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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Pettirossi Angelo - 22 maggio 2018 [9038219]

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[doc. web n. 9038219]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Pettirossi Angelo - 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 343 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 19960/106966 del 6 luglio 2016 (notificato il 12 luglio 2016), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato a Pettirossi Angelo, nato a Roma l’XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue: 

- con nota del 30 maggio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha informato l’Autorità dell’avvio di un procedimento penale nei confronti del dott. Pettirossi il quale, sulla base del capo d’imputazione, nella sua qualità di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, “ometteva di adottare le misure minime dettate dall'art. 33 del [Codice] volte ad assicurare la protezione di dati personali e sensibili concernenti gli assistiti e, segnatamente, forniva a ZZ user id e password di accesso al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria, così consentendo al dott. ZZ di accedere al sistema e rilasciare un certificato medico telematico nei confronti di HH con credenziali non proprie. In Roma il 31.12.2014”;

- conseguentemente, l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di misure minime di sicurezza;

RILEVATO che con il citato atto del 6 luglio 2016 è stata contestata al dott. Angelo Pettirossi, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, la violazione dell’art. 33, per avere omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui ai successivi artt. 34 e 35 e nella regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice; 

PRESO ATTO che per la predetta violazione è escluso il pagamento in misura ridotta; 

LETTE le memorie difensive presentate il 26 luglio 2016, con le quali il dott. Pettirossi ha rappresentato che:

- “Premesso che il mio assistito era assente il 31/12/2014 nel Centro Medico di Via Lambro dove operava da oltre 20 anni, si comunica che l'utilizzo delle password è avvenuto per mero errore da parte di un collega che aveva visitato il paziente (che non è cliente del dott. Pettirossi). […] Chiedo cortesemente di sapere : a) se è possibile (eliminare o ridurre la sanzione pecuniaria, attesa l'assenza del mio assistito nel giorno del rilascio del certificato; b) in subordine se è possibile ammettere il dott. Pettirossi a una rateazione del pagamento dell'ammenda inflitta, in considerazione del fatto che, a seguito dell' incidente occorsogli, il dott. Pettirossi ha disdetto la convenzione (quale medico di base con l'ASL Roma) e la frequentazione col centro medico […] e, quindi, il di lui reddito di ca. € 38.000,00 è allo stato a rischio...”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra per le ragioni di seguito esposte: 

a) risulta accertato che il dott. ZZ sia acceduta al sistema informatico denominato TS – progetto tessera sanitaria, utilizzando le credenziali di autenticazione del dott. Pettirossi; 

b) in base alle dichiarazioni del dott. Pettirossi, assente dallo studio medico nel giorno in cui è avvenuto l’indebito accesso, l’utilizzo delle proprie credenziali sarebbe avvenuto per un non meglio precisato errore del dott. ZZ;

c) sulla base di quanto emerso, deve ritenersi che, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati dal dott. ZZ con l’utilizzo delle credenziali del dott. Pettirossi, quest’ultimo abbia assunto la veste giuridica del titolare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, al quale competono “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

d) deve pertanto ascriversi al dott. Pettirossi la responsabilità in ordine alla condotta omissiva costituita dalla mancata adozione delle misure minime di sicurezza atte a impedire l’utilizzo delle proprie credenziali per l’accesso al sistema TS da parte di soggetti terzi;

e) deve pertanto confermarsi la responsabilità del dott. Pettirossi in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che il dott. Angelo Pettirossi, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver omesso di adottare le misure minime dettate dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalla regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), consentendo al dott. ZZ di accedere al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria con credenziali non proprie;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, ove è previsto che “in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 […] è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 120.000 euro”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) circa la personalità dell’autore della violazione, il dott. Pettirossi non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o con ordinanza-ingiunzione;

c) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stata presa in considerazione la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Pettirossi Angelo, nato a Roma l’XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 (dieci) rate mensili dell’importo di 1.000,00 (mille) euro ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima persona di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia