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Provvedimento del 15 marzo 2018 [8991503]

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[doc. web n. 8991503]

Provvedimento del 15 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 166 del 15 marzo 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 18 dicembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Ippoliti, nei confronti del Credito Valtellinese S.p.A., con il quale il ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

- la comunicazione in forma intellegibile dei suoi dati personali, ivi inclusi quelli contenuti negli estratti conto ordinari e scalari relativi a tre conti correnti allo stesso intestati;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota datata 15 febbraio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 25 gennaio 2018 con la quale la Banca resistente ha rappresentato:

- di avere fornito riscontro in data 10 marzo e 2 novembre 2017 alle richieste avanzate dal ricorrente comunicandogli tutti i dati personali a lui riferiti detenuti dalla Banca;

- che i dati contenuti all’interno degli estratti conto ordinari e scalari possono essere reperiti direttamente dal ricorrente accedendo al portale home banking della Banca utilizzando le proprie credenziali di accesso; 

- che il ricorrente risulta essersi recato in data 20 novembre 2017 presso la propria filiale per riattivare le credenziali di accesso scadute per prolungata inattività del loro utilizzo;

VISTE le note del 1° e 26 febbraio 2018 con le quali il ricorrente ha fatto presente di:

- essersi effettivamente recato presso la propria filiale, dove sono state riattivate le credenziali di accesso alla home banking;

- avere, tuttavia, verificato, anche alla presenza del personale della banca, che attraverso il servizio di home banking può consultare “i dati che lo riguardano relativi agli ultimi 8 anni” e non agli ultimi dieci come invece richiesto;

VISTE le note del 7 febbraio e 5 marzo 2018 con le quali la resistente, nel descrivere le modalità di ricerca documentale attraverso il servizio di home banking, ha rappresentato che:

- il ricorrente tramite tale servizio può accedere ai dati relativi agli ultimi otto anni, in quanto la documentazione relativa al periodo precedente era detenuta dalla Banca Cooperativa Cattolica, istituto di credito presso il quale sono stati pendenti i rapporti bancari a lui intestati fino al mese di novembre 2009, quando detta Banca “ha fatto il suo ingresso nel perimetro del Gruppo Creval” (Credito Valtellinese), cosi che il passaggio dei dati tra i datibase delle due banche, non consente “nell’immediato” il recupero di tale documentazione tramite l’home banking;

- la restante documentazione (dal gennaio 2008) sarà comunque messa a disposizione del ricorrente -attraverso consegna brevi manu o invio in modalità elettronica- a titolo gratuito e opportunamente oscurata dei dati personali riferiti a soggetti terzi, consegnando in tal modo tutto quanto detenuto dalla Banca, “nel pieno rispetto dei termini di legge previsti per la conservazione e fissati nel limite dei 10 anni”;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall’Autorità (vedi art. 5.2 delle “Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela” del 25 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e la richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all’interessato contenuti nei medesimi documenti; 

RILEVATO, altresì, con riferimento a quest’ultima richiesta, che l’art. 10 del Codice prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all’interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all’art. 10, comma 4, del Codice -che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l’estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro “attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti”- è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare medesimo senza per questo trasformare l’istanza di accesso ai dati personali in un’istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorrente si è dimostrato disponibile ad ottenere le informazioni richieste accedendo al portale home banking dell’istituto di credito, attraverso il quale, tuttavia, ha potuto visionare solo gli ultimi otto anni e che la resistente, con riguardo alle restanti informazioni in proprio possesso, si è resa disponibile a fornire “la documentazione mancante richiesta”, previo oscuramento dei dati riferiti a soggetti terzi, consegnandola brevi manu al ricorrente o con invio in modalità elettronica;

RILEVATO altresì che la modalità di comunicazione dei dati personali prescelta dal titolare del trattamento possa ritenersi idonea, in assenza di indicazioni diverse manifestate dal ricorrente e in considerazione della circostanza che la resistente ha ritenuto di fornire riscontro mettendo a disposizione del medesimo la restante documentazione, pur restando salvo, in linea generale ed in virtù di quanto previsto dall’art. 10 del Codice, il diritto dell’interessato di ottenere riscontro alle proprie istanze mediante la trasmissione delle informazioni richieste presso il proprio domicilio;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, comunicando parte dei dati richiesti e assicurando, quanto ai restanti dati (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) la messa a diposizione per il ricorrente di copia della documentazione in cui gli stessi risultano contenuti;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 al Credito Valtellinese S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, per il riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al Credito Valtellinese S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8991503
Data
15/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso