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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iqbal Quasim - 1 febbraio 2018 [8987161]

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[doc. web n. 8987161]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iqbal Quasim - 1 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 58 del 1 febraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell’ambito di un’indagine delegata di polizia giudiziaria, la Tenenza della Guardia di finanza di Porto Recanati, dopo che la Procura della Repubblica di Macerata in data 12 maggio 2016 aveva concesso specifico nulla osta, con appositi atti istruttori datati 18 febbraio e 16 marzo 2016, ha accertato che Iqbal Quasim cod.fisc.: QBL QSM 95B10 Z236X, nato in Pakistan il 10 febbraio 1995, titolare dell’Impresa Individuale Iqbal Qasim P.iva: 01815910433, con sede in Porto Recanati (Mc), via Salvo D’Acquisto n. 8, ha provveduto, in nome e per conto del gestore telefonico Lycamobile, all’intestazione, nell’anno 2015, di schede telefoniche a una terza persona, del tutto ignara di tali attribuzioni. In particolare, dagli atti istruttori citati è stato possibile individuare 1 persona a cui, a sua insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 4 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice. 

Nell’ambito della stessa attività di indagine delegata, a fronte del rilascio del medesimo nulla osta dell’A.G. inquirente, è stato accertato, con appositi atti istruttori datati 3 marzo e 8 marzo 2016, che Iqbal Quasim cod.fisc.: QBL QSM 95B10 Z236X, titolare dell’Impresa Individuale Iqbal Qasim P.iva: 01815910433, ha provveduto, in nome e per conto del gestore telefonico Lycamobile, all’intestazione, nell’anno 2015, di schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni. In particolare, dagli atti istruttori citati è stato possibile individuare 2 persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 9 utenze, senza che fosse stato acquisito il loro consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

VISTI i due verbali nn.rr. 8 e 9 entrambe datati 19 maggio 2016, che qui si intendono integralmente richiamati, con cui sono state contestate a Iqbal Quasim, titolare dell’Impresa Individuale Iqbal Qasim, due violazioni entrambe previste dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali di:

a) n. 2 persone a cui sono state intestate, a loro insaputa, nove (4 a un soggetto e 5 all’altro) schede telefoniche (verbale di contestazione n. 8);

b) n. 1 persona a cui sono state intestate, a sua insaputa, quattro schede telefoniche (verbale di contestazione n. 9);

RILEVATO dal rapporto predisposto dalla Tenenza della Guardia di finanza di Porto Recanati, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che Iqbal Quasim, titolare dell’Impresa Individuale Iqbal Qasim, ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l’attivazione di schede telefoniche all’insaputa degli interessati, omettendo di acquisire il consenso, in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice, deve essere quantificato, con riferimento al rilievo di cui al punto a), nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), con riferimento al rilievo di cui al punto b), nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Iqbal Quasim cod.fisc.: QBL QSM 95B10 Z236X, nato in Pakistan il 10 febbraio 1995, titolare dell’Impresa Individuale Iqbal Qasim P.iva: 01815910433, con sede in Porto Recanati (Mc), via Salvo D’Acquisto n. 8, di pagare la somma complessiva di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del medesimo Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8987161
Data
01/02/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca