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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Superbeton S.p.a. - 19 novembre 2017 [9003008]

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[doc. web n. 9003008]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Superbeton S.p.a. - 19 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 469 del 19 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 45/97157 del 2 gennaio 2015, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha svolto gli accertamenti presso Superbeton S.p.A. (di seguito “la società”), esercente l’attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di cemento e inerti (calcestruzzo e asfalto), con sede in Susegana (TV), via IV Novembre n. 14, P.I. 01848280267, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 4 febbraio 2015, al fine di verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla società per mezzo di un sistema di geolocalizzazione volto a rilevare la posizione geografica dei propri veicoli (camion betoniere e autoveicoli), con particolare riferimento alle modalità con cui si è dato adempimento all’obbligo della notificazione di cui agli artt. 37 e 38 del Codice;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti ispettivi e della nota inviata dalla società in data 20 febbraio 2015, a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell’accertamento ispettivo, è risultato che:

- “la Superbeton s.p.a., nel mese di ottobre 2010, su 10 mezzi di proprietà ha installato un sistema di geolocalizzazione fornito in locazione dalla società WAY s.r.l. di Torino. (…) L’installazione è proseguita nel corso degli anni in relazione anche all’acquisto di nuovi mezzi, per un totale, ad oggi, di n. 49 geolocalizzatori, di cui n. 39 installati su camion betoniere e su n. 10 autovetture in uso a personale tecnico”;

- “per visualizzare la posizione dei mezzi muniti di geolocalizzatore, la società ha a disposizione un’area riservata accessibile attraverso il sito web www.realtime.waysrl.com di proprietà della Way s.r.l. di Torino. (…) Avuto accesso all’area riservata, l’operatore visualizza una mappa nella quale sono indicati, sotto forma di grafica convenzionale, i mezzi sui quali sono stati installati i geolocalizzatori. Il sistema di geolocalizzazione è sempre attivo sui mezzi e ciò per adempiere anche alla funzione di antifurto”;

- per quanto attiene alle finalità perseguite mediante il sistema di geolocalizzazione, la società ha precisato che “per i camion betoniere, le finalità sono in primis legate alla funzione di antifurto (…) e per la gestione e organizzazione del lavoro (…); per gli automezzi in uso al personale tecnico, il sistema è stato installato in primis quale antifurto ma anche per individuare ed indirizzare il tecnico nei cantieri a lui più vicini ove è richiesta la sua prestazione”;

- a fronte del trattamento di dati personali, posto in essere per mezzo del sistema di geolocalizzazione sopra descritto, la società ha dichiarato, con la nota inviata in data 20 febbraio 2015 a scioglimento delle riserve formulate nel corso della visita ispettiva, di non aver provveduto ad effettuare la notificazione di cui all’art. 37 del Codice;

VISTO il verbale n. 23 del 24 febbraio 2015 (che qui integralmente si richiama) con cui è stata contestata alla società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 163 del Codice, per aver effettuato il trattamento di dati personali di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), (trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o di oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica), omettendo di presentare la notificazione al Garante prima dell’inizio del trattamento, come previsto dall’art. 38 del Codice;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 25 marzo 2015, inviati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha evidenziato come, nel corso dell’accertamento ispettivo, gli agenti abbiano rilevato la liceità delle finalità del trattamento effettuato mediante il sistema di geolocalizzazione e come siano state adottate tutte le misure idonee a garantire l’osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati. “Nel corso dell’accertamento ispettivo veniva unicamente rilevata l’assenza della preventiva notificazione del trattamento dei dati (…). Inadempimento determinato dalla convinzione, in assoluta buona fede, che avesse in tal senso provveduto l’azienda WAY s.r.l. che conferisce il servizio ed aveva fornito rassicurazioni in tal senso”, invocando, a tal proposito, l’esimente dell’errore scusabile;

LETTO il verbale di audizione del 14 dicembre 2015, svoltasi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive, rilevando come abbia provveduto ad effettuare la notificazione al Garante in data 30 novembre 2015. In considerazione della buona fede e dell’aver provveduto alla notificazione, la stessa ha chiesto l’archiviazione della sanzione o, in subordine, l’applicazione del minimo edittale con l’ulteriore riduzione di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra. Infatti, si evidenzia come la società Superbeton s.p.a. rivesta a tutti gli effetti la qualifica di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice e, in quanto tale, una volta individuate le finalità e le modalità del trattamento, tenuto a provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nella materia di cui si tratta, tra cui l’obbligo di procedere alla notificazione al Garante, da effettuarsi secondo le modalità indicate dall’art. 38 del Codice stesso. Pertanto, non può essere accolta l’argomentazione relativa alla sussistenza della buona fede, a fronte dell’obbligo di osservanza della normativa in materia da parte del titolare del trattamento; 

RILEVATO, quindi, che Superbeton S.p.A., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione di cui agli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38 del Codice, per aver effettuato trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica senza aver presentato preventivamente la notificazione al Garante;

VISTO l’art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 con la sanzione da ventimila a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici, avuto anche riguardo alle concrete modalità di utilizzo da parte della società del sistema di geolocalizzazione;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve evidenziarsi che la società, dall’interrogazione del registro generale dei trattamenti, risulta aver presentato la notificazione al Garante, per i trattamenti in argomento, in data 30 novembre 2015;

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio ordinario d’esercizio per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all’art. 163 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Superbeton S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Susegana (TV), via IV Novembre n. 14, P.I. 01848280267, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9003008
Data
19/11/17

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca