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Verifica preliminare. Utilizzo di un dispositivo di sicurezza in grado di rilevare, in caso di segnalazione d’allarme, la posizione dei lavoratori che operano “in solitaria" - 22 maggio 2018 [9022264]

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[doc. web n. 9022264]

Verifica preliminare. Utilizzo di un dispositivo di sicurezza in grado di rilevare, in caso di segnalazione d’allarme, la posizione dei lavoratori che operano “in solitaria" - 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 364 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

VISTA la nota del 7 agosto 2017 con la quale Cloetta Italia s.r.l., divenuta poi Sperlari s.r.l., di seguito “la Società”, ha presentato a questa Autorità un’istanza di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice, relativa all’utilizzo presso il proprio stabilimento produttivo di Cremona di un dispositivo di sicurezza in grado di rilevare, in caso di segnalazione d’allarme, la posizione dei lavoratori che operano “in solitaria”; 

CONSIDERATO che, nello specifico, il progetto proposto prevede l’utilizzo di un dispositivo indossabile (Blackline Loner M6) di seguito, il “Dispositivo”, dotato di tecnologia GPS e collegato ad una piattaforma web di localizzazione e gestione allarmi attraverso l’applicazione Loner Portal; 

CONSIDERATO che, in ragione della struttura multipiano dello stabilimento di Cremona, la Società ha realizzato l’installazione di una rete di localizzazione interna aggiuntiva, costituita da dispositivi fissi (Beacon), a cui di volta in volta si collega il Dispositivo, posizionati in punti prestabiliti ai vari piani dello stabilimento che consentono di localizzare con maggiore precisione il lavoratore in caso di emergenza;

CONSIDERATO che il Dispositivo sarà “indossato” dal lavoratore ogni qual volta, per esigenze di carattere operativo, debba recarsi e operare in solitaria in aree site all’interno degli edifici della Società che non sono frequentate da altri lavoratori dello stabilimento e che non sono monitorate da sistemi di videosorveglianza;

CONSIDERATO che il Dispositivo consiste in un device fisso indossabile, di dimensioni similari ad uno smartphone le cui funzionalità operano quando lo stesso, dopo essere stato attivato, viene “indossato” dal lavoratore; 

CONSIDERATO che prima di ciascun utilizzo il lavoratore dovrà inserire i propri dati identificativi (nome e cognome) su un apposito registro cartaceo al fine dell’assegnazione di un Dispositivo in modalità casuale;

CONSIDERATO che a seconda di chi ritira il Dispositivo, il registro sarà compilato e conservato presso la portineria, nel magazzino spedizioni o nel reparto produzione, dove dovrà essere riconsegnato al momento del cambio turno o di fine turno;

CONSIDERATO che il Dispositivo viene attivato e disattivato dal lavoratore rispettivamente all’inizio e alla fine dello svolgimento dei lavori in solitaria e che il medesimo Dispositivo consente la localizzazione del lavoratore solo quando viene attivato, disattivato e quando entra in allarme;

CONSIDERATO che l’attivazione dell’allarme può essere di tipo manuale (il lavoratore comunica con il personale preposto) o di tipo automatico (in caso di malore o di caduta entra in funzione il sensore “man down” e viene generato un segnale di allarme al personale preposto); 

CONSIDERATO che il personale preposto, composto da dipendenti della Società nominati incaricati del trattamento, sarà l’unico ad avere accesso al registro cartaceo potendo associare il Dispositivo al lavoratore solo in caso di segnalato allarme;

CONSIDERATO che il personale preposto, al ricevimento del messaggio di allarme (manuale o automatico), provvede immediatamente ad applicare le specifiche procedure di emergenza definite dalla Società in base a luoghi, attività e mansioni di lavoro;

CONSIDERATO che a ciascun Dispositivo è assegnata una sigla di identificazione generica e che il dato rilevato dalla piattaforma web non è immediatamente riconducibile all’utilizzatore del Dispositivo medesimo;

CONSIDERATO, infine, che i dati personali associati al dispositivo e inseriti nel registro cartaceo e il numero del dispositivo rilevato dalla piattaforma web vengono conservati, solo ed esclusivamente in caso di allarme, per 7 giorni, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui la Società debba aderire ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o debba svolgere i dovuti accertamenti del caso; 

CONSIDERATO che le aree dove si svolgono le attività dei lavoratori che operano in solitaria, per propria natura, presentano alti rischi specifici per la salute e la sicurezza dei dipendenti; 

CONSIDERATO che la finalità perseguita attraverso l’utilizzo del Dispositivo è esclusivamente quella di garantire la sicurezza del lavoratore durante l’espletamento dei compiti affidati in solitaria e l’eventuale controllo ex post di quanto accaduto;

CONSIDERATO che non si rinviene da parte della Società alcun intento volto al controllo del lavoratore o al monitoraggio dell’attività dello stesso;

RITENUTO, pertanto, che la Società mediante l’utilizzo del suddetto Dispositivo intende tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che si trova a operare da solo all’interno dei luoghi di lavoro peraltro non monitorati da sistemi di videosorveglianza.

RITENUTO, quindi, che l’utilizzo del Dispositivo consente di gestire eventuali situazioni critiche attraverso la localizzazione del lavoratore nei casi di emergenza;

VISTO il verbale di accordo sindacale firmato in data 13 luglio 2017 tra la Società e i rappresentanti delle R.S.U. di stabilimento;

VISTA la comunicazione del 21 dicembre 2017 con la quale la Società ha fornito ulteriori precisazioni riguardo al trattamento dei dati dei lavoratori correlato all’utilizzo del sistema proposto;

RITENUTO, pertanto, che le ragioni sopra illustrate inducono a ritenere che la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Società sia meritevole di accoglimento in relazione alla finalità perseguita;

CONSIDERATO che a decorrere dal 25 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento, in ossequio al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 24, dovrà valutare autonomamente la conformità del trattamento che intende effettuare alla disciplina vigente, verificando il rispetto di tutti i principi in materia ed effettuando, ove necessario, una valutazione di impatto ex art. 25 del citato Regolamento ovvero attivando la consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

ESAMINATA la documentazione in atti;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 17 del Codice, accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata da Sperlari s.r.l., nei termini di cui in motivazione;

ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia