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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Casa della legalità e della cultura onlus - 15 febbraio 2018 [8990907]

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[doc. web n. 8990907]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Casa della legalità e della cultura onlus - 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 91 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che, a seguito di un ricorso datato 23 novembre 2015 e inerente un trattamento di dati personali relativo alla pubblicazione, sui siti Internet www.casadellalegalità.org e www.genovaweb.org (consultabili anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni agli stessi) della Casa della legalità e della cultura onlus Cod.fisc.: 95101230100, con sede in Genova, via Santo Stefano n. 3, di un articolo del 18 luglio 2006 relativo a una vicenda di cronaca nella quale si è trovato coinvolto il ricorrente, l’Unità ricorsi inviava una richiesta di informazioni datata 27 novembre 2015 con la quale si invitava la citata Casa della libertà e della cultura onlus, a fornire “(…) riscontro alle richieste del ricorrente  e ad informarlo (…) circa le determinazioni adottate (…)”, alla quale non veniva data alcuna risposta;

VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 1434/102387 del 21 gennaio 2016, con la quale si rinnovava l’invito a fornire un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di ricorso e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 28 gennaio 2016 mediante raccomandata A/R la cui ricevuta è agli atti del fascicolo, la predetta Casa della legalità e della cultura onlus ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessario un prolungamento dell’attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione; 

VISTO il verbale nr.11807/102387 del 22 aprile 2016 redatto dall’Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata alla Casa della legalità e della cultura onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall’art. 164 del Codice, in relazione all’art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il provvedimento del Garante n. 88 del 25 febbraio 2016 con il quale questa Autorità, oltre a ordinare alla Casa della legalità e della cultura onlus di adottare ogni misura tecnicamente idonea a garantire l’inaccessibilità, ai motori di ricerca esterni ai siti “casadellalegalita.org” e “genovaweb.org”, di un articolo risalente al 18 luglio 2006 e contenente i dati personali del ricorrente, rivolgeva l’ulteriore richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice, a fronte della quale si chiedeva “(…) di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso (…)”e che, nonostante il provvedimento del Garante in parola risultasse regolarmente notificata in data 31 marzo 2016 mediante raccomandata A/R la cui ricevuta è agli atti del fascicolo, la predetta Casa della legalità e della cultura onlus ometteva di fornire, anche in questa circostanza, riscontro alla stessa; 

VISTO il verbale nr. 21674/102387 del 22 luglio 2016 redatto dall’Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata alla Casa della legalità e della cultura onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall’art. 164 del Codice, in relazione all’art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTI i rapporti di cui all’art. 17 della legge n. 689/1981 redatti, per le due violazioni contestate, a seguito del mancato pagamento in misura ridotta; 

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

VISTO l’art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell’art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa, per ciascuna delle due violazioni contestate, del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto: l’ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all’art. 164 deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle due contestazioni per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini Iannini;

ORDINA

alla Casa della legalità e della cultura onlus Cod.fisc.: 95101230100, con sede in Genova, via Santo Stefano n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall’art. 164 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8990907
Data
15/02/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca