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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Idroservice Italia s.r.l. - 19 luglio 2018 [9039443]

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[doc. web n. 9039443]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Idroservice Italia s.r.l. - 19 luglio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 430 del 19 luglio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che, all’esito del procedimento amministrativo avviato con un ricorso presentato in data 12 dicembre 2016, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante) ha adottato il provvedimento n. 147 datato 16 marzo 2017 con il quale, tra l’altro, è stato accertato che Idroservice Italia s.r.l. P.Iva: 04321710750, con sede in Presicce (Le), via Mazzini n. 161, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) e ritualmente notificata tramite posta elettronica certificata in data 6 febbraio 2017; 

VISTO il verbale nr.15142/113670 del 21 aprile 2017 redatto dall’Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata a Idroservice Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall’art. 164 del Codice, in relazione all’art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, altresì, che il citato provvedimento del Garante n. 147 del 16 marzo 2017 ha ordinato, in accoglimento del ricorso presentato, alla Società […] di fornire riscontro al ricorrente in merito alle richieste da questi avanzate […] nonché, ha chiesto “[…] ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso […], ricordando che […] il mancato riscontro alle richieste ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice […]”, senza che la citata Idroservice Italia s.r.l., anche in questa circostanza, fornisse alcun riscontro;

VISTO il verbale nr. 27714/113670 del 16 agosto 2017 redatto dall’Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata a Idroservice Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall’art. 164 del Codice, in relazione all’art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTI i rapporti di cui all’art. 17 della legge n. 689/1981 redatti, per le due violazioni contestate, a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 14 settembre 2017  ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale, relativamente al solo verbale di contestazione n. 27714/113670 del 16 agosto 2017, la società, illustrando le modalità con le quali ha dato adempimento a quanto disposto con il provvedimento dell’Autorità n. 147 del 16 marzo 2017, ha evidenziato come “Nel caso che ci occupa, preliminarmente si comunica che il ricorso e pedissequo provvedimento del G.p.P. non sono mai pervenuti alla società (..)” atteso che “(…) probabilmente la mancata ricezione è imputabile a meri disguidi informatici (…)”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte circa la contestazione n. 27714/113670 del 16 agosto 2017 non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Pur tenendo conto delle illustrate modalità di adempimento a quanto disposto con il provvedimento dell’Autorità n. 147 del 16 marzo 2017 ai fini della quantificazione della sanzione, quanto asserito dalla società nella memoria difensiva, oltre a non essere sorretto da alcun elemento di prova, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi della disciplina dell’errore scusabile di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, anche alla luce della giurisprudenza di settore;

VISTO l’art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell’art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa, per ciascuna delle due violazioni contestate, del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto: l’ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all’art. 164 deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle due contestazioni per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Idroservice Italia s.r.l. P.Iva: 04321710750, con sede in Presicce (Le), via Mazzini n. 161, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall’art. 164 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 19 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Iannini

IL RELATORE
Califano

Il SEGRETARIO GENERALE
Busia