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Provvedimento dell'8 febbraio 2018 [8440717]

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[doc. web n. 8440717]

Provvedimento dell´8 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 69 dell´8 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 10 novembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Luigi Parenti, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e di Google Italy S.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di quattro URL, specificamente individuati nell´interpello preventivo e nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome  e collegati ad articoli pubblicati sul sito on-line del Corsera Magazine (Corsera.it), nei quali viene "erroneamente affiancato come correo" ad altre persone coinvolte in un procedimento giudiziario per reato di truffa;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dal contenuto degli articoli che lo associano a persone coinvolte in reati rispetto ai quali egli è totalmente estraneo come si evince "dalla richiesta di rinvio a giudizio degli altri imputati emessa nell´ambito del procedimento penale relativo [alla vicenda rappresentata negli articoli] da dove emerge chiaramente che [il ricorrente] non appare nell´elenco degli imputati a cui vengono ascritte le ipotesi di reato contestate";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 27 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 21 novembre e 5 dicembre 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha rappresentato:

- di non poter aderire alle richieste del ricorrente in ragione "di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni di cronaca riconducibili al [suo] ruolo professionale, anche di rilevanza pubblica";

- che, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l´applicazione del diritto all´oblio sia in virtù del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione degli articoli (avvenuta nel 2012), sia con riguardo alla rilevanza delle informazioni ivi contenute in relazione al ruolo dell´interessato nella vita pubblica;

- che il ricorrente svolge un "ruolo pubblico" ricoprendo, come da lui stesso dichiarato, una posizione nella dirigenza di una società immobiliare e proprio della sua attività professionale -in particolare dell´esercizio abusivo della professione- trattano gli articoli in questione;

- che la richiesta di deindicizzazione degli URL trova il suo fondamento, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, nell´asserita non pertinenza e falsità degli articoli cui gli stessi URL rinviano, profili questi che sono tuttavia non rilevanti in relazione all´esercizio del diritto all´oblio e pertanto esercitabili nei confronti non del motore di ricerca -che nella sua qualità di "coaching provider" non è responsabile per le informazioni generate dagli utenti- bensì "dell´autore della pubblicazione asseritamente lesiva", al quale il ricorrente può rivolgersi per chiedere l´aggiornamento, la rettifica e l´integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli;

VISTA la nota del 4 dicembre 2017 con la quale il ricorrente ha contestato quanto affermato dalla resistente e, nel ribadire la richiesta di deindicizzazione dei quattro URL già riportati nell´atto introduttivo, ha rilevato la perdurante reperibilità sul motore di ricerca di un ulteriore Url relativo alla medesima vicenda;

RILEVATO che l´odierno ricorso può essere valutato solo con riferimento agli URL espressamente individuati nell´atto introduttivo, non potendosi prendere in esame l´URL indicato per la prima volta nel corso del procedimento e di dovere, pertanto, rispetto a tale ultima istanza dichiarare il ricorso inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all´oblio, occorre tenere conto, oltre che dell´elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea (cd. sentenza "Costeja");

RILEVATO a tale riguardo che:

- gli articoli, risalenti al 2012, hanno quale oggetto principale informazioni di interesse pubblico relative ad una inchiesta giudiziaria che ha coinvolto alcune persone per le quali è stato richiesto il rinvio a giudizio per il reato di truffa nella compravendita di immobili, vicenda rispetto alla quale l´interessato -come si evince dalla richiesta di rinvio a giudizio prodotta agli atti del fascicolo – appare essere rimasto estraneo, ma che, in quanto collegate ad esso, possono effettivamente contribuire a darne un´immagine fuorviante;

- i riferimenti relativi al ricorrente contenuti negli articoli attinenti alla sua attività di agente immobiliare, rendono una rappresentazione non esatta del ricorrente, assumendo sia che egli possa avere avuto un coinvolgimento nella vicenda sia che lo stesso eserciti abusivamente tale professione, pur in assenza, allo stato, di prove o conferme in tal senso;

- la permanenza in rete di tali articoli, quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nome e cognome del ricorrente, può ritenersi idoneo a causare allo stesso un pregiudizio che non risulta bilanciato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in collegamento con esso (secondo quanto previsto al punto 8 delle citate Linee Guida del WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, trattamento pregiudizievole per l´interessato);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL indicati nell´atto introduttivo, quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati dal ricorrente nell´atto introduttivo;

b. dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di rimozione dell´URL indicato nel corso del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia