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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Auto Uno s.r.l. - 15 febbraio 2018 [8990228]

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[doc. web n. 8990228]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Auto Uno s.r.l. - 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 84 del 15 febbraio 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con verbale n. 59/2016 del 13 giugno 2016 (notificato il 30 giugno 2016), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla Auto Uno s.r.l. (di seguito “Auto Uno”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Napoli, via Nazionale delle Puglie, C.F. 04553370638, la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- il Nucleo privacy della Guardia di finanza ha svolto un accertamento ispettivo nei confronti di Auto Uno il 18 e 19 maggio 2016;

- da tale accertamento è emerso che la società,  nei locali in cui svolge la propria attività di concessionaria per la vendita di automobili, ha installato un sistema di videosorveglianza composto da n. 14 telecamere e un impianto di videoregistrazione;

- dagli accessi al sistema di gestione dell’impianto di videosorveglianza è stato possibile rilevare che le immagini riprese da nove telecamere sono soggette a videoregistrazione;

- all’epoca dell’accertamento (19 maggio 2016) risultavano presenti nel sistema immagini risalenti al marzo 2016;

RILEVATO che con il citato atto del 13 giugno 2016 è stata contestata a Auto Uno, ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter, del Codice, la violazione di quanto prescritto, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, con il Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l’8 aprile 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680), per aver conservato immagini riprese con il predetto sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito dal Garante; 

VISTO il rapporto relativo all’atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall’Ufficio ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi del 27 luglio 2016 e il verbale di audizione del 16 gennaio 2017, che qui si intendono integralmente richiamati, nei quali si rappresenta: 

- “Giova rappresentare che la società ricorrente aveva commissionato l'installazione delle videocamere di sorveglianza alla società ITS Innovazioni Tecnologiche per la Sicurezza Srl […]. Quest'ultima ha provveduto all'installazione delle videocamere, del video server e degli organi di comando, incassando quale corrispettivo della fornitura la somma di € 45.600,00. Nel corso dell'anno 2012 la società Auto Uno Srl resasi conto dell'inefficienza del sistema di videosorveglianza fornito ed installato dalla ITS Srl, chiedeva alla stessa l'esatto adempimento di quanto pattuito, senza però avere alcun riscontro, rimanendo così astretta ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di accertare l'inadempimento contrattuale dovuto al malfunzionamento dell'impianto ed il risarcimento del danno. In data 24 febbraio 2016 il Tribunale di Napoli XII sez. civ., definitivamente pronunciandosi sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, con sentenza n.1480/2016 accoglieva la domanda attorea e condannava la società ITS Srl al pagamento della somma di € 12.700,00 oltre le spese del giudizio. Orbene, la fattispecie accertata e dedotta dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, non è di sicuro addebitabile alla società istante. La ricorrente era in attesa che il Tribunale di Napoli si pronunciasse al fine di comprendere se ci fossero margini operativi per modificare interamente il sistema di videosorveglianza, in particolar modo il video server e l'organo di comando delle videocamere, oggetto del contendere giudiziario. Tale circostanza incresciosa, ha indotto in errore la società istante la cui buona fede è desumibile dall'asserita convinzione circa la legittimità del comportamento contrattuale assunto dalla ITES Srl, cui ha pagato l'intera somma di € 45.600,00. Giova inoltre, osservare, che la ricorrente ha atteso che la sentenza del Tribunale di Napoli passasse in giudicato prima di poter provvedere al ripristino dell'impianto di videosorveglianza.”;

- “L'esimente della buona fede esclude la punibilità per il venir meno dell'elemento soggettivo della colpa. Pertanto, per il riconoscimento della buona fede sono richieste alcune condizioni concorrenti: l'errore avente ad oggetto le norme amministrative punitive è inevitabile quando è indotto da elementi positivi, esterni all'autore della violazione e provenienti da soggetti qualificati, idonei a determinare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta. Nella fattispecie de quo l'elemento positivo che ha indotto la ricorrente in errore incolpevole circa la liceità del suo operato, è da rinvenire nella sentenza del Tribunale dì Napoli che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla materia del contendere relativa proprio al sistema di videosorveglianza, nonché all'attesa per il suo passaggio in giudicato. Alla luce di quanto esposto può dirsi raggiunta la dimostrazione che la ricorrente ha fatto tutto quanto possibile per uniformarsi al precetto di legge, in modo che alcun rimprovero possa esserle mosso.”;

- “La conservazione delle immagini oltre le 48 ore è avvenuta in maniera del tutto eccezionale, a seguito anche di una denuncia di furto avvenuta poco tempo addietro, in virtù della quale i Carabinieri hanno fatto espressa richiesta di visionare le immagini registrate, così come dichiarato nel corso del verbale di sopralluogo del 18 e 19 maggio 2016. Il sistema di videosorveglianza, infatti, è stato installato unicamente quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici, per cui vale la specifica esimente, come prevista dalla deliberazione del Garante della protezione dei dati personali del 8 aprile 2010”.

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra:

- è incontestabile, e Auto Uno non lo nega, che presso i locali della società si sia proceduto a conservare le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza per un periodo ben superiore a quello indicato nel provvedimento generale dell’8 aprile 2010, punto 3.4, comma 2 (“La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana”);

- a norma del successivo comma 4, “in tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante (v. punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso”; 

- il provvedimento generale del 2010, nelle parti sopra richiamate, stabilisce con chiarezza sia i termini che devono essere osservati per la conservazione delle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, sia le modalità con le quali può essere richiesto al Garante un prolungamento dei predetti termini, anche in relazione alle esigenze dell’Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria;

- Auto Uno ha conservato per oltre due mesi le immagini riprese dal proprio sistema di videosorveglianza senza tenere conto delle prescrizioni del provvedimento generale e non risulta che tale condotta sia stata determinata da eventi esterni che abbiano indotto in errore la società;

-  infatti, la circostanza che la società abbia instaurato un contenzioso con la ditta che aveva proceduto all’installazione dell’impianto, per problematiche in ordine al suo funzionamento che non sono state chiarite e che restano, pertanto, generiche e inidonee a incidere sulla valutazione della condotta di Auto Uno, non esenta la medesima società, che conserva la titolarità dei trattamenti di dati personali e le connesse responsabilità, dal conformarsi alle disposizioni di legge e alle speciali prescrizioni impartite dal Garante in materia di videosorveglianza;

- non potendosi, nel caso in argomento, invocare l’errore  in buona fede in ordine alla liceità della condotta posta in essere da Auto Uno, deve confermarsi la responsabilità della società in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che Auto Uno, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice, per aver conservato immagini registrate dal proprio sistema di videosorveglianza per un periodo superiore a quello previsto dal punto 3.4, comma 2, del provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l’8 aprile 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, e in assenza delle condizioni previste dal successivo comma 4;

VISTO l’art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce la violazione dei provvedimenti di prescrizione adottati ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice medesimo, dal Garante con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve essere considerato in termini favorevoli il fatto che la società abbia eliminato le immagini conservate per un periodo superiore a quello previsto, immediatamente dopo l’accertamento svolto dalla Guardia di finanza;

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stato preso in considerazione il bilancio d’esercizio per l’anno 2016; 

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 30.000,00 (trentamila) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Auto Uno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Napoli, via Nazionale delle Puglie, C.F. 04553370638, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla predetta società di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia