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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Salvatore Aloi -  14 dicembre 2017 [9001988]

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[doc. web n. 9001988]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Salvatore Aloi -  14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 530 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Crotone ha contestato, con atto datato 1° ottobre 2015, che qui deve intendersi integralmente riportato, alla Ditta individuale “Il Telefonino di Aloi Salvatore”, con sede in Catanzaro, via Jannoni snc,  P.I. 02912980790, in persona del titolare sig. Salvatore Aloi, nato a Catanzaro il 14 dicembre 1972 e ivi residente in via Pio X n. 115, C.F. LAOSVT72T14C352U, la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito denominato “Codice”), per aver effettuato un illecito trattamento di dati personali relativo a 12 persone, omettendo di acquisire il consenso degli interessati di cui all’art. 23 del medesimo Codice;

VISTO che nell’atto di contestazione si dichiara che “l’impresa individuale Il telefonino di Aloi Salvatore ha provveduto materialmente all’attivazione di n. 12 schede telefoniche nei confronti di soggetti (…), i quali in sede di escussione (ex art. 351 c.p.p.) non solo hanno disconosciuto la firma apposta impropriamente sul contratto (…), ma hanno disconosciuto soprattutto l’attivazione delle utenze intestate a loro nome”;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

RILEVATO, pertanto, che la Ditta individuale “Il telefonino di Aloi Salvatore” ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l’attivazione di schede telefoniche all’insaputa degli interessati, omettendo di acquisire il consenso, in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione risulta connotata da elementi specifici dettati dalla circostanza che la parte ha attivato indebitamente le schede telefoniche nei confronti di 12 soggetti, in assenza del loro consenso;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, si rileva il fatto che la parte non ha partecipato al procedimento sanzionatorio (non inviando scritti difensivi o chiedendo di essere ascoltata);

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la parte non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi delle dichiarazioni reddituali per l’anno d’imposta 2015;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per ciascuno dei 12 interessati, per un ammontare complessivo pari a euro 120.000,00 (centoventimila), in considerazione delle condizioni economiche dell’agente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Salvatore Aloi, nato a Catanzaro il 14 dicembre 1972 e ivi residente in via Pio X n. 115, C.F. LAOSVT72T14C352U, quale titolare dell’Impresa individuale il telefonino di Aloi Salvatore P.I. 02912980790, con sede in Catanzaro, via Jannoni snc, di pagare la somma complessiva di euro 120.000,00 (centoventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Impresa individuale di pagare la somma di euro 120.000,00 (centoventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9001988
Data
14/12/17

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca