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Nota del Presidente del Garante, Antonello Soro, al Sindaco di Roma, Virginia Raggi, in tema di pubblicazione di un video di scuse su YouTube come modalità di riparazione del danno derivante dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale - 25 luglio 2018

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Virginia Raggi
Sindaco di Roma

Illustre Signora Sindaco,

l’Autorità ha appreso da una segnalazione -già oggetto di diverse notizie di stampa- che il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale avrebbe scelto, come modalità di riparazione del danno derivante dal reato di oltraggio al pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p., la pubblicazione di un video di scuse dell’imputato, attraverso il canale YouTube.

Nel corso degli approfondimenti istruttori svolti dall’Ufficio, il Comando generale del Corpo di Polizia locale ha precisato di aver predisposto “una lettera standard di risposta agli avvocati che intendevano avere notizia sulle modalità di risarcimento cui potevano accedere gli indagati per il reato di oltraggio”. Dal contenuto di tale lettera emerge che, per la riparazione del danno, il Corpo di Polizia, richiede che l’interessato “pubblichi un video di scuse attenendosi … al rispetto delle indicazioni sotto riportate: 1. Il video dovrà essere realizzato … con mezzi propri … . Resta inteso che il Corpo di Polizia locale di Roma ha, come tutti gli utenti Web, la possibilità di accedere al video di scuse ed eventualmente pubblicarlo sui profili social network ad esso riferibili. 2. Il video di scuse consisterà nella lettura di un testo analogo a quello che segue: … . 3. La lettura delle scuse ... dovrà essere pubblicata su una piattaforma di condivisione video, senza restrizioni per l’accesso e di ampia diffusione come ad esempio: You Tube, Megavideo, My Space, Google Video. 4. La pubblicazione delle scuse su social network che permettono la diffusione del video solo nell’ambito di un numero ristretto di soggetti collegati tra loro, come ad es. Facebook, … è incompatibile con la natura pubblica delle scuse e, pertanto, non potrà essere considerata valida forma di risarcimento. 5. La scelta della piattaforma di condivisione video di cui al punto 3, dovrà essere concordata dal Comando contestualmente al testo della lettera di scuse. 6. L’inizio della pubblicazione dovrà essere comunicata al Comando del Corpo di Polizia Locale … nella comunicazione dovrà essere inviata copia delle presenti linee guida e di esplicita liberatoria sottoscritte dall’indagato per presa visione e accettazione … . 10. Il video dovrà essere lasciato in visione sulla piattaforma concordata per un tempo non inferiore a due settimane”.

In merito alla diffusione dei video di scuse, realizzati dagli imputati, sui profili social riferiti al Corpo di Polizia locale, quest’ultimo ha dichiarato che “sono state pubblicate n. due “2” notizie con link a video di scuse. Le pubblicazioni riportavano una breve descrizione introduttiva ed il link URL al video Youtube pubblicato dell’imputato. Le notizie (attinenti a due procedimenti penali) sono state anche pubblicate sul canale Twitter@PLRomaCapitale riportando il link alla notizia pubblicata sul Portale Istituzionale di Roma Capitale.” e “sono state rimosse dopo due settimane”. In ogni caso, allo stato degli atti, dal mese di dicembre 2017, non risultano effettuate ulteriori pubblicazioni con le modalità sopra delineate.

Infine, riguardo all’adozione di misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché dei principi di liceità, correttezza e non eccedenza del trattamento (artt. 2 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali; ora artt. 1, par. 2, e 5, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati), il Corpo di Polizia ha affermato di non aver adottato alcuna misura “giacché detti video sono stati autonomamente pubblicati su social network da parte dei soggetti interessati, senza che il Corpo abbia mai avuto nessuna parte nella loro realizzazione. La Polizia Locale di Roma Capitale … si limita a prendere atto di una volontà di resipiscenza concretizzatasi in condotte espressive di un risarcimento per equivalente … non pone in essere, in esecuzione di tale procedura, alcun trattamento di dati personali, limitandosi ad indicare all’imputato … quali condotte ritiene riparatorie”. 

Alla luce di quanto emerso, si ritiene innanzitutto che riguardo all’avvenuta pubblicazione, sui propri profili social, di alcune notizie riportanti i link ai medesimi video, il Corpo di Polizia locale vada qualificato quale titolare del “trattamento” dei dati personali degli interessati, consistente nella diffusione online dei video di scuse da parte degli stessi (cfr. art. 4, comma 1, lett. a) e f), del Codice; ora art. 4, punti 2) e 7), del Regolamento (UE) 2016/679). Inoltre, non può non rilevarsi che, mediante la predisposizione di apposite “linee guida” inviate agli avvocati degli imputati per il reato di oltraggio, il Corpo di Polizia locale abbia esercitato, attraverso il proprio potere decisionale, un’influenza determinante in ordine alla medesima diffusione. Con le linee guida in questione, il Comando risulta infatti aver fornito puntuali e dettagliate istruzioni in relazione al contenuto dei predetti video e alle modalità della loro pubblicazione su Internet, affinché questa operazione potesse raggiungere le finalità perseguite dagli interessati di integrale riparazione del danno, con l’indicazione persino delle piattaforme di condivisione video da utilizzare e del periodo temporale di permanenza in rete degli stessi. 

Nello specifico, si è determinata anche una diffusione dei dati giudiziari (indicati all’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice; ora all’art. 10 del Regolamento(UE) 2016/679), dovendo gli interessati fare riferimento nel video al numero identificativo del procedimento penale a loro carico per oltraggio a pubblico ufficiale.

Com’è noto, il trattamento dei dati giudiziari, da parte dei soggetti pubblici, è consentito “solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico …, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili” (art. 21, comma 1, del Codice; ora art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679). Inoltre, i soggetti pubblici sono tenuti a conformare il medesimo trattamento “secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato” (art. 22, comma 1, del Codice; ora art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679). In particolare, poi, la “diffusione” di dati giudiziari, ovvero il “dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice) è ammessa solo quando prevista da espressa disposizione di legge (art. 22, comma 11, del Codice; ora art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679).

Nel caso specifico, il trattamento posto in essere per la riparazione del danno derivante dal reato di oltraggio non è previsto da specifiche norme di legge o regolamento, in quanto l’art. 341 bis c.p. prevede, esclusivamente, una modalità di estinzione del reato, mediante la riparazione del danno alla persona offesa e all’ente di appartenenza della medesima, senza tuttavia specificare nulla circa le modalità.

Pertanto, il trattamento di dati personali in questione, oltre a essere stato effettuato in violazione dei presupposti di liceità e correttezza del trattamento risulta, altresì, contrario ai principi di non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, nonché alla dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale (artt. 2, comma 1 e 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice; ora artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 25, par. 1 e 2, del Regolamento UE 2016/679). Peraltro, riguardo ai predetti principi, anche dall’esame del parere fornito, a suo tempo, dall’avvocatura del Comune di Roma Capitale, è emerso che la pubblicazione telematica di scuse, da parte dell’imputato, ha “un ulteriore effetto moltiplicatore … anche in considerazione dell’elevata diffusione ed utilizzo dei social network – in misura certamente superiore alle possibili presenze al momento dell’oltraggio.”.

Il Corpo di Polizia del Comune di Roma, dunque, anche alla luce delle considerazioni sopra richiamate, avrebbe dovuto valutare la sproporzione tra la finalità di ristoro perseguita e le modalità prescelte per il raggiungimento della stessa, tenuto conto che “nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente Codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti” (art. 18, comma 3, del Codice).

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto anche del fatto che, a partire dal 25 maggio scorso, con l’applicabilità del Regolamento UE 2016/679, il diritto alla protezione dei dati si arricchisce di nuove e più pregnanti garanzie per l’individuo, La invito ad assicurare che il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale individui modalità riparatorie del danno, derivante dal reato ex art. 341 bis c.p., più conformi al quadro normativo di tutela in materia di protezione dei dati personali, nonché alla dignità delle persone interessate.

Restando in attesa di conoscere le azioni intraprese a tal fine, anche con riferimento a eventuali video di scuse che dovessero risultare ancora reperibili online, Le invio i miei migliori saluti.

Antonello Soro