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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9009336]

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[doc. web n. 9009336]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 350 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 febbraio 2018 da XX nei confronti di Eni S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di ottenere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

di conoscere l’origine dei predetti dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile ed i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di comunicazione commerciale;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha dichiarato:

di aver ricevuto in data 12 giugno e 29 settembre 2017 sulla propria utenza di telefonia fissa chiamate pubblicitarie indesiderate aventi ad oggetto l’offerta di prodotti “Gas e Luce” da parte di Eni S.p.A. o di call center esterni che ne promuovono i prodotti;

che peraltro, a fronte della ricezione di telefonate indesiderate volte a promuovere i medesimi prodotti, aveva già proposto ricorso al Garante conclusosi con una decisione di non luogo a provvedere adottata in data 22 gennaio 2015;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del  15 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 19 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 29 marzo e la successiva memoria del 17 aprile 2018 con le quali la resistente ha sostenuto:

la propria carenza di legittimazione passiva e la conseguente inammissibilità del ricorso tenuto conto che titolare del trattamento dei dati personali degli utenti effettivi e potenziali per i prodotti Eni gas e luce, a far data dal 30 giugno 2017, non è Eni S.p.A. bensì Eni gas e Luce S.p.A. (d’ora innanzi, “EGL”), società che “pur facendo parte del Gruppo Eni ed utilizzando alcuni servizi di gruppo, tra cui le funzioni della Direzione Compliance Integrata, è del tutto autonoma a fronte della c.d. “societarizzazione” e della contestuale cessione da Eni a EGL del ramo di azienda Retail Market Gas & Power”, ivi compresi gli stessi contratti con i teleseller outbound e telemarketing, operazione societaria questa avvenuta antecedentemente all’interpello del 29.09.2017 e al successivo ricorso presentato dall’Ing. XX;

che, proprio a causa di alcuni processi in corso di perfezionamento dopo la cessione del ramo di azienda, la pec contenente l’interpello preventivo trasmesso dal ricorrente all’indirizzo eni@pec.eni.com” è stata ricevuta ma erroneamente non processata da Eni S.p.A.;

di voler, tuttavia, pur considerando assorbente l’eccezione di inammissibilità sopra esposta, venire incontro alle richieste del ricorrente intendendo fornirgli le informazioni ricevute dalle competenti funzioni aziendali di EGL; 

che, dalle verifiche effettuate da EGL risulta che nei database aziendali relativi ai servizi gas e luce non sono censiti dati personali del ricorrente né è presente il numero di telefonia fissa indicato nell’interpello preventivo o altri numeri telefonici a lui riconducibili;

che il numero telefonico chiamante indicato dal ricorrente non risulta fra quelli utilizzati dai teleseller outbound e telemarketing di EGL (o utilizzati per altri servizi da Eni), mentre lo stesso numero di telefonia fissa sulla quale sarebbero state ricevute le telefonate indesiderate non risulta inserito nelle liste di numeri trasmessi ai teleseller outbound e telemarketing di EGL né è stato mai dagli stessi contattato;

che tale numero di telefonia fissa, fin dal settembre 2016 a seguito di un precedente reclamo inviato dall’interessato, è stato inserito in una black list di Eni, attualmente gestita alla funzione Campaign Operations, Marketing and Salese di EGL, incaricata di gestire i rapporti con i teleseller outbound e telemarketing; 

che la ricezione da parte del ricorrente delle telefonate pubblicitarie oggetto di contestazione è presumibilmente da ricondursi all’operato “di qualche call center multi-cliente che, tuttavia, non era all’epoca dei fatti né ad oggi un partner commerciale di EGL o di Eni”

VISTE le note del 29 marzo, 17, 18 e 20 aprile 2018 con le quali il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ha comunque rilevato come il difetto di legittimazione di Eni S.p.A. avrebbe dovuto essergli comunicato in risposta all’interpello preventivo e prima della proposizione dell’odierno ricorso ; 

RITENUTO in via preliminare come il presente ricorso vada considerato validamente proposto tenuto conto che, stante il mancato riscontro all’interpello preventivo da parte di Eni S.p.A., il ricorrente è stato indotto a proporre ricorso nei confronti di quest’ultima e solo nel corso del procedimento è stato messo in condizione di apprendere che titolare del trattamento dei dati personali degli utenti effettivi e potenziali dei servizi Eni gas e luce non è Eni S.p.A. ma EGL;

RILEVATO tuttavia che nel corso dell’istruttoria Eni S.p.A., a seguito delle verifiche effettuate da EGL, ha potuto confermare al ricorrente che quest’ultima, attuale titolare del trattamento, non detiene alcun dato personale del ricorrente né lo ha mai contattato al numero di telefonia fissa dal medesimo indicato, attestando altresì che tale numero risulta inserito, fin dal 2016, in una c.d. “black list” di Eni (attualmente in carico alla competente funzione di EGL) di numeri non contattabili ai fini di ricerche di mercato e promozione di servizi;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Eni S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia