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Provvedimento del 16 maggio 2018 [9004816]

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[doc. web n. 9004816]

Provvedimento del 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 310 del 16 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 febbraio 2018 da XX, rappresentata e difesa dall’avv. Stanislao De Santis, nei confronti della Società HDI assicurazioni S.p.A. con il quale la ricorrente, in qualità di coerede della propria madre defunta, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) -rispetto alle quali la resistente avrebbe fornito una risposta “genericamente motivata”- ha chiesto di ottenere:

- la conferma dell’esistenza e la comunicazione dei dati contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita alle polizze assicurative stipulate dalla de cuius, con particolare riferimento ai “premi versati ed importi liquidati, con eventuale esclusione dei nominativi dei terzi beneficiari”;

- la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata; nonché la nota del 12 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 5 aprile e 3 maggio 2018 con le quali la resistente, nel dichiarare di avere già fornito riscontro alla ricorrente, ha comunicato quanto dalla stessa richiesto nel proprio atto introduttivo, con particolare riferimento agli importi e agli altri dati contenuti nelle polizze assicurative stipulate dalla de cuius;

RILEVATO che la resistente, già prima della proposizione del ricorso, aveva già fornito un parziale riscontro comunicando il numero delle polizze assicurative, la loro decorrenza, nonché alcuni degli importi alle stesse relativi e ritenuto pertanto, in ordine a tali richieste, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO poi, con riferimento alle altre richieste, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento (con dichiarazioni di cui l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), le integrazioni necessarie;

RITENUTO, conseguentemente, di dover compensare tra le parti le spese del procedimento, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara:

a) il ricorso inammissibile in ordine alle richieste volte ad ottenere i dati relativi ai numeri di polizze assicurative stipulate dalla de cuius, la loro decorrenza nonché alcuni degli importi alle stesse riferiti, già evase dal titolare in sede di riscntro all’interpello preventivo;

b) non luogo a provvedere in ordine alle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente;

c) compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9004816
Data
16/05/18

Tipologie

Decisione su ricorso