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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ditta individuale Smile di Remmert Orietta - 21 marzo 2018 [9004714]

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[doc. web n. 9004714]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ditta individuale Smile di Remmert Orietta - 21 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 168 del 21 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Torino ha contestato, con atto datato 28 luglio 2015, che qui deve intendersi integralmente riportato, alla sig.ra Orietta Remmert, nata a Torino il 19 febbraio 1966, C.F. RMMRTT66B59L219R, in qualità di rappresentante legale della Ditta individuale Smile di Remmert Orietta, con sede in Rivalta di Torino (TO), via Giuseppe Di Vittorio n. 43, P.I. 09518650016, la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito denominato “Codice”), applicata in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 3, per aver effettuato un illecito trattamento di dati personali relativo a 36 soggetti, omettendo di acquisire il loro consenso ai fini dell’iscrizione a corsi di formazione, richiesto dall’art. 23 del medesimo Codice;

VISTO che nell’atto di contestazione si dichiara che “la Ditta individuale Smile di Remmert Orietta, nella sua qualità di partner dell’agenzia formativa Immaginazione e Lavoro (beneficiaria dei contributi), ha prodotto e trasmesso documenti ideologicamente e/o materialmente falsi che sono serviti per rendicontare, alla Provincia di Torino, lo svolgimento di corsi di formazione in realtà mai effettuati. (…) L’esame delle informazioni rese e della documentazione acquisita sia in sede penale che amministrativa ha permesso di accertare che la parte ha proceduto al trattamento di dati personali, finalizzati a dimostrare lo svolgimento di attività formative, senza acquisire il consenso prescritto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003”;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi del 24 agosto 2015, inviati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha precisato che la propria attività consiste “nel fornire docenti e materiale didattico alle agenzie formative presenti sul territorio e beneficiarie di finanziamenti erogati dalla Provincia di Torino, provvedendo altresì a segnalare a queste ultime quali siano le aziende interessate ai corsi formativi (…)”. In tale contesto, “negli anni 2011/2012 segnalò alla Cooperativa Immaginazione e Lavoro (…) alcune aziende interessate a tali corsi di formazione per i propri dipendenti, successivamente organizzando ed erogando le docenze in materie informatiche e di lingua inglese”. In base a un “Accordo di collaborazione” stipulato con l’agenzia formativa Immaginazione e Lavoro in data 8 marzo 2010, i propri compiti venivano individuati principalmente nell’erogazione dei corsi formativi, senza che vi fosse alcuna necessità o utilità di trattare i dati personali degli studenti che si iscrivevano ai corsi stessi. Tali dati, infatti, “erano trasmessi direttamente dalle aziende committenti a Immaginazione e Lavoro e da essa inseriti nella piattaforma on line del Sistema Piemonte e nei registri di aula”. Immaginazione e Lavoro, tra l’altro, aveva provveduto a nominare un proprio collaboratore quale responsabile di corso, il quale aveva il compito di provvedere alla compilazione del registro, indicando il numero degli allievi presenti, e alla sua sottoscrizione con cadenza settimanale. La parte ha così escluso di aver effettuato alcun trattamento di dati personali riferito ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione; la parte, infine, ha richiesto la rateizzazione della sanzione eventualmente comminata;

LETTO il verbale di audizione del 6 giugno 2016, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha precisato che “viene a conoscenza delle generalità dei discenti soltanto all’atto dell’erogazione del corso, consultando il registro di aula. Tale registro è redatto dall’agenzia formativa, vidimato dalla Provincia di Torino, non può contenere correzioni né abrasioni e la formazione di esso non è delegabile a nessuno”;

RITENUTO che, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso delle indagini dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Torino, deve ritenersi accertata la responsabilità della  Ditta Individuale Smile in relazione a quanto contestato. Contrariamente a quanto rappresentato dalla parte, infatti, risulta un coinvolgimento diretto della stessa nelle operazioni di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento dei corsi di formazione. Ciò risulta dai riscontri effettuati presso la Cooperativa Immaginazione e Lavoro, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali rese sia dal rappresentante legale della suddetta Cooperativa che dai soggetti che risultavano iscritti ai corsi, i quali, in particolare, hanno disconosciuto di aver partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Ditta Smile nei periodi 2011-2012 e, dunque, di aver prestato il proprio consenso al trattamento dei loro dati personali. La ricostruzione della vicenda oggetto di indagine rivela che la Ditta Smile disponeva dei dati personali dei discenti, in quanto frequentatori di precedenti corsi dalla stessa organizzati, e che li ha riutilizzati per attivare corsi che, in realtà, non risultano essere stati mai svolti. Sulla base degli accordi di partenariato stipulati con la Cooperativa Immaginazione e Lavoro in data 3, 11 e 12 settembre 2011 risulta che la Ditta Smile, oltre ai compiti di docenza e della connessa predisposizione del materiale didattico, dovesse anche occuparsi di svolgere “attività di analisi dei fabbisogni, di selezione e orientamento dei partecipanti, segreteria didattica e tutoraggio”, laddove l’attività di selezione dei partecipanti si configura come operazione connessa al trattamento dei dati personali. La figura del responsabile di corso, poi, che la parte sostiene essere affidata a un collaboratore della Cooperativa, risulta fosse in realtà ricoperta dalla stessa Orietta Remmert, alla quale era affidato il compito di redigere il registro delle presenze. Sotto il profilo formale, infine, non risulta agli atti, né la sua presenza è stata mai eccepita dalla parte, alcun atto di nomina a responsabile del trattamento in favore della ditta medesima da parte della  cooperativa Immaginazione e Lavoro; peraltro quest’ultima, con la quale la ditta Smile collaborava per la predisposizione dei corsi di formazione, è stata ritenuta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino – che ha concesso alla Guardia di finanza il proprio nulla osta per l’utilizzo nel procedimento sanzionatorio amministrativo delle risultanze delle indagini preliminari in corso – del tutto estranea alle fattispecie delittuose ipotizzate in relazione al caso di specie, in quanto soggetto tratto in errore dalla ditta Smile mediante la predisposizione di false fatture per la formazione di lavoratori dipendenti mai effettuata. Sulla base degli elementi sopra richiamati, deve, pertanto, essere confermata la riconducibilità della titolarità del trattamento dei dati personali in capo alla Ditta Smile, cui va imputata la responsabilità per l’illecito trattamento dei dati personali dei soggetti interessati, avvenuto in assenza del loro consenso;

RILEVATO, pertanto, che la Ditta individuale Smile di Remmert Orietta ha effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un trattamento di dati personali, relativo a 36 soggetti, omettendo di acquisire il consenso degli interessati di cui all’art. 23 del medesimo Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l’art. 164-bis, comma 3, del Codice che prevede che in casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati che, nel caso di specie, è dato dal rilevante numero di soggetti i cui dati personali sono stati trattati in assenza di consenso (36 soggetti), i limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicate in misura pari al doppio;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Ditta individuale Smile di Remmert Orietta, con sede in Rivalta di Torino (TO), via Giuseppe Di Vittorio n. 43, P.I. 09518650016, rappresentata dalla signora Orietta Remmert, nata a Torino il 19 febbraio 1966, C.F. RMMRTT66B59L219R, di pagare la somma complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l’art. 164-¬bis, comma 3, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 20 rate mensili dell’importo di euro 2.000,00 (duemila) ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima Ditta individuale di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati avranno inizio  entro  l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei  conseguenti  atti  esecutivi  a  norma  dall’art. 27  della  legge  24  novembre  1981,  n.      689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia