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Provvedimento del 21 marzo 2018 [8990923]

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[doc. web n. 8990923]

Provvedimento del 21 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 172 del 21 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 19 dicembre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Morosi, nei confronti di Top Secret investigazioni e sicurezza S.r.l. con il quale la ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di conoscere l’origine dei dati personali che la riguardano, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e dell’eventuale rappresentante designato nel territorio dello Stato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato;

la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, con attestazione che tale intervento sia stato portato a conoscenza dei soggetti ai quali siano stati comunicati o diffusi; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha rappresentato di aver scoperto, durante un controllo periodico della propria autovettura effettuato nel mese di settembre del 2015, l’avvenuta installazione, sotto il telaio del veicolo, di un localizzatore GPS risultato di proprietà della resistente; 

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 18 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 16 febbraio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; 

VISTE le note del 30 gennaio e del 2 febbraio 2018 con le quali la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Niccolò Lombardi Sernesi ed Elisa Martorana, ha dichiarato di non detenere dati personali riferibili all’interessata, precisando che:

il ritardo nel fornire riscontro è dipeso dal fatto che “Top Secret svolge attività investigativa autorizzata e come tale riservata” e che ha dovuto pertanto attendere di acquisire il relativo consenso del mandante;

pur essendo il veicolo coinvolto dal posizionamento del dispositivo di localizzazione di proprietà della ricorrente, l’oggetto del mandato investigativo non erano gli spostamenti di quest’ultima, ma di un soggetto diverso (cd. persona attenzionata) che aveva di frequente in uso il veicolo stesso; 

il dispositivo, installato poco prima del rinvenimento, “era in standby e dunque inattivo” in quanto “l’operatore di Top Secret S.r.l. non avendo visto il soggetto attenzionato alla guida dell’autovettura, non ha proceduto ad attivare da remoto la ricezione dati del dispositivo GPS”;

la raccolta dei dati personali dell’interessata non è pertanto mai avvenuta, rendendo dunque impossibile individuarne l’origine e disporne la cancellazione, mentre con riguardo alle ulteriori richieste ha fornito indicazioni riguardanti la società che ha conferito il mandato investigativo, nonché i trattamenti in generale posti in essere; 

VISTA la nota del 5 febbraio 2018 con la quale quest’ultima ha ribadito le proprie richieste, rilevando che le informazioni fornite dalla resistente non risulterebbero supportate da idonea prova documentale atta a dimostrare la veridicità di quanto dalla medesima dichiarato; 

VISTA la nota del 5 febbraio 2018 con la quale la resistente ha ribadito di non detenere i dati personali della ricorrente – che peraltro, per sua stessa ammissione, non era alla guida del veicolo al momento del rinvenimento del dispositivo GPS – e di non poter comunicare informazioni inerenti la persona “attenzionata” tenuto conto del fatto che si tratta di dati riferiti a terzi;

VISTA la nota del 26 febbraio 2018 con la quale la ricorrente ha chiesto di conoscere il nome della persona oggetto del mandato investigativo, di cui ha peraltro chiesto copia;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo nel corso del procedimento, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di non detenere dati dell’interessata e di non effettuare pertanto alcun trattamento degli stessi;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia