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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Agenzia immobiliare Toscocountry di Pizzi Claudia - 11 ottobre 2018 [9073723]

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[doc. web n. 9073723]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Agenzia immobiliare Toscocountry di Pizzi Claudia - 11 ottobre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 468 del l'11 ottobre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati; 

RILEVATO che l’Ufficio del Garante, con atto n. 19270/121919 del 26 giugno 2018 (notificato in pari data mediante posta elettronica certificata), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato all’agenzia immobiliare Toscocountry di Pizzi Claudia (di seguito “l’Agenzia”), impresa individuale con sede legale in Asciano (PI), via Barachini n. 11, C.F. 01651790501, la violazione prevista dagli artt. 23, 162, comma 2-bis, e 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lg. n. 4 settembre 2018, n. 101 in vigore dal 19 settembre 2018);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- il 13 novembre 2017 è pervenuto un reclamo all’Autorità, con il quale due persone fisiche hanno lamentato l’illecita comunicazione dei propri dati da parte dell’Agenzia ad una società della quale uno dei reclamanti è amministratore e legale rappresentante;

- in particolare, è stato rappresentato che i due reclamanti si erano recati presso l’Agenzia per visionare alcuni immobili nella prospettiva di un futuro acquisto. L’Agenzia aveva successivamente inviato una mail, nella quale si faceva riferimento al rapporto intercorso e agli immobili visitati, mail che era stata indirizzata non già alle due persone ma all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società di cui uno dei reclamanti era il legale rappresentante;

- in ordine alla comunicazione dei dati di cui sopra, l’Agenzia ha rappresentato di averli inviati all’indirizzo PEC della società di cui uno dei reclamanti era il rappresentante legale al solo fine di specificare il lavoro fino a quel momento svolto nell’interesse dei suoi clienti e nella convinzione, indotta dalle dichiarazioni in tal senso rese durante le visite agli immobili dai reclamanti medesimi, che la casella di posta elettronica certificata fosse nella piena ed esclusiva disponibilità di questi ultimi;

- con nota n. 13795/121919 dell’11 maggio 2018 il Dipartimento realtà economiche e produttive dell’Ufficio del Garante ha definito il procedimento avviato con il reclamo evidenziando che i reclamanti hanno fatto presente “di non aver autorizzato l’inoltro di eventuali comunicazioni alla Società, né alla mail, né tantomeno alla pec”; “il consenso al trattamento dei dati personali […] deve essere comunque espresso e documentato per iscritto (circostanza che non risulta comprovata nel caso di specie). […] Ciò anche in ordine alla comunicazione dei dati degli interessati a soggetti terzi: comunicazione che, in assenza dell’autorizzazione dei segnalanti, si è configurata nel caso in esame a seguito dell’invio da parte dell’Agenzia della email, oggetto di contestazione, all’indirizzo di posta certificata intestato alla società”

- sulla scorta degli atti del procedimento, l’Ufficio ha contestato all’Agenzia, quale titolare del trattamento, la violazione di cui agli artt. 23 e 162, comma 2-bis, del Codice, per aver effettuato una comunicazione di dati personali in assenza del consenso dell’interessato; 

RILEVATO che con il citato atto del 26 giugno 2018 è stata contestata all’Agenzia la sopra richiamata violazione;

PRESO ATTO che la società non ha provveduto al pagamento in misura ridotta, come evidenziato dal rapporto redatto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981;  

LETTI gli scritti difensivi del 18 luglio 2018, nei quali si rappresenta che:

- l’Agenzia ha provveduto a far sottoscrivere un modulo di consenso al trattamento dei dati personali da parte di uno dei reclamanti, che quindi ha autorizzato l’Agenzia medesima a svolgere trattamenti anche mediante strumenti elettronici;

- l’Agenzia ha provveduto a inviare la comunicazione oggetto di contestazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della società della quale uno dei reclamanti è rappresentante legale a causa dell’impossibilità di contattare in altro modo i reclamanti medesimi e lo ha fatto in totale buona fede, al solo scopo di portare a termine il proprio incarico e in forza del consenso scritto ottenuto da uno degli interessati;

- la violazione contestata può configurarsi solo nel caso in cui sia comprovata la presenza di un dolo specifico da parte del contravventore, al fine di trarre per sé profitto o di arrecare ad altri un danno;

- nel caso in argomento non risulta dimostrato tale intento da parte dell’Agenzia anzi, dal tenore letterale della comunicazione inviata all’indirizzo PEC della società, risulta evidente che si sia trattato di una mera relazione riepilogativa delle visite effettuate, degli immobili visionati e dei relativi prezzi allo scopo di fornire il servizio richiesto e cioè di mettere gli interessati nella condizione di avere una visione completa degli immobili visitati e di poter scegliere liberamente se presentare o meno un’eventuale proposta di acquisto;

PRESO ATTO che le argomentazioni addotte dall’Agenzia non sono idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa per le seguenti ragioni:

- in relazione alla circostanza che uno dei reclamanti (peraltro non colui che ricopre la carica di amministratore della società presso la quale è pervenuta la mail) ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali con riferimento all’incarico conferito all’Agenzia, deve evidenziarsi che il modulo di rilascio dell’informativa e di acquisizione del consenso esibito dalla parte reca due soli canali di contatto, evidentemente indicati dall’interessato, e cioè il numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica personale del predetto;

- le necessità di contatto dei reclamanti da parte dell’Agenzia potevano essere idoneamente soddisfatte utilizzando i sopra richiamati canali di contatto, canali che, al contrario dell’indirizzo di posta elettronica certificata della società di cui è titolare uno dei reclamanti, avrebbero garantito la riservatezza delle comunicazioni fra l’Agenzia e i propri clienti;

- deve inoltre essere evidenziato che la qualità di amministratore e legale rappresentante di una società non può determinare una immotivata commistione fra i diritti di una persona fisica e quelli del soggetto giuridico che rappresenta, in particolare con riferimento alla riservatezza delle comunicazioni e all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica certificata;

- quanto alla assenza di un dolo specifico nell’invio della comunicazione in argomento, da cui deriverebbe l’insussistenza della condotta illecita, va rilevato che mentre l’art. 167 del Codice richiede la ravvisabilità di un dolo specifico affinché possa essere configurata l’ipotesi di reato di illecito trattamento dei dati, l’art. 162, comma 2-bis, del medesimo Codice (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti) prevede la sanzionabilità amministrativa delle violazioni in tema di consenso “in ogni caso”, a prescindere dalla finalità della condotta o dal comportamento doloso;

- per tali ragioni, deve confermarsi la responsabilità dell’Agenzia in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che l’agenzia immobiliare Toscocountry di Pizzi Claudia, sulla base degli atti e delle considerazioni di cui sopra, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti), la violazione indicata nell’atto di contestazione n. 19270/121919 del 26 giugno 2018;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti) che punisce le violazioni delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, fra le quali figura anche l’art. 23, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 120.000;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a. in ordine all’aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da profili di gravità;

b. ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve rilevarsi che la condotta si è realizzata nel momento in cui l’Agenzia ha inviato la mail in argomento all’indirizzo di posta elettronica certificata della società della quale è titolare uno dei reclamanti, azione per sua natura irreversibile in ordine alla quale non poteva essere adottata nessuna misura successiva idonea a eliminare o attenuare le conseguenze dell’indebito invio;

c. circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che l’Agenzia non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d. in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono state prese in considerazione le dichiarazioni reddituale relative all’anno di imposta 2017; 

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000 (diecimila) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice e che, nel caso in argomento, può essere applicata la diminuente di cui all’art. 164-bis, comma 1, in ragione della lieve entità della violazione, costituita dall’unico invio di una mail;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all’Agenzia immobiliare Toscocountry di Pizzi Claudia, impresa individuale con sede legale in Asciano (PI), via Barachini n. 11, C.F. 01651790501, di pagare la somma di euro 4.000 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla predetta Agenzia immobiliare di pagare la somma di euro 4.000 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 11 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9073723
Data
11/10/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca