al segnalante nei termini sopra esposti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia