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Provvedimento del 9 maggio 2018 [9003058]

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[doc. web n. 9003058]

Provvedimento del 9 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 285 del 9 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 marzo 2018 da XX, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Gallo, nei confronti di Google LLC (già Google Inc) con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome dei seguenti URL:

1)    http://...;

2)    http://...

3)    http://...

4)    http://...

in quanto connessi ad articoli inerenti una vicenda giudiziaria in cui la stessa è rimasta coinvolta;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio personale derivante dalla perdurante diffusione di notizie riguardanti una vicenda che risulta ormai priva di qualunque interesse pubblico in quanto relativa a fatti risalenti a circa sedici anni prima, tenuto peraltro conto del fatto che la medesima non ricopre alcun ruolo pubblico e che il certificato del casellario giudiziale non riporta alcuna iscrizione a suo carico;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 5 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 6 aprile 2018 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste; 

VISTA la nota del 17 aprile 2018 con la quale Google, nel rilevare che solo due degli URL oggetto di richiesta hanno formato oggetto di previo interpello, ha tuttavia dichiarato di aver accolto l’istanza di rimozione dell’interessata e di aver bloccato tutti gli URL dalla medesima indicati dalle versioni europee dei risultati di ricerca; 

CONSIDERATO, preliminarmente, che gli URL identificati in premessa con i nn. 3 e 4, pur essendo stati rimossi da Google nel corso del procedimento, non hanno formato oggetto di interpello preventivo e che pertanto il ricorso, con riguardo ad essi, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO, con riguardo alla richiesta riguardante gli URL indicati in premessa con i nn. 1 e 2, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente dichiarato nel corso del procedimento (con attestazione resa ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver provveduto alla loro rimozione;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati in premessa con i nn. 3 e 4;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta di rimozione avente ad oggetto i restanti URL.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 9 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia