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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Acentro s.r.l. - 21 giugno 2018 [9038811]

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[doc. web n. 9038811]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Acentro s.r.l. - 21 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 392 del 21 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 9054/102969 del 30 marzo 2016 formulata ai sensi dell’art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) ha svolto, formalizzandola con i verbali di operazioni compiute datati 15 e 16 giugno 2016, un’attività di controllo nei confronti di Acentro s.r.l. P.Iva: 00641340922, con sede in Cagliari, via Calamattia n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Tale attività di controllo ha consentito di accertare che la società, quale titolare, a fronte del trattamento di dati personali dei propri clienti che acquistano un autoveicolo o che richiedono assistenza o manutenzione sull’auto, non ha provveduto a designare gli incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice e a impartire loro le prescritte istruzioni, così disattendendo quanto previsto dall’Allegato B al Codice , regole nn.rr. 1-10 e 12-15;

VISTO il verbale redatto dal Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza in data 3 agosto 2016, con il quale è stata contestata, tra l’altro, ad Acentro s.r.l., la violazione amministrativa, non definibile in via breve ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevista dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione alle misure indicate nell’art. 33;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che Acentro s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) dei dati personali dei propri clienti che acquistano un autoveicolo o che richiedono assistenza o manutenzione sull’auto omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell’art. 33 del Codice ovvero designare gli incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice, senza impartire loro le prescritte istruzioni, in violazione di quanto previsto dall’Allegato B al Codice , regole nn.rr. 1-10 e 12-15;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate dall’art. 167, tra le quali l’art. 33 del Codice medesimo, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l’ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Acentro s.r.l. P.Iva: 00641340922, con sede in Cagliari, via Calamattia n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE 
Busia