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Provvedimento del 28 giugno 2018 [9038235]

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[doc. web n. 9038235]

Provvedimento del 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 404 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 marzo 2018 ai sensi degli artt. 145 ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Aiello, nei confronti di LSG Sky Chefs S.p.A. con il quale il ricorrente, già dipendente della citata società, dichiaratosi insoddisfatto del riscontro ottenuto anteriormente alla presentazione del ricorso, ha ribadito parzialmente le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), chiedendo:

l’accesso al fascicolo personale, allo scopo di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali ivi conservati con particolare riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento; 

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

- di aver ricevuto comunicazione verbale del proprio licenziamento in data 8 gennaio 2018 durante il suo turno di lavoro e solo successivamente in data 15 gennaio 2018 a mezzo di un telegramma con il quale gli veniva comunicavo il recesso dal rapporto di lavoro con effetto dal 13 novembre 2017, pertanto in epoca anteriore alla comunicazione del licenziamento; 

- di aver provveduto, con nota del 5 febbraio 2018 ad impugnare stragiudizialmente il licenziamento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 23 maggio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; 

VISTA la nota del 4 giugno 2018 con la quale la società resistente ha sostenuto:

di aver intimato al ricorrente il licenziamento con lettera raccomandata dell’11 dicembre 2017, restituita al mittente per compiuta giacenza, di cui ha allegato copia unitamente alle due precedenti lettere di contestazione disciplinare, entrambe del 10 ottobre 2017, anch’esse non ritirate dal ricorrente;

di aver successivamente tentato più volte di consegnare la lettera di licenziamento a mani del ricorrente che però si era sempre rifiutato di riceverla;

che la circostanza che il ricorrente “non sia in possesso della documentazione di cui trattasi è da addebitare a sua esclusiva inerzia/responsabilità”;

in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il recesso dal rapporto di lavoro avrebbe avuto effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 92/2012, a far data dal 13 novembre 2017, data in cui per effetto della compiuta giacenza si considera perfezionata nei confronti del ricorrente la consegna delle citate lettere di contestazione disciplinare; 

CONSIDERATO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “Regolamento”), che rende necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

a tale fine, il Consiglio dei Ministri, nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che tuttavia non è stato ancora fatto oggetto di approvazione definitiva;

la diretta applicabilità del Regolamento comporta, pure in assenza di una puntuale indicazione da parte del citato decreto legislativo, un possibile contrasto con alcune disposizioni del Codice e che pertanto l’Autorità, con delibera n. 374 del 31 maggio 2018, ha disposto la disapplicazione, a partire dal 25 maggio 2018, delle norme sulla procedura dei ricorsi in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento;

RITENUTO dunque, in ossequio al principio generale di conservazione degli atti del procedimento sinora svolto, di dover decidere l’odierna istanza secondo le disposizioni di cui agli artt. 142 ss. del Codice applicabili ai reclami, in quanto compatibili con il predetto Regolamento, e agli artt. 77 e ss. del Regolamento medesimo, in quanto strumento idoneo a tutelare l’interessato in caso di violazione della disciplina; 

RITENUTO di dover dare atto dell’adesione spontanea del titolare del trattamento avvenuta nel corso del procedimento attraverso la trasmissione al ricorrente delle informazioni richieste a seguito della quale non sono pervenute ulteriori note di replica da parte dell’interessato;

RITENUTO, in ragione del nuovo quadro normativo applicabile alla presente procedura, di non dover disporre in relazione alle spese;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prende atto della spontanea adesione di LSG Sky Chefs S.p.A. alle richieste dell’interessato comunicata nel corso del procedimento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia