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Verifica preliminare. Allungamento dei tempi di conservazione delle immagini rilevate da un sistema di videosorveglianza - 18 aprile 2018 [8995078]

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[doc. web n. 8995078]

Verifica preliminare. Allungamento dei tempi di conservazione delle immagini rilevate da un sistema di videosorveglianza - 18 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 234 del 18 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

VISTO il provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, e in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680);

VISTA la nota del 25 settembre 2017, con la quale Gardaland s.r.l., di seguito “la Società”, ha presentato a questa Autorità un’istanza di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice, avente ad oggetto l’allungamento fino a 30 giorni dei tempi di conservazione delle immagini rilevate dal proprio sistema di videosorveglianza;

CONSIDERATO che la Società ha provveduto alla formalizzazione dell’istanza a seguito delle valutazioni formulate dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo anche in relazione al particolare momento storico e all’esposizione al rischio di minacce terroristiche;

CONSIDERATO che la Società è proprietaria del Parco divertimenti Gardaland, dell’acquario Sea Life e dei complessi alberghieri Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, un’area complessiva di circa 600.000 mq che registra una media di 12.000 visitatori al giorno;

CONSIDERATO che l’intera struttura è dotata di un impianto di videosorveglianza i cui server risiedono nella centrale operativa del Parco divertimenti stabilmente presidiata da guardie particolari giurate in possesso di decreto di nomina rilasciato dalla Prefettura di Verona;

CONSIDERATO che il numero delle telecamere è in continua implementazione sulla base delle indicazioni che pervengono periodicamente dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalla Questura di Verona, anche in considerazione dell’inserimento di nuove strutture e di nuove attrazioni;

CONSIDERATO che le immagini vengono visionate on line dalle citate guardie particolari giurate, in servizio continuativo nelle 24 ore, con il compito principale di vigilare sul regolare afflusso/deflusso degli spettatori e di osservare il regolare svolgimento delle attività nei vari settori del Parco e delle altre strutture di proprietà, facendo intervenire all’occorrenza il personale di servizio o di soccorso necessario;

CONSIDERATO che il sistema di videosorveglianza risulta segnalato in tutti gli accessi delle strutture, anche di quelle ricettive, e sul sito web della Società, www.gardaland.it;

CONSIDERATO che le immagini vengono attualmente conservate per un periodo di 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

CONSIDERATO che l’attuale periodo di conservazione dei medesimi dati non risulta ormai rispondere alle suesposte esigenze di sicurezza del Parco, delle strutture collegate, dei lavoratori e dei visitatori;

RITENUTO che un periodo più ampio di conservazione delle immagini consentirebbe una maggiore vigilanza su eventuali condotte o fatti criminosi, anche a distanza dal loro concretizzarsi, fornendo in tal modo un utile strumento di indagine all’autorità giudiziaria e alle forze dell’ordine;

RITENUTO che la richiesta della Società di poter conservare fino a 30 giorni le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza si basa su oggettive esigenze di sicurezza correlate non solo alla peculiare attività svolta all’interno della struttura che, come detto, giornalmente richiama migliaia di frequentatori, ma anche alla sua superficie molto estesa;

CONSIDERATO che tali esigenze sono diventate più evidenti anche a seguito della costante minaccia terroristica; 

RITENUTO, pertanto, congruo, alla luce dei principii di necessità e proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice), il tempo di conservazione dei dati indicato dalla Società istante, in relazione alla finalità perseguita;

ESAMINATA la documentazione in atti e, in particolare, il verbale di accordo con le rappresentanze sindacali relativo anche ai tempi di conservazione delle immagini;

CONSIDERATO che le intese raggiunte con le rappresentanze sindacali contemplano l’estensione del periodo di conservazione dei dati fino a 30 giorni per motivi di sicurezza;

PRESO atto di quanto dichiarato dalla Società in ordine alle finalità perseguite  e agli altri profili relativi al trattamento (cfr. nota del 28 febbraio 2018);

CONSIDERATO che, a decorrere dal 25 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento, in ossequio al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 24, dovrà valutare autonomamente la conformità del trattamento che intende effettuare alla disciplina vigente, verificando il rispetto di tutti i principi in materia ed effettuando, ove necessario, una valutazione di impatto ex art. 25 del citato Regolamento ovvero attivando la consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 17 del Codice, a conclusione della richiesta di verifica preliminare presentata da Gardaland s.r.l., ammette la conservazione fino a 30 giorni delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici 

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia