g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Bar La Piazzetta s.a.s. e c.  - 22 febbraio 2018 [9023215]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9023215]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Bar La Piazzetta s.a.s. e c.  - 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 104 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso di un controllo amministrativo eseguito in data 17 marzo 2016, la Questura di Novara unitamente al Nucleo operativo del Comando di Polizia locale accertava che Bianchi Santino, nato a Novara il 19.09.1963, C.F. BNCSTN63P19F952M, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale denominato Bar La Piazzetta s.a.s., con sede in Novara, Via Monte San Gabriele n. 43/D, effettuava un trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, di seguito “Codice”) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, installato presso il suddetto esercizio commerciale e composto da una videocamera. A fronte del trattamento dei dati personali così effettuato, è risultato che:

- le immagini registrate con il suddetto impianto di videosorveglianza risalivano al 15 febbraio 2016, ovvero a un periodo di tempo superiore a quello massimo (7 giorni) previsto dal Garante con il provvedimento sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 [in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680];

- gli accessi all’impianto di registrazione avvenivano senza inserire la componente riservata (password) delle credenziali di autenticazione, che risultava non attivata, nonostante fosse prevista dal sistema di autenticazione;

- il locale era sprovvisto dei cartelli recante l’informativa di cui all’art. 13 del Codice; 

VISTO il verbale n. 02/AMM. del 21 marzo 2016, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata a Bianchi Santino, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale e rappresentante legale di Bar La Piazzetta s.a.s., la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-ter del Codice, in relazione all’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, per aver conservato le immagini raccolte con il predetto sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito dal Garante al punto 3.4 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dalla Questura di Novara, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale n. 03/AMM. del 21 marzo 2016, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata a Bianchi Santino, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale e rappresentante legale di Bar La Piazzetta s.a.s., la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 33, per non aver adottato idonee misure di sicurezza a fronte del trattamento dei dati personali effettuato per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO, infine, il verbale n. 04/AMM. del 21 marzo 2016, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata a Bianchi Santino, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale e rappresentante legale di Bar La Piazzetta s.a.s., la violazione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice, per non aver reso l’informativa di cui all’art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dalla Questura di Novara, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 21 aprile 2016, inviati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha rilevato la nullità dei verbali di contestazione elevati nei suoi confronti dalla Questura di Novara, sulla base di diverse argomentazioni.

- In primo luogo, è stata eccepita la competenza dell’Autorità Garante a decidere sulle violazioni contestate, sul presupposto che l’art. 24 della legge n. 689/1981 dispone che “qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”. Infatti, gli agenti accertatori davano atto, nell’atto di contestazione n. 03/AMM., che in merito alla violazione dell’art. 33 del Codice era stata inoltrata notizia di reato all’Autorità giudiziaria, determinandosi, in tal modo, la fattispecie di cui all’art. 24 della legge n. 689/1981 citato. “Nella non creduta ipotesi in cui il Garante non dovesse ritenere la propria carenza di potere in concreto, (…), si ricadrebbe nell’ipotesi di cui all’art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241 per la quale l’emanazione di un atto da parte di un’autorità amministrativa priva di potere autoritativo in concreto (nel caso che ci occupa per incompetenza), rende annullabile l’atto”;

- la parte ha osservato che, per l’esercizio della propria attività commerciale utilizzava, in qualità di subconduttore, solo una parte del locale oggetto della visita ispettiva, rimanendo nella disponibilità del sig. Hasaj (conduttore principale del locale commerciale) la restante parte, in particolare la sala semi interrata su cui insisteva la videocamera. Tale circostanza, unitamente al fatto che l’impianto di videosorveglianza è di proprietà della società Novarmatica s.a.s., prova la totale estraneità della parte rispetto ai fatti contestati, per cui “l’eventuale o gli eventuali responsabili andranno ricercati altrove, non potendosi imputare alcuna responsabilità al Bianchi per fatto altrui”. Negli atti di contestazione, dunque, “è del tutto assente il nome del reale trasgressore o dell’obbligato in solido”;

- è stata prodotta una articolata argomentazione relativamente al fatto che i verbali di contestazione non sono stati notificati immediatamente, secondo la previsione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, nonostante fossero stati compiuti tutti gli accertamenti richiesti. Tale circostanza avrebbe impedito alla parte di usufruire del pagamento in misura ridotta e, soprattutto, avrebbe provocato una evidente lesione del diritto di difesa, non avendogli permesso di conoscere i fatti posti a fondamento delle contestazioni. Anche la motivazione addotta dall’organo accertatore per la non immediata notifica della contestazione (“dovevano eseguire con urgenza atti di polizia giudiziaria soggetti a convalida dell’A.G.”) non è condivisibile, in considerazione “delle circostanze di tempo e di luogo” in cui si sono svolti gli accertamenti;

- “essendo di meridiana evidenza come l’attrezzatura e i locali oggetto di ripresa non fossero di proprietà né nella disponibilità del medesimo, il sig. Bianchi sarebbe incorso nell’errore di ritenere di non dover provvedere sull’utilizzo dell’apparecchiatura di videoripresa. Tale errore appare ampiamente scusabile (…)”, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981;

- rispetto alle violazioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-ter, del Codice (di cui ai verbali di contestazione nn. 02/AMM. e 03/AMM.), la parte ha osservato come gli illeciti contestati sarebbero il frutto di un’unica azione illecita (di competenza del giudice penale) e che, pertanto, debba essere applicato il cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981;

LETTO il verbale di audizione del 26 settembre 2017, svoltasi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, in cui la parte ha ribadito quanto già osservato nelle proprie memorie difensive; 

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato, sulla base delle seguenti osservazioni:

- preliminare a qualsiasi osservazione di merito e di diritto rispetto alle violazioni contestate, deve essere chiarito che la Polizia di Novara ha accertato che il sig. Bianchi, titolare dell’esercizio commerciale Bar La Piazzetta s.a.s. (titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. b), e 28 del Codice) di cui è socio accomandatario, ha installato un impianto di videosorveglianza nel locale commerciale. Sulla base degli accertamenti eseguiti in loco e di quanto successivamente comunicato a questo Ufficio dalla Polizia di Novara, è risultato che al piano seminterrato del locale commerciale (oggetto di ispezione) era presente un centro scommesse a insegna “Bet1128”, la cui gestione era affidata al sig. Hasaj, conduttore principale del locale. L’unica videocamera, rilevata dagli agenti accertatori, era installata nel seminterrato, in modo da riprendere le apparecchiature di gioco ivi presenti, mentre l’impianto di registrazione (con relativo monitor e p.c. server) si trovava nel locale del sig. Bianchi, precisamente alle spalle del banco dove avveniva la somministrazione delle bevande e, dunque, nella sua piena disponibilità. L’argomentazione circa l’estraneità della parte rispetto al trattamento dei dati personali, effettuato per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, deve essere rigettata anche in considerazione della dichiarazione testimoniale resa dal titolare della società Novarmatica s.a.s., secondo cui lo stesso fu contattato dal sig. Bianchi al fine di provvedere all’installazione nel suddetto locale sia delle apparecchiature di gioco sia dell’impianto di videosorveglianza. Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti, deve essere confermato quanto accertato dalla Polizia di Novara circa le attribuzioni di responsabilità in capo al sig. Bianchi;  

- ciò posto, si rileva l’inconferenza delle ulteriori argomentazioni addotte dalla parte, in particolare di quanto osservato circa l’incompetenza del Garante a decidere delle violazioni contestate. Posto che le violazioni di cui agli artt. 13 e 154, comma 1, lett. c), del Codice sostanziano esclusivamente un illecito di natura amministrativa, si evidenzia che la valutazione circa la ricorrenza dell’istituto della connessione (per pregiudizialità) della violazione amministrativa con un reato (nel caso di specie, quella dell’art. 33 del Codice), di cui all’art. 24 della legge n. 689/1981, è rimessa esclusivamente all’Autorità giudiziaria procedente. Che tali valutazioni siano di competenza dell’Autorità giudiziaria e che precedano la fase della contestazione si ricava dall’art. 14, comma 3, della medesima legge, in base alla quale, quando la connessione non sussiste, l’Autorità giudiziaria dispone “con provvedimento” la trasmissione degli atti all’“Autorità competente” per la contestazione della violazione amministrativa e quindi l’avvio del procedimento sanzionatorio. Del resto, come osservato dalla Corte di Cassazione (sez. II civile, sentenza n. 23477 del 5 novembre 2009), “gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all’autorità amministrativa senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest’ultima verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l’iniziativa di portare a conoscenza dell’indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell’ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l’andamento delle indagini stesse”. Nella fattispecie in esame, avendo il Pubblico Ministero di Novara autorizzato l’utilizzo ai fini amministrativi degli elementi acquisiti in ambito penale, per la contestazione della violazione amministrativa, emerge la piena competenza del Garante a definire il relativo procedimento sanzionatorio;

- quanto alla notifica dei verbali di contestazione di violazione amministrativa che la parte lamenta non essere avvenuta immediatamente, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981, questa, se non è immediata, deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall’accertamento della violazione. Oltre alla considerazione che tale termine è stato rispettato (i verbali sono stati notificati in data 22 marzo a fronte di un accertamento avvenuto il 17 marzo), si osserva che tale procedura non è affatto irrituale, laddove non è stato pregiudicato il diritto di difesa dell’interessato che, di fatto, ha evidenziato le proprie ragioni avvalendosi degli strumenti di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981, mediante l’invio di memorie difensive e partecipando all’audizione presso l’Ufficio del Garante. Tra l’altro, si rileva che la facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento in misura ridotta delle relativa sanzione amministrativa, nel caso di specie, è limitata alle violazioni degli artt. 13 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, laddove la violazione delle misure di sicurezza non è definibile in via breve (come risulta dal relativo verbale di contestazione);

- infine, si osserva la inapplicabilità al caso di specie dell’invocata esimente della buona fede di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981 che ricorre solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore della violazione, tale da ingenerare la convinzione della liceità del suo agire, oltre alla condizione per cui da parte dell’autore è stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero può essergli mosso (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

- risulta, altresì, inapplicabile al caso di specie la disciplina del cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, legge n. 689/1981, posto che manca il presupposto della “unicità dell’azione”, in quanto le violazioni commesse sostanziano distinte condotte illecite, ovvero diverse fattispecie legali;  

RILEVATO, pertanto, che Santino Bianchi, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale Bar La Piazzetta s.a.s., di cui è socio accomandatario, ha effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza, omettendo di rendere l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice, omettendo di adottare le misure di sicurezza ex art. 33 del Codice e conservando le immagini per un periodo di tempo superiore a 7 giorni, in violazione di quanto previsto dal Garante nel provvedimento generale sulla videosorveglianza;

VISTO l’art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuno dei sette interessati;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 33 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l’art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce la violazione dell’art. 154, comma 1, lett. c), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981 dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all’art. 161, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis e euro 30.000,00 (trentamila) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice, per un ammontare complessivo pari a euro 46.000,00 (quarantaseimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Bar La Piazzetta s.a.s. e c.,  con sede in Novara, Via Monte San Gabriele n. 43/D, P.I. 02073620037, rappresentata dal sig. Bianchi Santino, nato a Novara il 19.09.1963, C.F. BNCSTN63P19F952M, di pagare la somma complessiva di euro 46.000,00 (quarantaseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161, 162, comma 2-bis, e 162, comma 2-ter, del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 46.000,00 (quarantaseimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia