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Provvedimento del 5 aprile 2018 [8994765]

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[doc. web n. 8994765]

Provvedimento del 5 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 207 del 5 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale XX, YY, ZZ, HH e KK in qualità di eredi dei fratelli e zii defunti ZZ, QQ e WY, rappresentati e difesi dall’avv. Laura Giuseppina Torrisi nel ribadire le istanze già presentate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), nella necessità di ricostruire la consistenza dell’asse ereditario, hanno chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati riferiti:

-  ai rapporti intrattenuti dai defunti con il citato istituto, sia di quelli in essere al momento del decesso che di quelli estinti in precedenza ;

- alle operazioni effettuate, prima e dopo la morte dei congiunti, ai relazione ai suddetti rapporti, ivi compresi i relativi saldi;

- la liquidazione in proprio favore dell’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 27 febbraio 2018 con cui è stata disposta ai sensi dell’art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 30 gennaio, 7 marzo e 23 marzo 2018 con le quali la resistente ha sostenuto che:

- la richiesta formulata dai ricorrenti, pur formalmente avanzata ai sensi dell’art. 7 del Codice, sia in realtà volta ad ottenere il rilascio della dichiarazione di sussistenza delle attività e passività riferite ai defunti, nonché copia della documentazione bancaria riferita ai rapporti ai questi ultimi intestati;

- tale richiesta pertanto integra, a proprio parere, un’istanza ex art. 119 del d.lgs n. 385/1993 alla quale la banca può fornire positivo riscontro solo previa produzione dei documenti comprovanti la qualità di eredi in capo agli interessati ed il pagamento dei costi indicati nei documenti informativi previsti dalla normativa in materia di trasparenza;

RILEVATO preliminarmente che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo gli interessati correttamente esercitato i diritti di cui agli art. 7 e 9, comma 3, del Codice, tenuto conto del fatto che, sia nell’atto di interpello preventivo che nel successivo ricorso, è contenuta la loro richiesta diretta ad ottenere la comunicazione dei dati riferiti ai rapporti intrattenuti dai loro defunti congiunti con la resistente;

CONSIDERATO altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal del d.lgs n. 385/1993 in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO poi, dagli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, che la resistente non ha fornito alcun riscontro alle richieste oggetto di ricorso e ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso nei confronti di Banca Monte di Paschi di Siena S.p.A. e di dover, per l’effetto, ordinare alla medesima, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare ai ricorrenti, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le informazioni specificate nell’atto introduttivo, secondo le modalità previste dall’art. 10 del Codice, previo oscuramento dei dati di terzi; 

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 400,00, da addebitarsi a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e, per l’effetto, ordina alla medesima, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare ai ricorrenti, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le informazioni specificate nell’atto introduttivo, secondo le modalità previste dall’art. 10 del Codice, previo oscuramento dei dati di terzi; 

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 400,00, da addebitarsi a carico del titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l’inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell’art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia