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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Car City Club s.r.l. - 1 febbraio 2018 [8440498]

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[doc. web n. 8440498]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Car City Club s.r.l. - 1 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 57 del 1 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 125/102969 del 7 gennaio 2016, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso Car City Club s.r.l., ora in liquidazione, con sede legale in Torino, Corso F. Turati n. 19/6,  P.I. 08302530012, formalizzati nei verbali di operazioni compiute del 27 e 28 gennaio 2016, diretti a verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

VISTI gli atti relativi agli accertamenti eseguiti presso la sede della società e la nota inviata in data 9 febbraio 2016, a scioglimento delle riserve formulate nel corso della visita ispettiva, dai quali è risultato che la Car City Club s.r.l., in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, non ha effettuato nei confronti dei propri dipendenti le designazioni a incaricati del trattamento, ai sensi dell´art. 30 del Codice;

CONSIDERATO che la mancata designazione degli incaricati del trattamento costituisce un atto presupposto indispensabile per l´applicazione della misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. del Codice;

VISTO il verbale n. 9 del 18 febbraio 2016, che qui integralmente si richiama, con cui è stata contestata a Car City Club s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

RILEVATO che Car City Club s.r.l. in liquidazione ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione contestata riguarda la mancata designazione degli incaricati del trattamento che costituisce un atto presupposto indispensabile per l´applicazione delle misure minime di sicurezza;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve evidenziarsi che la società non ha fornito alcuna informazione in ordine all´effettuazione delle designazioni in precedenza omesse;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società, nell´ambito del medesimo accertamento, è stata destinataria di altre sanzioni amministrative;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rappresenta che la società è in liquidazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Car City Club s.r.l. in liquidazione con sede legale in Torino, Corso F. Turati n. 19/6,  P.I. 08302530012, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia