g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'8 febbraio 2018 [8456569]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8456569]

Provvedimento dell´8 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 72 dell´8 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 novembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dalla Reputation Manager S.r.l. in persona dell´amministratore unico Andrea Barchiesi, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e di Google Italy S.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando tramite il motore di ricerca il proprio nome e cognome, anche unitamente ad altri criteri di ricerca – in particolare "XX" ed "XX" – di alcuni URL collegati ad articoli di cronaca relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

di risiedere al di fuori dell´Italia sin dal 1996 e di aver rinunciato alla relativa cittadinanza a far data dal 2012, anno nel quale è stato naturalizzato cittadino maltese  svolgendo ormai la propria attività lavorativa, in modo stabile e continuativo, tra Malta e gli Emirati Arabi;

di essere stato destinatario, nel maggio 2014, di un´ordinanza di custodia cautelare, nonché di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni – successivamente revocato e sostituito con la confisca per equivalente di una somma di denaro di valore comunque inferiore – in relazione ad un procedimento penale, connesso ad un´inchiesta di grande rilevanza mediatica, nel quale era stato coinvolto in qualità di coindagato per reati di natura tributaria;

di aver ottenuto l´applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell´art. 444 c.p.p., come risulta dal dispositivo della sentenza depositato in atti, per effetto della quale gli è stata inflitta una pena detentiva inferiore a due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale;

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di notizie risalenti nel tempo e non aggiornate, in quanto non tenenti conto dell´evoluzione successiva dei fatti, rispetto alle quali non può dirsi più sussistente alcun interesse pubblico alla conoscibilità delle stesse, tenuto anche conto del fatto che lo stesso risiede da diversi anni fuori dall´Italia e che non riveste alcun ruolo pubblico "né nel territorio italiano né all´estero"; 

di aver ottenuto, a seguito di interpello preventivo avanzato nei confronti di editori di varie testate giornalistiche coinvolte, la rimozione e/o la deindicizzazione di oltre quaranta URL su circa ottanta visibili in rete e di aver avanzato, quanto ai restanti, richiesta di rimozione nei confronti di Google "a causa di oggettive impossibilità nella individuazione dei titolari cui rivolgere le istanze o di assenza prolungata di riscontro da parte dei pochi identificabili";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 5 e del 12 dicembre 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha comunicato di non poter aderire alle richieste avanzate dal ricorrente rilevando:

in primo luogo il difetto di giurisdizione del Garante nella trattazione del ricorso tenuto conto del fatto che il ricorrente, per sua stessa affermazione, ha rinunciato alla cittadinanza italiana acquisendo quella maltese, non è residente in Italia e non ha in tale Paese alcun centro di interessi e che pertanto la relativa richiesta dovrebbe essere valutata dall´Autorità di protezione dati maltese sulla base della rispettiva legge nazionale;

che l´art. 28 della Direttiva europea 95/46/CE del 24 ottobre 1995 in materia di protezione dei dati personali attribuisce a ciascuna Autorità il compito di sorvegliare, nell´ambito del proprio territorio, l´attuazione delle disposizioni ivi contenute, applicando le norme nazionali adottate in esecuzione della direttiva stessa, ragione per la quale al "Garante italiano sono precluse sia l´applicazione della legge maltese che regola la tutela dei dati personali (…) sia l´adozione di qualsivoglia misura nei confronti del titolare del trattamento Google LLC";

che, nel merito, la richiesta del ricorrente non può comunque trovare accoglimento risultando carenti, nel caso in esame, i presupposti dettati in materia di diritto all´oblio dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12) in virtù del fatto che:

gli articoli giornalistici collegati agli URL oggetto di richiesta "risalgono tutti ad un periodo compreso tra il 2014 e il 2017 e riportano informazioni riguardanti il coinvolgimento del ricorrente in uno dei più importanti procedimenti penali degli ultimi vent´anni";

• l´interessato avrebbe ricoperto un ruolo pubblico sia all´epoca dei fatti, periodo durante il quale svolgeva l´attività di consulente aziendale, che attualmente tenuto conto del fatto che egli stesso si qualifica nell´atto di ricorso come imprenditore;

• le notizie riportate in detti articoli attengono ad un procedimento giudiziario riguardante reati gravi e riconducibili alla professione allora svolta dal ricorrente e che se, come afferma quest´ultimo, l´applicazione della pena su richiesta delle parti "non implicherebbe alcun accertamento positivo circa la colpevolezza dell´imputato" è altrettanto vero che non ne "accerta nemmeno l´innocenza";

VISTE le note del 12 dicembre 2017 e del 15 gennaio 2018 con le quali il ricorrente, richiamando le argomentazioni già formulate nell´atto introduttivo del procedimento, ha ribadito le proprie richieste, affermando la sussistenza, nel caso in esame, della giurisdizione dell´Autorità italiana tenuto conto del fatto che la richiesta di rimozione è rivolta correttamente nei confronti di Google LLC, stabilita in Italia tramite Google Italy S.r.l., con riguardo a contenuti espressi in lingua italiana e "presenti all´interno di portali riconducibili a domini italiani";

CONSIDERATO, con riguardo alla preliminare eccezione di giurisdizione sollevata da Google, che, nel caso di specie, risulta applicabile il diritto nazionale e competente l´Autorità italiana per la protezione dei dati personali, tenuto conto del fatto che:

sia la direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995 che il Codice in materia di protezione dati italiano prescindono, ai fini della definizione dell´ambito soggettivo di applicazione delle rispettive disposizioni, da criteri connessi alla cittadinanza o alla residenza dell´interessato (cfr. art. 1 della direttiva in collegamento con i "considerando" nn. 2, 12 e 25 della medesima, nonché con l´art. 1 del Codice che attribuisce il diritto di protezione dei dati personali a "chiunque");

la stessa sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell´Unione europea in materia di diritto all´oblio contiene al suo interno un esplicito richiamo ai citati "considerando" della direttiva, attribuendo il diritto di opporsi alla perdurante reperibilità in rete, in associazione al proprio nominativo, di determinati risultati di ricerca ad ogni persona fisica, senza ulteriori specificazioni e rafforzando detta previsione con un esplicito richiamo ai diritti previsti dagli artt. 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea;

le Linee guida dettate dal WP Art. 29 - Gruppo di lavoro Art. 29 sulla protezione dei dati personali in materia di criteri applicativi del diritto all´oblio prevedono, al punto 6 della sintesi iniziale, che "in base alle norme UE, chiunque ha diritto alla protezione dei dati" stabilendo che, ai fini di individuare una connessione evidente tra interessato e UE, si possa ricorrere anche al criterio di cittadinanza o residenza, indicando comunque quest´ultimo a mero titolo esemplificativo avente rilievo pari ad altre eventuali ragioni di evidente interesse per il richiedente;

nel caso in esame, tale interesse è da ravvisarsi nel fatto che i risultati di ricerca indicati dal ricorrente risultano visibili in Italia e riguardano vicende giudiziarie connesse ad una rilevante inchiesta attivata dalla magistratura italiana in relazione alla realizzazione di un´importante opera pubblica;

CONSIDERATO che le richieste di rimozione avanzate con il presente ricorso possono essere prese in considerazione solo con riguardo ai risultati di ricerca reperibili in associazione al nome e cognome dell´interessato e non all´ulteriore chiave di ricerca "XX" tenuto conto del fatto che quest´ultima è stata indicata per la prima volta solo nell´atto di ricorso;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare tale richiesta inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b); del Codice;

RILEVATO che, ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per disporre la rimozione di risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell´interessato, occorre, in particolare, tenere conto dei criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata

CONSIDERATO che:

la resistente, in qualità di titolare del trattamento connesso all´indicizzazione, deve assicurare – come sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea (causa C 131/12) – "nell´ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che tale trattamento soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46/CE";

in base ai criteri fissati dalla citata direttiva (cfr. in particolare art. 6, comma 1, lett. d) direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), nonché dall´art. 11 del Codice, i dati personali devono "essere esatti e, se necessario, aggiornati";

come affermato anche dalle citate "Linee Guida" (cfr. punto 4 della Parte II), le Autorità di Protezione dei Dati (APD) "tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata";

RILEVATO che, nel caso in esame:

occorre tener conto del fatto che le informazioni relative all´interessato contenute negli articoli reperibili attraverso gli URL indicati nell´atto introduttivo del procedimento, pur essendo collocabili in un periodo recente, non danno atto, nella maggior parte dei casi, dell´intervenuto patteggiamento e dei benefici di legge concessi al medesimo, in quanto riferite alla fase iniziale dell´indagine;

la sentenza prodotta in atti, dalla quale risulta una condanna a suo carico ad una pena detentiva pari ad un anno e quattro mesi, prevede la concessione della sospensione condizionale della pena e che, dalla stessa, è derivata la conseguente applicazione per legge del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

l´interessato attualmente risulta svolgere la sua attività in maniera stabile al di fuori dell´Italia ove pertanto non sembra, allo stato, sussistere alcun interesse pubblico specifico alla reperibilità di dette informazioni in associazione al suo nominativo finalizzata a preservare la collettività da eventuali condotte improprie allo stesso imputabili;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL indicati nella parte conclusiva dell´atto introduttivo del procedimento reperibili in associazione al suo nominativo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nell´atto di ricorso reperibili in associazione al nome e cognome dell´interessato;

2) dichiara il ricorso inammissibile con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL reperibili con chiavi di ricerca diverse dal solo nome e cognome in quanto avanzati per la prima volta solo con l´atto di ricorso;

3) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia