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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Parnofiello Antonella [9027232]

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[doc. web n. 9027232]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Parnofiello Antonella - 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 19918/106966 del 6 luglio 2016 (notificato il 12 luglio 2016), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato a Parnofiello Antonella, nata a Barile (PZ) il XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue: 

- con nota del 18 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha informato l’Autorità dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di 24 persone, fra i quali la dott.ssa Parnofiello la quale, sulla base del capo d’imputazione, nella sua qualità di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, “ometteva di adottare le misure minime dettate dall'art. 33 del [Codice] volte ad assicurare la protezione di dati personali e sensibili concernenti gli assistiti e, segnatamente, forniva a YY user id e password di accesso al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria, così consentendo alla dott.ssa YY di accedere al sistema e rilasciare un certificato medico telematico nei confronti di ZZ con credenziali non proprie. In Roma il 30.12.2014”;

- conseguentemente, l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di misure minime di sicurezza;

RILEVATO che con il citato atto del 6 luglio 2016 è stata contestata alla dott.ssa Antonella Parnofiello, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, la violazione dell’art. 33, per avere omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui ai successivi artt. 34 e 35 e nella regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice; 

PRESO ATTO che per la predetta violazione è escluso il pagamento in misura ridotta;

LETTE le memorie difensive presentate il 21 luglio 2016 e il verbale dell’audizione della dott.ssa Parnofiello del 19 aprile 2017, ove si osserva quanto segue:

- “A fine anno 2014 mi sono assentata per tre giorni e sono pertanto stata sostituita senza che vi fosse obbligo di comunicazione alla Asl dalla Dottoressa YY. La collega che mi ha sostituito utilizzava normalmente il programma TS per la trasmissione dei certificati medici, utilizzando le proprie credenziali e pertanto in assoluta adesione alla normativa. Per problemi di carattere tecnico all'improvviso il giorno 30.12.2014 (cosa mai precedentemente accaduta) tale programma per due volte di seguito non aveva consentito la trasmissione dei certificati e pertanto rischiava di andare in blocco al terzo tentativo. Si rammenta infatti che il sistema TS al terzo tentativo non andato a buon fine di emettere certificati, si blocca definitivamente, non permettendo ai sostituti di inviare ulteriori certificati medici se non ottenendo nuovamente delle credenziali direttamente dalla Asl. Nel caso di specie tale blocco si sarebbe verificato in un periodo particolarmente critico sia per la massa di pazienti che per il periodo festivo (uffici Asl chiusi e personale in ferie). Contattata dalla collega ho pertanto comunicato alla stessa le mie credenziali d'accesso al gestionale, per consentire di continuare l'attività di studio e in particolare per poter emettere certificati. Si sottolinea che il certificato contestato è stato l'unico emesso con tale sistema in tre giorni dì sostituzione con un numero quanto mai alto di pazienti, in quanto successivamente il sistema TS ha ripreso il suo regolare funzionamento. Ritengo pertanto di non avere violato nel modo più assoluto la norma in argomento e chiedo l'archiviazione";

- “Perché possa trovare integrazione la norma in argomento, occorre comunque verificare se in concreto il bene tutelato, ovvero il dato personale, sia stato offeso ovvero posto in pericolo (vedi richiamo al nocumento dell'art. 167 del Codice). L'art. 33 muove da una perimetrazione concettuale laddove richiama "i più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31". A sua volta l'art. 31 afferma che il rischio è costituito "dalla distruzione o perdita dei dati ovvero dall'accesso non autorizzato o dal trattamento non consentito". Nel nostro caso la condotta del medico non ha esposto in alcun modo a rischio il bene tutelato, in quanto è stata assolutamente conforme ai provvedimenti del Garante, sia pure nel contesto amministrativo (Regione Lazio) e cronologico (2014) nel quale si trovava ad operare.”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra per le ragioni di seguito esposte: 

a) risulta accertato, e ammesso dalla parte, che la dott.ssa YY, nel corso di un’attività di sostituzione del medico di medicina generale dott.ssa Parnofiello, sia acceduta al sistema informatico denominato TS – progetto tessera sanitaria, utilizzando le credenziali di autenticazione della predetta dott.ssa Parnofiello; 

b) risulta altresì accertato che l’accesso al sistema TS sia avvenuto utilizzando l’accesso all’applicativo gestionale di studio della dott.ssa Parnofiello;

c) in base a quanto dichiarato dalla dott.ssa Parnofiello, la dott.ssa YY avrebbe tentato di accedere al sistema TS con le proprie credenziali ma, per un malfunzionamento dello stesso, non sarebbe stata in grado di completare l’operazione e quindi, al fine di evitare un blocco della propria utenza, avrebbe richiesto alla dott.ssa Parnofiello le proprie credenziali di accesso al gestionale di studio, dal quale era possibile, in automatico e sempre con le proprie credenziali, accedere al sistema TS;

d) sulla base di quanto emerso, deve ritenersi che, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati dalla dott.ssa YY con l’utilizzo dell’applicativo gestionale di studio della dott.ssa Parnofiello, quest’ultima abbia assunto la veste giuridica del titolare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, al quale competono “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

e) deve pertanto ascriversi alla dott.ssa Parnofiello la responsabilità in ordine alla condotta omissiva costituita dalla mancata adozione delle misure minime di sicurezza atte a impedire la condivisione delle proprie credenziali di accesso all’applicativo gestionale e, conseguentemente, al sistema TS;

f) al riguardo, a nulla può rilevare la circostanza (peraltro non documentata) che il sistema, nella giornata in cui si è realizzato l’accesso abusivo, registrasse un malfunzionamento che impediva alla sola dott.ssa YY di accedere con le proprie credenziali, giacché rientrava nei doveri del titolare del trattamento, e cioè della dott.ssa Parnofiello, proteggere i dati dei propri pazienti adottando le misure minime di sicurezza che, in ogni caso, impediscono l’utilizzo condiviso di credenziali di autenticazione per l’accesso ai sistemi e agli applicativi;

g) con riferimento al funzionamento del sistema TS non può, inoltre, invocarsi l’esimente di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, che esclude la responsabilità dell’agente quando la violazione è commessa per errore non determinato da sua colpa. L’errore, infatti, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, sez. I, 05/06/2001, n. 7603). Nel caso in argomento, non risulta che la dott.ssa Parnofiello abbia operato con la raccomandata diligenza, poiché ha reso disponibili le proprie credenziali di accesso all’applicativo gestionale ad un altro medico di medicina generale, rendendo in questo modo possibile l’accesso non autorizzato al sistema TS;

h) quanto all’osservazione in base alla quale, per configurarsi un illecito amministrativo in tema di adozione di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali, sia necessario provare la lesione, in concreto, del bene giuridico tutelato dalla norma, deve evidenziarsi, in primo luogo, che tale bene giuridico evidentemente risiede nella sicurezza dei sistemi e degli archivi contenenti dati personali, la quale, attraverso la condivisione di credenziali di autenticazione risulta irrimediabilmente vulnerata. Inoltre, deve richiamarsi il dettato dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che stabilisce la punibilità delle violazioni in tema di misure minime di sicurezza “in ogni caso”;

i) deve pertanto confermarsi la responsabilità della dott.ssa Parnofiello in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che la dott.ssa Antonella Parnofiello, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver omesso di adottare le misure minime dettate dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalla regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), consentendo alla dott.ssa YY di accedere al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria con credenziali non proprie;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, ove è previsto che “in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 […] è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 120.000 euro”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) circa la personalità dell’autore della violazione, la dott.ssa Parnofiello non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o con ordinanza-ingiunzione;

c) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stata presa in considerazione la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Parnofiello Antonella, nata a Barile (PZ) il XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima persona di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia