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Provvedimento del 9 maggio 2018 [9003410]

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[doc. web n. 9003410]

Provvedimento del 9 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 287 del 9 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 marzo 2018 da XX rappresentata e difesa dall’avv. Cosima Giovanna Ozza nei confronti della Clinica Guarnieri S.p.A., con il quale la ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate in data 29 luglio 2015 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere:

- copia della cartella clinica e di ogni altro documento concernente il ricovero, la degenza e il successivo decesso del suo convivente;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento; 

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere avanzato tale richiesta, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”, al fine di verificare eventuali negligenze o imperizie nelle prestazioni sanitarie poste in essere dalle resistente e conoscere le cause che hanno portato al decesso del proprio convivente, “oltreché al fine di tutelare in sede giudiziaria i diritti eventualmente violati del paziente ed i propri connessi alla perdita di quest’ultimo”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata; 

VISTA la nota del 18 aprile 2018 con la quale la resistente, nel precisare di avere già predisposto copia della cartella clinica negli anni 2013 e 2015, come comunicato alla ricorrente con nota mail datata 11 agosto 2015 (allegata agli atti), ha altresì rappresentato che quanto richiesto era comunque a disposizione della stessa ricorrente presso la direzione sanitaria della clinica; 

VISTA la nota del 23 aprile con la quale la ricorrente nel prendere atto del riscontro ricevuto, ha precisato di non avere mai ricevuto la mail citata dalla resistente in quanto inviata ad un indirizzo errato;

VISTA la nota del 27 aprile 2018 con la quale la resistente ha comunicato l’avvenuta consegna alla ricorrente della cartella clinica relativa al ricovero del de cuius;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 maggio 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia