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Ordinanza ingiunzione - 15 febbraio 2018 [9022568]

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[doc. web n. 9022568]

Ordinanza ingiunzione - 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 85 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 4 dicembre 2014, con cui veniva lamentata la ricezione di un messaggio di propaganda elettorale da parte del Consigliere Regionale Nazzareno Salerno all’indirizzo di posta elettronica, inserito dal segnalante “nella domanda di partecipazione inerente l’avviso pubblico della Regione Calabria relativa al bando regionale Dote occupazionale per giovani laureati (…)”, l’Ufficio avviava un’attività istruttoria, all’esito della quale accertava, con nota del 22 dicembre 2015, l’illiceità del trattamento dei dati personali posto in essere dal predetto Consigliere Nazzareno Salerno, in quanto l’invio della comunicazione a carattere elettorale era stato effettuato in violazione di quanto prescritto dal Garante con il “Provvedimento in materia di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale”, adottato il 6 marzo 2014 (in www.gpdp.it, doc. web n. 3013267);

VISTO il verbale n. 7494/96763 del 15 marzo 2016 con cui è stata contestata a Nazzareno Salerno, nato a Serra San Bruno (CZ) il 1/3/1965, SLRNZR65C01I639A, residente a Serra San Bruno (CZ), via G. Matteotti n. 5, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), in relazione all’art. 154, comma 1, lett. c), del medesimo Codice, per l’inosservanza del provvedimento sopra citato, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta; 

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui il Cons. Reg. Nazzareno Salerno ha rilevato che i dati personali utilizzati per l’invio del messaggio di propaganda elettorale sono stati rinvenuti su siti internet non istituzionali, ovvero in documenti “liberamente accessibili”, e che, pertanto, gli stessi “possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c, del Codice)”. La parte ha, inoltre, eccepito la sussistenza della violazione contestata, ritenendo che non ricorrano i presupposti della violazione dell’art. 154 del Codice, e ha chiesto all’Ufficio se fosse stata verificata la veridicità della segnalazione ricevuta e, in particolare, se la stessa era sottoscritta come richiesto dall’art. 141 del Codice. Infine, è stata evidenziata la “palese sproporzione della sanzione amministrativa irrogata rispetto alla violazione commessa, atteso che non si può fare a meno di notare come questa Autorità non abbia ponderato, in maniera puntuale, adeguata e completa tutti gli aspetti richiamati dall’art. 11 della legge n. 689/1981, ai fini della determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria inflitta”;

LETTO il verbale di audizione, tenutasi in data 9 maggio 2016 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive, precisando come sia determinante, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, stabilire se il segnalante sia effettivamente individuabile come persona fisica, ai sensi dell’art. 4 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alla violazione amministrativa sopra richiamata. In primo luogo, va evidenziato come, diversamente da quanto ritenuto dalla parte, i dati personali (quali indirizzi di posta elettronica) reperiti in internet non possano essere utilizzati ai fini di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, sul presupposto che essi sono “liberamente accessibili”; diversamente, questi posso essere utilizzati unicamente per le finalità sottese alla loro pubblicazione. Più dettagliatamente, il Garante, nel provvedimento datato 6 marzo 2014, dopo aver individuato i casi e le modalità con cui i partiti, i movimenti politici e anche i singoli candidati, possono lecitamente trattare i dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, prescrive, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice ai “partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati” che “per quanto riguarda i dati reperiti liberamente sul web deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica” (punto 5.4.2, lett. c), del provvedimento). Pertanto, il caso in esame non rientra tra quelli per i quali il trattamento dei dati personali effettuato per le predette finalità di propaganda politica e di connessa comunicazione politica è consentito senza richiedere il consenso degli interessati, secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, lett. c), del Codice. Difatti, la condotta illecita imputata alla parte consiste non nell’omessa acquisizione del consenso, come suggerito nelle memorie difensive prodotte, bensì nell’inosservanza del provvedimento del Garante, laddove è fissato il divieto di utilizzo dei dati reperiti sul web per il perseguimento delle finalità già citate. Rispetto alle altre argomentazioni addotte dalla parte, si rileva, in primo luogo, che la segnalazione, a norma dell’art. 141 del Codice, è un atto volto a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali. Sebbene sia richiesto che la stessa sia presentata da un interessato identificato, “l’Autorità può utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che non provengono da un interessato identificato qualora ritenga di dover avviare dei controlli (...)” (art. 13, comma 2, Reg. 1/2007). Pertanto, posto che nel caso in esame il segnalante figura anche come “interessato”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i), del Codice, l’Ufficio ha ritenuto necessario svolgere la propria attività istruttoria sulla base degli elementi esposti nella segnalazione. Infine, quanto all’importo della sanzione che, secondo la parte, sarebbe eccessivo e sproporzionato rispetto alla violazione commessa, si fa presente che, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale. Nel verbale di contestazione, notificato alla parte, infatti, è stata applicata una sanzione il cui importo è pari al doppio del minimo della somma indicata dall’art. 162, comma 2-ter, per la violazione dell’art. 154, comma 1, lett. c). Considerato che la parte non si è avvalsa del pagamento in misura ridotta, la sanzione da applicare nella fase dell’ordinanza di ingiunzione, a fronte della violazione accertata, deve essere graduata sulla base dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che il Cons. Reg. Nazzareno Salerno ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando una comunicazione avente ad oggetto propaganda elettorale, in violazione di quanto prescritto dall’Autorità con il “Provvedimento in materia di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale”, adottato il 6 marzo 2014;

VISTO l’art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce la violazione dell’art. 154, comma 1, lett. c), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso in argomento, può trovare applicazione la diminuente di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice, che prevede l’applicazione dei limiti minimo e massimo edittali della sanzione nella misura pari a due quinti, nei casi di minore gravità;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice, in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1, del Codice medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Nazzareno Salerno, nato a Serra San Bruno (CZ) il 1/3/1965, SLRNZR65C01I639A, residente a Serra San Bruno (CZ), via G. Matteotti n. 5, di pagare la somma complessiva di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

a Nazzareno Salerno di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia