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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tekne Progetti s.r.l. - 8 marzo 2018 [9027212]

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[doc. web n. 9027212]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tekne Progetti s.r.l. - 8 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 148 dell'8 marzo 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di un ricorso presentato ai sensi degli artt. 145 e ss. del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), e pervenuto in Autorità in data 23 marzo 2016, relativo a un trattamento di dati personali posto in essere da Tekne Progetti s.r.l., l’Ufficio formulava una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice (nota n. 14590 del 18 maggio 2016), contenente l’indicazione del termine entro cui fornire riscontro alle richieste del ricorrente e le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere previste dall’art. 164 del Codice;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di informazioni è stata regolarmente notificata tramite Guardia di finanza in data 23 maggio 2016 e che nessun riscontro è pervenuto da parte della società nei termini indicati;

VISTO il verbale n. 22509/106096 del 29 luglio 2016, notificato tramite Guardia di finanza in data 9 agosto 2016, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata a Tekne Progetti s.r.l., con sede in Orte (VT), via Principe Umberto n. 1, P.I. 01388700567, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 164, in relazione all’art. 157 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

CONSIDERATO, inoltre, che, con il provvedimento n. 280 del 22 giugno 2016 [in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 5449483] l’Autorità ha definito il ricorso, ordinando a Tekne Progetti s.r.l. di fornire riscontro alle richieste formulate dal ricorrente e di comunicare, ai sensi dell’art. 157 del Codice, le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento stesso, con l’indicazione del termine entro cui rispondere e delle conseguenze previste dall’art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

PRESO ATTO del mancato riscontro, anche in questo caso, all’invio delle informazioni disposte con il citato provvedimento del 22 giugno 2016, che è stata regolarmente notificato dalla Guardia di finanza in data 9 agosto 2016; 

VISTO il verbale n. 33217/106096 del 4 novembre 2016, notificato il 18 novembre 2016, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata a Tekne Progetti s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 164, in relazione all’art. 157 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento; 

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

VISTO l’art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell’art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore; 

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo, modalità della condotta e intensità dell’elemento psicologico, le violazioni risultano caratterizzate dal fatto che la società, a fronte di due richieste di informazioni, formulate ai sensi dell’art. 157 del Codice, non ha fornito alcun riscontro;

b) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che non risultano precedenti procedimenti sanzionatori;

c) in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi delle dichiarazioni reddituali relative all’anno d’imposta 2011, da cui risulta che la società è in perdita;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle violazioni di cui all’art. 164 del Codice, per un ammontare complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Tekne Progetti s.r.l., con sede in Orte (VT), via Principe Umberto n. 1, P.I. 01388700567, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all’art. 164 indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9027212
Data
08/03/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca