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Provvedimento del 16 maggio 2018 [9004788]

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[doc. web n. 9004788]

Provvedimento del 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 306 del 16 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 febbraio 2018 da XX, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Delle Monache, nei confronti di:

• Unioneonline Srl, in qualità di editore del sito www.unionesarda.it;

• Sussidiario.net Srl, in qualità di titolare del sito www.ilsussidiario.net;

• Secolo d’Italia Srl, in qualità di titolare del sito www.secoloditalia.it;

• Società Editrice Multimediale Srl, in qualità di titolare del sito www.blitzquotidiano.it;

• CED Digitale & Servizi Srl, in qualità di titolare del sito www.leggo.it;

• Ciao People Srl, in qualità di titolare del sito www.fanpage.it;

• Dolce Editoria Srls, in qualità di titolare del sito www.lultimaribattuta.it;

• RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di titolare del sito www.corriere.it; 

• Dagospia S.p.A., in qualità di titolare del sito www.dagospia.com;

con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere l’adozione di misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni ai siti delle resistenti, degli articoli pubblicati dalle stesse, ritenendo cessate le ragioni di interesse collettivo connesse alla divulgazione di informazioni che la riguardano; 

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, rilevato che:

gli articoli oggetto di ricorso riferiscono di una vicenda giudiziaria in cui la stessa è stata coinvolta, conclusasi nel 2017 con una sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed attualmente “sottoposta al vaglio della Corte di Appello”;

all’interno di detti articoli, nei quali si dà atto del provvedimento giurisdizionale nel frattempo intervenuto, sono “riportati, a corredo della notizia, [suoi] dati personali che nulla hanno a che vedere con la notizia di cronaca giudiziaria” – quali il nome completo e l’attività imprenditoriale svolta con indicazione della relativa denominazione – violando in tal modo il principio di essenzialità dell’informazione e causandole altresì un pregiudizio economico;

la disponibilità di tali dati agevola altresì il reperimento, mediante il motore di ricerca gestito da Google, del “numero di cellulare e [di] altre informazioni riservate”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare: a) la nota del 16 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, b) il verbale dell’audizione svoltasi in data 6 aprile 2018 presso la sede dell’Autorità, nonché c) le note del 9 e del 10 aprile 2018 con le quali è stata disposta la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 19 marzo, 22 marzo e 23 aprile 2018 con le quali Dolce Editoria Srls, Unioneonline Srl ed Il Sussidiario.net Srl hanno rispettivamente dichiarato di aver provveduto a rimuovere l’articolo relativo alla ricorrente dal proprio sito web –  precisando, con riguardo ad Unioneonline Srl, di aver effettuato tale operazione già in epoca anteriore alla presentazione del ricorso – nonché la nota del 18 aprile 2018 con la quale Ciao People Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni D’Errico, ha comunicato di aver provveduto a modificare l’articolo pubblicato “sul quotidiano on-line fanpage.it (ed. Roma)”;

VISTE le note del 20 e del 21 marzo 2018 con le quali Società Editrice Multimediale S.p.A. ed RCS MediaGroup S.p.A. hanno rispettivamente rappresentato di non ritenere sussistenti le ragioni addotte dall’interessata a fondamento della richiesta avanzata con l’atto di ricorso, ritenendo che:

il trattamento dei dati che la riguardano sia stato effettuato in conformità alle quali quelli riferibili alla sua residenza od al numero di cellulare;

sia tuttora ravvisabile l’interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda trattandosi di un fatto di cronaca nera avvenuto in epoca recente (gli articoli risalgono al 2017) suscettibile di ulteriori sviluppi processuali, come confermato dalla stessa ricorrente;

VISTE le note del 23 marzo e del 17 aprile 2018 con le quali Ced Digital & Servizi Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Leonarda Siliato, ha:

eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva, rilevando che il titolare dei trattamenti effettuati negli articoli giornalistici pubblicati dal quotidiano “Leggo” è Leggo S.p.A., mentre Ced Digital & Servizi gestisce ed eroga esclusivamente gli abbonamenti alle edizioni digitali;

rilevato, in ogni caso, la liceità del trattamento effettuato dal quotidiano in virtù del breve lasso di tempo trascorso dai fatti, nonché dell’avvenuta “condanna in primo grado della ricorrente per un reato grave che giustifica l’interesse alla diffusione della notizia”;

VISTA la nota del 30 marzo 2018 con la quale la ricorrente, nel richiamare le argomentazioni già dedotte nell’atto introduttivo del procedimento, ha rappresentato:

di aver ottenuto riscontro da Unioneonline Srl, Dolce Editoria Srls – che hanno aderito alle sue richieste – RCS MediaGroup S.p.A. e Ced Digital & Servizi Srl;

che le eccezioni sollevate da quest’ultima in ordine all’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva non trovano riscontro nelle informazioni rese attraverso il sito web del quotidiano “Leggo” che, nella sezione privacy, indica proprio Ced Digital & Servizi Srl quale soggetto nei confronti del quale esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice;

PRESO ATTO che Ced Digital & Servizi Srl ha dichiarato nel corso del procedimento di non essere titolare del trattamento effettuato con riguardo agli articoli giornalistici pubblicati dal quotidiano “Leggo”, precisando che la società editrice di quest’ultimo è Leggo Srl alla quale devono pertanto essere rivolte le relative richieste;

RILEVATO altresì che:

Secolo d’Italia Srl e Dagospia S.p.A. non hanno fornito alcun riscontro nel corso del procedimento, nemmeno a seguito di specifica richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice consegnata nelle rispettive caselle di posta elettronica certificata in data 9 aprile 2018, e che, pertanto, l’Ufficio si riserva di avviare nei loro confronti un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 164 del Codice; 

da verifiche effettuate dall’Ufficio, gli articoli individuati dalla ricorrente con riferimento alle sopra citate società non risultano più comunque reperibili tramite i rispettivi Url;

Sussidiario.net Srl e Dolce Editoria Srls hanno dichiarato nel corso del procedimento (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver rimosso gli articoli oggetto di richiesta dai rispettivi siti;

benché Unioneonline Srl abbia affermato di aver effettuato la rimozione dell’articolo già dal giorno successivo alla ricezione dell’interpello preventivo, tale circostanza non risulta comprovata dalla documentazione in atti e pertanto, ai fini della decisione, occorre tenere conto di quanto emerso nel corso del procedimento; 

Ciao People Srl ha comunicato di aver provveduto a modificare l’articolo da essa pubblicato, rendendolo in tal modo sostanzialmente non più indicizzabile tramite i motori di ricerca esterni al sito;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dei predetti titolari del trattamento;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali dell’interessato cui fa riferimento l’odierno ricorso effettuato da RCS MediaGroup S.p.A. e da Società Editrice Multimediale S.r.l., a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, rientra ora, attraverso la riproposizione degli articoli pubblicati sui rispettivi siti internet, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica, come tali compatibili con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, non appaiono sussistenti le ragioni addotte dalla ricorrente per disporre la deindicizzazioni degli articoli pubblicati all’interno dei siti delle società editrici citate trattandosi di una vicenda di cronaca nera avvenuta in epoca molto recente, peraltro caratterizzata dalla presenza di elementi specifici, che ha condotto alla condanna in primo grado della medesima e per la quale risulta tuttora pendente il giudizio di appello;

RITENUTO che il ricorso debba essere pertanto dichiarato infondato nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. e di Società Editrice Multimediale Srl;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo a Ced Digital & Servizi Srl, Dolce Editoria Srls, Unioneonline Srl, Il Sussidiario.net Srl, Ciao People Srl, Secolo d’Italia Srl e Dagospia S.p.A.; 

b) dichiara il ricorso infondato nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. e di Società Editrice Multimediale Srl.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 16 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia